Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30630 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16331-2018 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di TORINO, depositato il

16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI

VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino, con pronuncia depositata il 16/4/2018, ha respinto il ricorso proposto da I.J., inteso ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine, la protezione sussidiaria, ed in ulteriore subordine, l’accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, a fronte della reiezione della Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto non necessario procedere all’audizione del ricorrente e ha concluso per la carenza di requisiti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione richieste.

Ricorre I.J., con ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero ha depositato solo atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso è fondato, da cui l’accoglimento dello stesso e l’assorbimento degli ulteriori mezzi.

Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 14148/2019, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17717/2018) la mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti pur in mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 11, non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio ad alcun dubbio; il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sotto la rubrica “Verbale del colloquio personale”, colloquio contemplato in via generale dallo stesso D.Lgs., art. 12 , comma 1, stabilisce che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis” – ossia su istanza del richiedente – “dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”; il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, stabilisce: i) al comma 9 che: “Il procedimento è trattato in camera di consiglio”; li) al comma 10 che: “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8” – comma che, a propria volta, rinvia all’art. 14, e dunque alla videoregistrazione di cui si è già detto – “ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”; comma 11 che: “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”; I Tribunale, dopo aver letto il comma 10 della nuova norma, che sembra essere posto a base della decisione adottata, doveva soffermarsi anche sull’undicesimo, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l’udienza andava senza meno disposta; il dato normativo, difatti, non lascia adito al benchè minimo dubbio, e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11; nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionalei la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l’esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti; in definitiva, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del già richiamato principio del contraddittorio: salvo che ovviamente – non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione; ciò non significa che si debba anche necessariamente dar corso all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano), senza che vi sia ragione, in questa sede, di prendere posizione sul rilievo e sul significato, contenuto nella citata decisione, del riferimento ad una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”.

Conclusivamente, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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