Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30631 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30631 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 12027-2016 proposto da:
SOUTHGATE INTERNATIONAL S.A. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO, 92, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE
SANTIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA TRACANELLA;
– ricorrentiecontro
FALLIMENTO GONDRAND S.R.L. – C.F. 01187460215, in persona
del Curatori, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

9102-2—

Data pubblicazione: 20/12/2017

rappresentata e difesa dall’avvocato DIANA BURRONI;

– controricorrente avverso il decreto n. 4356/2016 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato il 06/04/2016;

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO

Si osserva quanto segue.
1. — Southgate International SA presentava domanda di
insinuazione in via chirografaria al fallimento Gondrand s.r.l. per
l’importo pari a €, 445.215,80: importo di cui si assumeva creditrice in
ragione della sua surrogazione nei diritti di Banca del Sempione; essa
istante aveva infatti prestato un pegno a garanzia della linea di credito
erogata in favore della fallita dal nominato istituto di credito e tale pegno
era stato escusso.
Il giudice delegato escludeva dal passivo fallimentare Southgate
International, rilevando come la stessa non avesse prodotto
documentazione avente data certa comprovante il diritto di surroga, non
avendo, in particolare, prodotto il contratto di pegno sottoscritto a
garanzia del debito di Gondrand.
2.

Southgate International proponeva opposizione allo stato

passivo e, nella resistenza del fallimento, il Tribunale di Isernia
pronunciava decreto con cui, dopo aver rigettato una eccezione di
nullità del ricorso (eccezione basata sulla mancata allegazione delle
ragioni atte a giustificare la prospettata surrogazione), riteneva infondata
l’opposizione.
3. — Ha proposto ricorso per cassazione Southgate International,
2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

la quale ha fatto valere un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso il fallimento Gondrand.
4. — Fissata l’odierna udienza, il ricorrente ha depositato in
cancelleria atto di rinuncia.

c.p.c., siccl-é deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.
In mancanza di adesione all’atto di rinuncia (art. 391, comma 4,
c.p.c.), parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del procedimento; condanna parte ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimi, che liquida in 400,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.
Coà. deciso in Roma, nella camera di consiglio della C Sezione
Civile, in data 23 giugno 2017.

L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390

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