Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30634 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30634 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 13564-2017 proposto da:
MUHAMMAD USMAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 432/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.
Rilevato che :
Muhammad Usman propone ricorso, deducendo unico motivo,
avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di
appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso l’ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata
respinta la domanda proposta per il riconoscimento della protezione
internazionale;
in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione
non è stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione, il cui
deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla

la parte intimata non svolge attività difensiva;
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo
cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile,
è fondato;
deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione
(Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche
apportate all’art. 19 del d.l. n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n.
142 del 2015, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è
effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento,
senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione
(Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);
dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la
comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata il
10 marzo 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato il 9 aprile 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso;

Ric. 2017 n. 13564 sez. MI. – ud. 19-09-2017
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notificazione dell’ordinanza;

l’impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà
procedere all’esame del merito della controversia, facendo
applicazione dei principi di diritto suesposti;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

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