Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30636 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 27/11/2018), n.30636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22048-2016 proposto da:

E.R.P., in proprio e nella qualità di erede di

C.A., C.M., C.P., C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato AMINA LABBATE, rappresentati e difesi dagli avvocati

GIOVANNI FINA, GIULIANO FINA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 15033/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) E’ impugnata per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. la sentenza della Suprema Corte n. 15033/2015 del 17 luglio 2015, stando alla quale il tribunale di Lecce con sentenza del 19. 2. 2004 respingeva le domande (risalenti al 1991) dei signori C.- E. di accertamento della loro proprietà, (anche, in subordine, a titolo di usucapione), su un’area sita sulla litoranea (OMISSIS), su cui insisteva in parte il ristorante (OMISSIS). Il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale delle “Amministrazioni convenute” di rilascio della parte di area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato.

2) La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame di parte C.- E., giacchè rispetto alla declaratoria di appartenenza del bene allo stato “resta indifferente il titolo dell’appartenenza”, ai fini dell’identità della domanda su diritti assoluti. La Corte territoriale ha inoltre negato l’usucapione, perchè prima del 1966, anno della concessione edilizia rilasciata a C. per l’edificazione del ristorante, non era “ipotizzabile” alcuno sconfinamento del privato sul suolo statale. Ha aggiunto in proposito che nel 1984 erano stati apposti i termini lapidei ai fini della delimitazione delle aree di proprietà pubblica, con procedura ex art. 32 c.n..

La sentenza di appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale sulla natura del bene di proprietà pubblica, perchè tale qualificazione era stata enunciata in primo grado “in via meramente incidentale”, in quanto la parte pubblica aveva solo contestato l’azione di rivendica C. e aveva richiesto in riconvenzionale il rilascio del bene, in difetto di prova della titolarità sul bene in capo a C., stante “l’appartenenza pubblica” indiscussa del bene.

3) Sempre dalla sentenza Cass. 15033/15 si desume che con il primo motivo del ricorso per cassazione (n. 28810/2008) parte C.- E. aveva affermato che, una volta avuto esito negativo l’accertamento in ordine alla demanialità dell’immobile, la decisione d’appello impugnata, nella parte in cui aveva attribuito la proprietà di esso allo Stato e ne aveva disposto il rilascio in favore di quest’ultimo, era incorsa in un vizio di “ultra” ed “extra” petizione. I ricorrenti inoltre, afferma la sentenza qui impugnata, avevano rilevato “sotto un profilo sostanziale che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la qualificazione della natura del bene ha concreta rilevanza ai fini dell’accertamento dell’eventuale proprietà pubblica; invero, mentre la statuizione circa la demanialità del bene quale presupposto del rilascio di esso comporta l’accertamento dell’effettivo espletamento e completamento della procedura di cui all’art. 32 c.n. e per altro verso la sussistenza dei requisiti fenomenici e naturalistici connotanti l’immobile da qualificarsi demaniale, l’accertamento dell’appartenenza del bene al patrimonio disponibile dello Stato in luogo del demanio presuppone l’allegazione e l’acquisizione di un titolo qualsivoglia (posto che in tal caso lo Stato opera “iure privatorum”), nella specie insussistente”.

“In definitiva, quindi, una volta affermata la non demanialità del bene per cui è causa, non sussistevano più i presupposti per la pronuncia di condanna al rilascio, della quale la demanialità costituiva il presupposto sostanziale; del pari non sussisteva alcuno spazio per ritenere legittima la relativa pretesa in capo all’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, atteso che nessuna domanda di accertamento aveva avanzato detta Amministrazione, tesa a dimostrare l’appartenenza del bene al patrimonio disponibile dello Stato”.

La Corte di Cassazione ha rigettato la doglianza, perchè ha rilevato che la appartenenza al patrimonio indisponibile era stata affermata dal giudice di primo grado “senza censure specifiche sul punto in appello” e che la causa petendi dell’appartenenza allo Stato era comunque sufficiente ad assicurare l’acquisto allo Stato, restando irrilevante l’appartenenza al demanio o al patrimonio disponibile.

Ha fatto leva sulla considerazione, relativa ai diritti autodeterminati, che ai fini della loro individuazione il titolo di acquisto non ha funzione di specificazione della domanda.

3.1) Il secondo motivo del ricorso esaminato da Cass. 15033 era relativo alla mancata ammissione in appello di prova orale sull’acquisto per usucapione; con esso i ricorrenti, stando alla sentenza, negavano rilevanza interruttiva dei verbali ex art. 32 c.n. e insistevano sull’ incompetenza dell’Autorità marittima in presenza di non demanialità dell’immobile.

La Cassazione ha rigettato il motivo perchè privo di specificità, in quanto la mancata trascrizione in ricorso delle prove orali impediva di valutarne la rilevanza.

