Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30630 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30630 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 8227-2016 proposto da:
OLBI GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO
CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE’
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO TONETTO;
– ricorrente contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –

Avverso la sentenza n. 689/2015 del Tribunale di Venezia del
3/02/2015;

dee ’23/0-2/2c19-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.

Data pubblicazione: 20/12/2017

Rilevato che
Gerardo Olbi, a seguito di ordinanza di inammissibilità
dell’appello, pronunciata dalla Corte di appello di Venezia, ai sensi
dell’art. 348-bis cod. proc. civ., in data 16/09/2015 e depositata il
2/10/2015, ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi,

evidente lapsus calami, a p. 1 del ricorso con il n. 698/15, ma v. p. 5
del predetto atto per la corretta indicazione della sentenza in parola),
pronunciata il 3/02/2015, con la quale era stata rigettata la domanda
– da lui avanzata, quale medico-chirurgo specializzato in Igiene e
Medicina preventiva in data 18/12/1987, nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tardivo recepimento delle
direttive comunitarie in materia -, volta all’accertamento del diritto
ad una adeguata retribuzione per il periodo di formazione o, in
alternativa, al risarcimento del danno subito per il periodo di
specializzazione, nonché all’accertamento del diritto al riconoscimento
del titolo e del punteggio spettante in base alle direttive comunitarie
e al relativo risarcimento del danno, avendo ritenuto il detto Tribunale
maturata la prescrizione del diritto fatto valere e inammissibile la
domanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore – di inammissibilità del ricorso per
intempestività dello stesso – è stata notificata alla parte costituita,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;
considerato che
il Collegio ha stabilito che l’ordinanza sia redatta con motivazione
semplificata;
non va disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. della
notifica del ricorso, per essere stata la stessa effettuata presso
l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello
Ric. 2016 n. 08227 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-2-

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 689/15 (indicata, per

Stato, stante la palese inammissibilità del ricorso per le ragioni
appresso indicate (Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. un., ord.,
22/03/2010, n. 6826);
il ricorso è tardivo in quanto consegnato per la notifica all’Ufficiale
Giudiziario in data 23/03/2016 e poi effettivamente notificato in data

comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità, come previsto
dall’art. 348-ter cod. proc. civ. (v. ex multis, Cass., ord., 22/09/2016,
n. 18622; Cass., ord., 9/02/2016, n. 2594; Cass., sez. un.,
15/12/2015, n. 25208), essendo stata tale ordinanza comunicata a
mezzo PEC in data 20/11/2015, come emerge dalla relativa
attestazione di Cancelleria, in atti, e dovendosi escludere la possibilità
di applicare il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che
opera esclusivamente quando risultino omesse la comunicazione o la
notificazione dell’ordinanza (Cass., ord., 9/02/2016, n. 2594);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di
legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in
questa sede;
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13,
comma

1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Ric. 2016 n. 08227 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-3-

24/03/2016, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.
Il Presidente

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