Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30634 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 21/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UTENSILEGNO DI DIGNANO DITTA, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA ROSA DANILO;

– ricorrente –

contro

AUTOMAZIONE MACCHINE SRL;

– intimato –

sul ricorso 7693-2007 proposto da:

AUTOMAZIONE MACCHINE SRL, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato LUISE

MICHELINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MATTIUZZO FLAVIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 319/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2011 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito l’Avvocato Piergiorgio VILLA, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15-9-1997 Automazione Macchine s.r.l.

proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 17-6-1997 dal pretore di Udine, sezione distaccata di S. Daniele del Friuli, su ricorso della ditta Utensilegno per il pagamento della somma di L. 3.459.330 dovuta a quest’ultima quale prezzo di una mola da banco e di una troncatrice, contestando in primis che tra le parti fosse intervenuto un contratto di acquisto delle predette macchine e deducendo, comunque, che esse erano prive dei dispositivi antinfortunistici, non erano state revisionate ed erano inutilizzabili, come riconosciuto dalla stessa opposta, che ne aveva garantito il ritiro ed un accomodamento. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’Automazione Macchine, con la quale non aveva concluso alcun contratto, alla restituzione di quanto pagato per effetto del decreto stesso. Si costituiva l’opposta, che, dopo avere ribadito che le macchine erano state consegnate all’opponente in forza di regolare contratto di vendita risalente al febbraio 1990 e che per i due anni successivi nessuna contestazione aveva ricevuto dall’acquirente, chiedeva il rigetto dell’opposizione con condanna dell’opponente alle spese del giudizio.

Con sentenza del 15-2-2002 l’adito tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando che nessun contratto era intercorso tra le parti, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta a restituire all’opponente quanto ricevuto per effetto del decreto stesso ed la pagamento delle spese di lite. Proposto appello principale dalla ditta Utensilegno di Degnano ed appello incidentale dall’Automazione Macchine S.r.l., la corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 marzo 2006, ha accolto l’appello principale e, in riforma della sentenza appellata, ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, dichiarando compensate per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio, con la motivazione che può riassumersi, per quanto ancora qui interessa, nei termini che seguono.

La ditta Utensilegno ha provato, a mezzo della prodotta documentazione ed avuto riguardo anche all’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante dell’Automazione Macchine ed al comportamento delle parti, che l’appellata, ha acquistato le due macchine in questione in virtù di regolare contratto di compravendita, che ha avuto esecuzione con la consegna delle macchine all’acquirente.

Quanto al prezzo, non risultano contestazioni, mentre per quanto riguarda la domanda o eccezione di nullità del contratto proposta dall’acquirente e riproposta in appello per vizi delle macchine – le quali sarebbero state inutilizzabili perchè in contrasto con le norme imperative sulla prevenzione degli infortuni – deve escludersi che sia ipotizzabile nel caso in esame una siffatta nullità per pretesa vendita di aliud pro alio, trattandosi se mai di mera mancanza di qualità delle cose vendute, che peraltro sono state rese idonee all’uso cui erano destinate e sono state poi effettivamente utilizzate dallo stesso acquirente (come è stato confessato).

Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta Utensilegno di Dignano con un unico motivo con cui denuncia violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e art. 111 Cost, comma 6, per la ingiusta ed immotivata intera compensazione delle spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio disposta dalla corte di appello pur in assenza di reciproca soccombenza, formulando sul punto apposito quesito.

Resiste con controricorso Automazione Macchine s.r.l., che propone anche ricorso incidentale per due motivi con i quali denuncia: 1) Carenza di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 365 c.p.c., n. 5, con riferimento alla ritenuta stipulazione tra le parti del contratto di compravendita delle due macchine ed al mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente.

E’ emerso, invece, dall’interpello de legale rappresentante della Utensilegno F.S. che non era stato raggiunto l’accordo sul prezzo, fatto, questo, che si evince, del resto, anche dalla contraddittoria motivazione della stessa sentenza qui impugnata, nella quale si afferma, da un lato, che “è evidente che un incontro di volontà vi è stato…..”, e, dall’altro, che “contestato è solo il contenuto dell’accordo”, con riferimento evidentemente proprio al prezzo.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo all’eccepita nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, essendo le macchine prive di dispositivi antinfortunistici, degli interruttori generali di sicurezza, dei pulsanti di sicurezza e degli schermi protettori previsti dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per cui ne era vietata la vendita, il noleggio e la concessione in uso. La corte di appello ha errato nel ritenere che il contratto intercorso tra le parti integrasse una vendita di aliud pro alio di cui all’art. 1418 c.c., mai dedotta dall’acquirente, laddove viceversa era stata denunciata la nullità del contratto, peraltro rilevabile di ufficio, per contrarietà a norme imperative. La ricorrente ha formulato su questo secondo motivo il quesito di diritto come previsto dall’art. 366 bis c.p.c.. la ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

S’impone per ragioni di ordine logico e sistematico l’esame del ricorso incidentale di Automazione Macchine.

Sul primo motivo si osserva che la ricorrente nega l’intervenuta conclusione del contratto di compravendita delle macchine fornitele dalla Utensilegno a causa del mancato accordo su uno degli elementi essenziali, id est il prezzo dei beni che la predetta ditta assume di averle venduti, e ciò sulla base degli elementi più sopra richiamati – interpello di F.S. e contraddittoria motivazione della sentenza.

La censura non ha pregio, risolvendosi essa in una inammissibile critica ad un accertamento e ad una valutazione, di cui il giudice ha dato debito conto con congrua motivazione, di elementi di fatto e di giudizio tutti puntualmente elencati – in primis il comportamento dell’acquirente – dai quali ha tratto il convincimento che vi era stato accordo sul prezzo e che questo corrispondeva a quello indicato sulla fattura e sulla ricevuta bancaria ed infine nel ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto oltre due anni dopo la consegna delle macchine; concludendo, quindi, con l’affermazione che “quanto al prezzo, non risultano provate contestazioni”.

E’ fondato, invece, il secondo motivo.

Premesso, invero, che l’odierna ricorrente incidentale, nell’opporsi al decreto ingiuntivo, aveva chiesto, in via subordinata, declaratoria di nullità del contratto di compravendita ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative (ved. p. 1 ric. incid.), evidentemente per contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ved. p. 15 sen.), e rilevato che la corte di appello ha esaminato, invece, la domanda sotto il profilo di una diversa causa petendi, ritenendo sostanzialmente che fosse stata dedotta dall’acquirente una vendita di aliud pro alio ed escludendo, quindi, che nella fattispecie si fosse verificata una tale ipotesi, deve essere accolto il motivo in esame e, per l’effetto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per l’accertamento della conformità delle macchine in questione alle norme antinfortunistiche e per la conseguente statuizione in aderenza al principio che si enuncia nei seguenti termini: “E’ nullo il contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1 avente ad oggetto le macchine, le parti delle macchine, le attrezzature, gli utensili e gli apparecchi in genere di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 in riferimento anche al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt.72 e 77, qualora tali oggetti non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni su lavoro”.

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di quello principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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