Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30631 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDILMARINO DI MARINO CLAUDIO & C SNC C.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo

studio dell’avvocato DI BATTISTA GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PETROLI ORAZIO;

– ricorrenti –

contro

B.A. (OMISSIS), D.F.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1320/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B.A. proponeva opposizione contro il decreto in data 21 maggio 1999 del Tribunale di Chiavari, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Edilmarino s.n.c. di Marino Claudio & C. della somma di L. 21.929.000, quale corrispettivo di lavori edili effettuati da tale società su un immobile di proprietà di esso opponente.

A fondamento della opposizione B.A. deduceva di non avere commissionato i lavori alla società.

2. – Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 6 maggio 2003, riduceva ad Euro 8.403,98 la somma dovuta da B.A., il quale proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Genova con sentenza in data 13 dicembre 2007, in base alla considerazione che dalle prove acquisite sia nel giudizio di opposizione che in un giudizio penale instaurato a seguito di denuncia-querela di M.C. (zio del legale rappresentante della società opposta) contro B.A. risultava che i lavori per cui era causa erano stati commissionati a C. M. (e non alla società opposta).

3. – Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Edilmarino s.n.c. di Claudio Marino & C. Resiste con controricorso B.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (che si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Il giudice di merito non può utilizzare come elementi di prova utili ai fini del decidere, documenti prodotti oltre il termine previsto dall’art. 184 c.p.c.), la società ricorrente deduce che il giudice di primo grado non avrebbe potuto tenere conto di documenti (quelli relativi al giudizio penale) esibiti solo in udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo, a prescindere dai profili di inammissibilità inerenti alla formulazione del quesito di diritto, in considerazione della sua genericità, è comunque inammissibile in quanto diretto contro un presunto errore commesso dal giudice di primo grado.

Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, la società ricorrente si duole della motivazione in base alla quale i giudici di secondo grado hanno ritenuto non provato il contratto di appalto del cui corrispettivo si controverte nell’attuale giudizio.

I motivi sono infondati, in quanto diretti contro la valutazione delle prove ad opera dei giudici di merito, che è insindacabile in sede di legittimità.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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