Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30630 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– s.r.l. C.D.C. (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. P.E.; rappresentata e

difesa dall’avv. Giannini Luca in unione all’avv. Cesare Persichelli

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma,

via Sardegna n. 40, giusta procura speciale a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

– dott. V.R.; (OMISSIS) rappresentato e

difeso dall’avv. Bassan Fabio ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del medesimo in Roma, via Di Porta Pinciana n. 6, giusta

procura speciale autenticata nelle firme dal notaio Bernardi Fabbrani

in Rimini, in data 12/12/2011;

– intimato –

– arch. N.C.;

– Altro intimato –

contro l’ordinanza del Tribunale di Rimini D.P.R. 115/2002, ex art.

170, depositata il 28/02/2006 (cron. 424 – RG 1388/05);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Cesare Persichelli per la parte ricorrente, che ha

insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Fabio Bassan per la parte intimata V.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sorta controversia tra la srl C.D.C, e l’architetto C. N. in merito alla cancellazione di un’ipoteca iscritta su un centro commerciale e nominato il dr. V.R. al fine di stimare il valore del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), all’esito dell’incarico il giudice istruttore presso il Tribunale di Rimini liquidò la parcella dell’ausiliare in Euro 33.000,00 conformemente alla richiesta dello stesso, che aveva determinato il valore di stima in Euro 15 milioni; proposta opposizione da parte della srl C.D.C. – cui aderiva la controparte N. – lo stesso Tribunale determinò come dovuta la minor somma di Euro 20.000,00 oltre spese ed accessori.

Il giudice dell’opposizione pervenne a tale quantificazione osservando: a – che correttamente il CTU aveva distinto in quattro categorie omogenee gli immobili da stimare – pur facenti parte del medesimo complesso commerciale- applicando a ciascuna di esse la stima sua propria (nella fattispecie: quella attinente al valore superiore ad Euro 516.456,90) e sommandone il risultato; b – che altrettanto condivisibilmente il tecnico aveva compilato due stime – al 2002 ed all’attualità- chiedendo, in relazione ad esse, separati importi, in quanto l’aggiornamento alla data della consulenza del valore degli immobili aveva comportato una serie di valutazioni necessitate dalle mutate caratteristiche dei cespiti intervenute medio tempore; era peraltro apparso opportuno ridurre la seconda stima nella percentuale minima dello scaglione di spettanza; e – che l’aumento dell’onorario per opera di eccezionale importanza era sì dovuto ma non nella misura del massimo, come opinato dal giudice istruttore, sibbene in misura minore. La società C.D.C, ha proposto ricorso straordinario à sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ponendo a base un unico motivo; il V. si è costituito con procura speciale depositata tardivamente; il N. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Assume il ricorrente che il Tribunale sarebbe innanzitutto incorso nell’erronea applicazione del D.M. Giustizia del 30 maggio 2002, art. 13 atteso che, pur riconoscendo di dover applicare lo scaglione di valore più elevato, di fatto avrebbe compiuto un errore di calcolo , consistito nel fatto di aver assegnato una somma agli scaglioni di valore precedenti quello massimo, indi addizionandole, mentre secondo l’indicata norma regolamentare l’ultimo scaglione (tra lo 0,0474% e lo 0,0947%) sarebbe stato già comprensivo di ogni valore inferiore.

1/a – La censura non è fondata in quanto la lettura dell’art. 13, nel punto in esame (“da Euro 258.228,46 fino e non oltre Euro 516.456,90, dallo 0.00474% allo 0,0947%”), rende evidente che, nel caso di stima interessante un valore complessivo tale da render necessario il ricorso all’ultimo scaglione, questo metodo di computo non determina l’assorbimento sibbene il cumulo – come correttamente operato – con i precedenti scaglioni.

2- Lamenta inoltre il ricorrente che non sarebbe stato corretto identificare quattro tipologie degli immobili oggetto di stima per poi applicare a ciascuna di esse i relativi calcoli, attesa la natura del complesso immobiliare.

2/a – Il motivo è fondato in quanto la stessa destinazione funzionale degli immobili costituenti il centro commerciale imponeva una stima unica; argomentando diversamente il giudice dell’opposizione ha derogato al principio dell’unitarietà dell’estimazione, applicando alla fattispecie una interpretazione di legittimità che si fonda non solo sull’autonomia strutturale ma anche su quella funzionale dei cespiti, al fine di consentirne una valutazione più aderente al loro valore di mercato IH – Si duole la società ricorrente della applicazione dell’aumento del compenso (non già la duplicazione, come indicato in ricorso) in relazione all’eccezionale importanza dell’incarico, sostenendo al contrario che non vi sarebbe stata in realtà una diversa elaborazione ex novo dell’analisi descrittiva ed estimativa del complesso immobiliare – al fine di attualizzarne il valore al momento della consulenza- avendo l’ausiliare preso a base della stima al 2005 – data di deposito dell’elaborato- le precedenti indagini: tale profilo non può formare oggetto di censura in questa sede in quanto, in deroga al principio di autosufficienza, non è stato riportato il quesito che l’istruttore pose all’ausiliare e che costituiva il parametro per giudicare la conformità a norma del supplemento di liquidazione, in relazione ad una valutazione diacronica del complesso immobiliare.

4- Il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e, cassato il provvedimento, va demandato nuovo esame a diverso magistrato del Tribunale di Rimini, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa e rinvia a diverso magistrato del Tribunale di Rimini anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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