4) Con il Ricorso per revocazione notificato il 16 settembre 2016, i ricorrenti sostengono nel primo motivo che con il ricorso del 2008 avevano chiesto di affermare che il MEF non era legittimato a pretendere rilascio di bene asseritamente appartenente al demanio Marittimo, che solo l’amministrazione Marittima dello Stato poteva richiedere. La Corte di cassazione avrebbe errato nella percezione degli atti, perchè avrebbe erroneamente ritenuto avanzata la domanda di rilascio da parte di tutte le Amministrazioni dello Stato.

L’avvocatura dello Stato ha omesso il deposito di controricorso, ma ha depositato atto di costituzione “per il Ministero dell’economia e delle Finanze e altri”, al fine di un’eventuale successiva attività difensiva, che non ha poi svolto.

4.1) La censura è inammissibile per più profili.

La questione rispetto alla quale parte ricorrente si duole di un’errata percezione da parte della Corte di appello era stata oggetto del ricorso per cassazione n. 15033-15 ed è stata decisa dalla Corte di appello dichiarando infondato l’appello principale sulla indifferenza del titolo dell’appartenenza del bene allo Stato e inammissibile l’appello incidentale proprio per mancanza di domanda in via principale e individualizzante sulla natura del bene.

Il tema è stato posto quindi alla Corte di Cassazione, che ha deciso proprio su tale questione giuridica, senza che vi si stata alcuna svista percettiva. Parte ricorrente non indica infatti alcun documento o atto di cui vi sia stata materialmente una lettura errata, ma si duole della comprensione degli atti e della qualificazione giuridica della vicenda che è stata data dalla Corte di cassazione nel confermare quanto deciso dal giudice di appello.

“Onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia”, il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede tuttavia come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione (SU n. 8984 del 11/04/2018; SU 30994/17).

Il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Suprema Corte è ammesso soltanto per l’ipotesi errore di fatto, che consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (SU n. 4413 del 07/03/2016), sicchè non può essere dedotta come errore revocatorio della Corte la qualificazione giuridica data dalla Corte a una situazione giuridica complessa o a un intreccio di domande e appelli, nè tanto meno la risposta che sia stata data alle questioni individuate dalla Corte stessa nell’ambito del suo apprezzamento. E’ infatti conoscenza comune che non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c., e all’art. 395 c.p.c., numero 4), l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione. (Sez. U, n. 13181 del 28/05/2013; v. anche SU 26022/2008).

Va aggiunto che l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, “sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato”. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (Cass. n. 442 del 11/01/2018; n. 3200/17; n. 4521 del 08/03/2016).

Nella specie la questione di cui discute il ricorso era invece, come si è narrato, oggetto del ricorso deciso dalla sentenza ora impugnata per revocazione.

5) Altro profilo di ricorso (pag. 23) attiene alla revocabilità della sentenza gravata “per contrasto con altra cosa giudicata in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Parte ricorrente si duole che non sia stata considerata una sentenza del Tar Puglia che avrebbe accertato con effetto di giudicato la natura non demaniale del bene.

A rendere inammissibile questo motivo di ricorso è, oltre a quanto sopradetto, la circostanza che l’impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395 c.p.c., n. 5, avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l’ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter. (Sez. U, Sentenza n. 17557 del 18/07/2013)

6) I principi giuridici richiamati sub 4) valgono puntualmente anche quanto all’ulteriore motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano che non siano state ammesse prove testimoniali in appello, per omessa trascrizione, senza capire che la doglianza stava nel fatto che “i Giudici di merito avessero ritenuto acquisiti agli atti elementi documentali ostativi all’esame delle richieste istruttorie di prova orale”. Secondo gli odierni ricorrenti, la Corte Cassazione non avrebbe quindi dovuto esaminare le prove orali, ma stabilire se le prove documentali ritenute impeditive “tali fossero o meno”.

La censura è manifestamente inammissibile: la sentenza 15033 ha dettagliatamente descritto il motivo di ricorso sottoposto al Collegio e ha quindi avuto ben presente che le ragioni del gravame riguardavano atti e documenti che afferivano alla demanialità e alla interruzione della usucapione, ma indubbiamente la censura mirava, lo ha ritenuto insindacabilmente la Corte, alla ammissione di prove orali ritenute necessarie, che erroneamente non sarebbero state ammesse proprio perchè era stata data rilevanza a documenti asserita mente mal interpretati.

Ora, come ha osservato la sentenza 15033, il punto di ricaduta del motivo era comunque l’ammissibilità delle prove orali, conseguenza della asserita erroneità delle ragioni della loro esclusione.

Per potere sostanziare in quella sede la censura, occorreva quindi riportare con sufficiente precisione le suddette prove, dimostrando la loro decisività, come da giurisprudenza pacifica.

Al rilevato difetto di specificità e completezza di quel motivo di ricorso per cassazione, corrisponde una statuizione relativa ai presupposti di ammissibilità di esso, statuizione che, per quanto osservato sub p. 4 e ss, non è soggetta a riesame in un nuovo giudizio di cassazione, come parte ricorrente vorrebbe che fosse fatto in questa sede.

7) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di effettiva attività difensiva dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, n. 115, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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