Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30632 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, presso lo studio dell’avvocato

MONDELLI DONATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONDELLI

MICHELE;

– ricorrenti –

contro

RI.GI. (OMISSIS), RI.MI.

(OMISSIS), RI.FR. (OMISSIS),

RI.EM. (OMISSIS), RI.AN.

(OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA presso la CORTE di

CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato RICCIARDI SALVATORE

con procura speciale notarile del 10/11/2009 rep. 6528;

– resistenti con procura –

e contro

RE.AN., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1510/2007 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 20/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato MONDELLI Donato con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MONDELLO Michele, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Ettore BOSCHI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RICCIARDI Salvatore difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso al giudice di pace di San Giovanni Rotondo in data 31 marzo 1998 i germani An., Gi., Mi., Em., Ro. e Ri.Fr. esponevano:

che R.A., quale procuratore della madre F. T., con atto in data 6 febbraio 1996, aveva venduto all’altro germano R.F.G. un appezzamento di terreno per il prezzo di L. 35.000.000, da versare in rate mensili di L. 1.000.000 a partire dal 5 aprile 1996, con eccezione di L. 4.000.000 già versate a titolo di acconto.

– che R.F.G. non aveva versato le ultime tre rate.

Sulla base di tali premesse i ricorrenti ottenevano decreto ingiuntivo nei confronti di R.F.G. per l’importo di L. 3.000.000.

R.F.G. proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro, la incompetenza per valore del giudice di pace, e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata per la declaratoria della competenza del Pretore di S. Giovanni Rotondo o del Tribunale di Foggia, davanti al quale avrebbe proposto una serie di domande.

2. – Con sentenza in data 12 giugno 2006 il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di incompetenza, in quanto nella specie veniva in discussione solo l’adempimento della obbligazione del pagamento della somma di L. 3.000.000.

3. – R.F.G. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Foggia, con sentenza in data 20 settembre 2007, con la quale, in ordine alla eccezione di incompetenza del Giudice adito, riproposta dall’appellante, si rilevava che il petitum del giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somma di denaro rientrante nel valore di competenza del Giudice di Pace perchè non superiore ad Euro 2.582,28: sicchè, trattandosi, nel caso di specie, di azione di recupero di somme di denaro comunque non superiore alla somma di Euro 2.582,25, la determinazione del valore delle cause, instaurata la opposizione ai due decreti ingiuntivi, si determinava proprio dalla opposizione, secondo le norme previste dall’art. 10 c.p.c. Non si verteva in tema di successione ereditaria laddove, invece, sarebbe stato tutto da chiarire in ordine alle rispettive quote degli eredi sui beni relitti.

Trattandosi di una somma di denaro, non contestata, non vi era la necessità di un giudizio di divisione per cui adire il Tribunale, anzichè il Giudice di Pace.

Non sembrava al giudice di secondo grado che potesse ravvisarsi la mancanza di legittimazione di R.A. pur se nel suo ricorso aveva fatto riferimento alla procura a suo tempo rilasciata dalla madre per il negozio giuridico posto in essere con il germano R.F.G..

Osservò poi il giudice di secondo grado che il ricorrente aveva inteso agire nella qualità di coerede della madre, unitamente ai fratelli che avevano fatto ricorso al mezzo della ingiunzione per ottenere il soddisfacimento della spettanza delle quote di denaro ancora dovute dal predetto F.G..

E proprio questa azione singolare di tutti gli opposti dimostrava la mancanza di interesse a procedere alla divisione ereditaria. E poichè era mancato tale impulso delle parti interessate, non poteva il giudice adito procedere, d’ufficio, alla divisione ereditaria.

Prive di rilievo erano poi le proposte argomentazioni relative alla delimitazione dei confini della quota del terreno compravenduto dall’appellante, che poteva, ove lo ritenesse di sua utilità, promuovere giudizio di regolamento confini e/o apposizione di termini lapidei non potendosi ritenere l’atto di compravendita inficiato dalla mancanza di indicazione di confini; ben potendosi, in ultima analisi, ritenere che si fosse trattato di vendita di quota ideale.

4. – Contro tale decisione R.F.G. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce testualmente:

violazione e falsa applicazione e/o disapplicazione degli artt. 7, 9, 10, 11, 22, 36, 645 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-5 – opposizione a d.i. – domanda riconvenzionale indeterminata – competenza del Tribunale ordinario – sussiste – mancata revoca d.i.

