Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30633 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), PE.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI FEDERICO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONGIORNO GALLEGRA

ANTONINO;

– ricorrenti –

e contro

C.G., M.L., M.G., C.

E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 587/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Fabio Massimo ORLANDO, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato MAZZETTI Federico difensore dei ricorrenti che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 27 agosto 1986 i fratelli Pe.Gi., P.G., P.M. convenivano gli zii Pe.Ma. e p.m. davanti al Tribunale di Chiavari ed esponevano:

-che l’11 maggio 1958 era deceduto il loro nonno paterno P. G. fu Gi., che aveva lasciato a succedergli i tre figli P.G. senior, padre di essi attori, M. P. e p.m.;

– che i tre figli del de cuius avevano stipulato una convenzione denominata “compromesso di divisione”, con la quale avevano provveduto alla divisione dei beni del padre;

sulla base di tali premesse gli attori chiedevano che venisse accertata la autenticità delle sottoscrizioni apposte su tale atto di divisione.

In corso di causa p.m. esibiva un testamento olografo in data 11 agosto 1938 di P.G. fu Gi..

Con sentenza non definitiva in data 24 luglio 1999 il Tribunale di Chiavari dichiarava la nullità della scrittura privata e con sentenza definitiva in data 19 ottobre 2004 provvedeva alla divisione sulla base del testamento di P.G. fu Gi..

Per quello che interessa in questa sede, secondo il Tribunale dovevano ritenersi assegnati a Pe.Ma. il terreno a levante di una casa sita in (OMISSIS) ed a m.

p. il terreno a ponente, per quanto il testatore fosse incorso in errore nell’indicare entrambe le porzioni come “metà a levante della porzione di giardino retrostante”.

Contro tale decisione proponevano appello M.L. e M. G., quali eredi di Pe.Ma., deducendo, tra l’altro, che il Tribunale, nell’individuare in concreto il terreno a levante della casa attribuito alla loro dante causa era incorso in errore.

All’appello resistevano C.E. e C.G., quali eredi di p.m., nonchè P.G. junior e Pe.Gi., anche quali eredi della sorella P.M..

2. – Con sentenza in data 12 maggio 2007 la Corte di appello di Genova riteneva fondata l’impugnazione, ritenendo che i giudici di primo grado avevano errato, nell’attribuire alla porzione di P.G. senior una zona di terreno che, invece, faceva parte della porzione attribuita a Pe.Ma..

3. – Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, P.G. e Pe.Gi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 625 cod. civ., nonchè motivazione contraddittoria, errata ed insufficiente su fatto decisivo e cioè l’attribuzione alle parti, nella scheda testamentaria, dei terreni di cui è causa. In sostanza deducono i ricorrenti che: a) il testamento di P.G. fu G. conteneva dei (pre)legati a favore dei figli e si concludeva (evidentemente per il residuo) con un istituzione di erede a favore degli stèssi figli (“salvo quanto sopra nomino ed istituisco eredi universali tutti e tre i miei figli predetti”; b) la tesi secondo la quale P.G. fu Gi. era incorso in un lapsus calami nell’attribuire sia a p.m. che a Pe.Ma. il terreno posto a levante della casa è in contrasto (oltre che con altre disposizioni) con il canone interpretativo secondo il quale per individuare la volontà del testatore occorre fare riferimento, in primo luogo, alla lettera del testamento, la quale nella specie era inequivoca nel senso di una attribuzione congiunta.

Per quanto non venga detto espressamente, i ricorrenti intendono, sulla base di tali premesse, sostenere che il terreno a ponente del fabbricato, di cui non era stato espressamente disposto, doveva ritenersi attribuito in comune a tutti i figli del testatore.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Nel caso di specie la Corte di appello di Genova ha violato i criteri interpretativi previsti dall’art. 1362 c.c. in quanto la scheda testamentaria era chiara, precisa e non doveva essere assoggettata a interpretazione diversa da quella letterale. Inoltre nell’interpretazione del testamento non può determinarsi la intenzione del testatore sulla base del comportamento degli eredi successivo alla morte del de cuius. Quanto alla denuncia di insufficiente motivazione, il fatto controverso viene individuati nel modo seguente: L’attribuzione contenuta nella scheda testamentaria del terreno posto a levante congiuntamente alle due sorelle quale giardino degli appartamenti loro assegnati, e le ragioni per le quali la decisione è contraddittoria ed insufficiente sono quelle dedotte nella parte espositiva, ribadendosi che la motivazione poggia esclusivamente su elementi estrinseci alla scheda testamentaria per di più valutati in modo contraddittorio.

2. – Il motivo è inammissibile, avuto riguardo alla inadeguatezza del quesito formulato ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., che non risponde ai requisiti al riguardo fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.2. – Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (v., ex plurimis, Cass. S.U., sent. 28/9/2007, n. 20360 e ord. 5/2/2008, n. 2658).

In particolare, il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie:

requisiti che mancano nel quesito formulato dall’odierno ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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