Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30633 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21084-2017 proposto da:

C.G., quale socio accomandatario della SU.DE.PO. SAS,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo

studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE TAMBURI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

CORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 73/3/17 depositata in data 3 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla SU.DE.PO. sas (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 2173/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (in seguito, la CTP) che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2008;

– La CTR osservava in particolare che la causa della pronuncia in rito era la mancata critica specifica della sentenza appellata e quindi l’aspecificità dei motivi di appello;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi;

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo e con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente);

– La censura è inammissibile. Va ribadito che “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20910 del 07/09/2017, Rv. 645744 – 01);

– La CTR calabrese ha chiaramente affermato quale ragione della sua pronuncia in rito sull’appello della società contribuente la mancanza di specificità dei relativi motivi;

– Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata nei due mezzi dedotti, che invece sì incentrano esclusivamente sul difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, vizio della quale non risulta peraltro nemmeno sussistente, essendo appunto chiaro l’argomento in rito nella medesima espresso;

– Il ricorso va rigettato, per inammissibilità dei motivi, e al rigetto segue secondo soccombenza il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna ili ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro, 4.100,00 oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 17, per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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