– conseguenze – motivazione illogica e contraddittoria – errata applicazione artt. 112, 113, 115, 116 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-5. Sostanzialmente, il ricorrente deduce che ai fini della valutazione della incompetenza del giudice di pace si sarebbe dovuto tenere conto anche della domanda riconvenzionale proposta, inquadrabile nella petitio hereditatis.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: Dica la Corte se l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione e che da ciò consegua la necessità che il giudice investito dell’opposizione accerti la propria competenza a deciderlo anche (e/o soprattutto) sulla base della domanda formulata dall’opponente con il prefato atto di opposizione; Dica la Corte se la domanda riconvenzionale indeterminata formulata con l’atto di opposizione a d.i. e rimessa alla quantificazione da operarsi a seguito di rendiconto e c.t.u. debba essere qualificata di valore indeterminabile e che conseguentemente vada devoluta alla cognizione del tribunale quale giudice di primo grado; Dica la Corte se si configuri e sussista difetto assoluto di motivazione nel caso in cui il giudice di appello disattenda le domande proposte dalle parti, limitandosi a dichiarare che la pronuncia di primo grado “non presenterebbe ulteriori manchevolezze”, omettendo di pronunciarsi in merito alle medesime domande ed anzi ignorandole del tutto omettendo di analizzarle e di valutarle alla luce delle vigenti norme.

2.1. – Il motivo è inammissibile avuto riguardo alla inadeguatezza dei quesiti formulati ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., che non rispondono ai requisiti al riguardo fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.2. – Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (v., ex plurimis, Cass. S.U., sent. 28/9/2007, n. 20360 e ord. 5/2/2008, n. 2658).

In particolare, il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie:

requisiti che mancano nei quesiti formulati dall’odierno ricorrente.

3. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 100, 112, 113, 115, 116 e 215 cod. proc. civ. e 94 att. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè omessa, contraddittoria e illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale di Foggia avrebbe affermato che egli difettava di interesse alla divisione ereditaria, quando il suo interesse era volto 3 univocamente all’accertamento del credito vantato dai ricorrenti e della sussistenza, di contro, di un suo credito nella veste di erede di F.T..

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: Dica la Corte se configuri difetto di motivazione la sentenza che disattenda di pronunciarsi sulla domanda avanzata dall’opponente a d.i. statuendo genericamente che la sentenza appellata a suo dire non presenterebbe ulteriori manchevolezze; Dica la Corte se il giudice ha l’obbligo di trarre elementi di prova dalla scrittura presentata dalla parte convenuta nella quale la suddetta parte attesti il suo rapporto di dare-avere con la controparte e particolarmente se tale valenza diviene maggiore laddove la parte liberamente interrogata espressamente ne riconosca l’autenticità e veridicità, essendo ciò sufficiente a costituire di per sè elemento idoneo a provare la sussistenza del credito in favore dell’erede opponente”; “Dica ancora la Corte se il riconoscimento espresso della scrittura privata e del suo contenuto anche ai sensi dell’art. 125 c.c. e particolarmente dell’art. 117 c.p.c., attribuisce alla stessa scrittura il valore di piena prova secondo quanto dispone l’art. 2702 c.c..

4. – il motivo è inammissibile per le ragioni indicate sub 2.2.

5. – Con il terzo motivo si deduce testualmente: vendita bene immobile – obbligazioni del venditore – consegna della cosa incertezza dei confini – apposizione termini – richiesta adempimento – legittimità – difetto di motivazione sul punto -illogicità della statuizione – errata e falsa applicazione artt. 1476-1477 c.c., in relazione agli artt. 112-113, 115-116, 118 c.p.c., art. 360 c.p.c., nn. 3-5. Sostanzialmente il ricorrente si duole della pronuncia in ordine alla mancata apposizione dei termini. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se rientri ex artt. 1476-1477 c.c. tra le obbligazioni del venditore quella di consegnare all’acquirente la cosa, nella specie un terreno agricolo, esattamente individuato non solo catastalmente bensì nello stato di fatto (fisicamente), senza alcuna incertezza sullo stato dei confini e così da farsi obbligo al medesimo di apporre i termini lapidei al prefato terreno e consentire all’acquirente di disporre e godere del bene acquistato secondo la sua destinazione e funzione, in considerazione della quale lo aveva comprato.

6. – Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni già chiarite sub 2.2.

7. – Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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