Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30635 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO
23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TRUCCO LORENZO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del rappresentante pro tempore,
PREFETTO P.T. DELLA PROVINCIA DI TORINO, QUESTORE P.T. DELLA
PROVINCIA DI TORINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. R.G. 27981/07 del GIUDICE DI PACE di
TORINO del 14/10/07, depositato il 16/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito l’Avvocato D’Amizia M. Rosaria (delega avv. Salerni) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che R.M., cittadino della (OMISSIS), con ricorso del 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Prefetto della Provincia di Torino, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Torino del 16 ottobre 2007, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso del R. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Torino in data 17 luglio 2007 ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a);
che resistono, con controricorso, il Ministro dell’interno, il Prefetto della Provincia di Torino ed il Questore di Torino, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;
– che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge 4 luglio 2009 -, l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47 ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);
che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 16 ottobre 2007;
che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011