Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3063 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3063 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Litisconsorzio.
Rinvio P.U. Quinta
Sezione Civile,
per trattazione
congiunta con
ricorso connesso.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
ARIASI FABIO MASSIMO residente a Lecco, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dagli Avvocati Mauro Bussani e Claudio Berliri,
elettivamente domiciliato nello studio del secondo in
Roma, Via A. Farnese 7 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.116/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 27, in data
12.02.2010, depositata il 28 settembre 2010;

Data pubblicazione: 11/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per il controricorrente, l’Avv. C. Berliri;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28011/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.116/27/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 27 il 12.02.2010 e DEPOSITATA il 28 settembre 2010.
Con tale decisione la CTR, ha accolto l’appello del
contribuente, riconoscendo e dichiarando l’infondatezza
della pretesa fiscale.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di accertamento, relativa ad
IRPEF dell’anno 2002, l’Agenzia Entrate ha chiesto la
cassazione della decisione impugnata, sulla base di tre
mezzi.
3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
2

Non è presente il P.M.

secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierno ricorrente, e non anche la società e gli

di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla

quota

di

partecipazione

agli

utili,

percezione

degli

stessi,

dalla

indipendentemente

comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci

(salvo

che

questi

prospettino

questioni

personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
3

altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio

autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie

costitutiva

(Cass.SS.UU.n.1052/2007);

trattasi

dell’obbligazione
pertanto

di

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno

2008 n.14815).
5) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
4

con la conseguenza che:

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;

dell’udienza camerale, da Ariasi Fabio Massimo, il
quale, dopo avere dedotto che, nel caso, non ricorrono
i presupposti del litisconsorzio necessario
originario,- sia in quanto aveva fatto valere in
giudizio “anche una serie di questioni personali atte a
vincere la presunzione di attribuzione del reddito
accertato in capo alla società”, sia pure perché
l’impugnazione del socio e delle società, nelle fasi di
merito, sono state esaminate e decise in maniera
coordinata dai medesimi Giudici,
decisione resa nel

tant’è che la

giudizio contro la società

partecipata era stata definita dallo stesso Collegio
nella medesima udienza, con uguale esito,- ha chiesto
il rigetto dell’impugnazione dell’Agenzia Entrate,
ovvero la riunione del ricorso di che trattasi a
quell’altro pendente, del pari, innanzi alla Corte di
Cassazione e relativo al giudizio vertente tra
l’Agenzia Entrate e la società partecipata;
Considerato, in vero, che, dagli atti in esame si
evince che, nei gradi di merito, le sentenze sono state
5

Vista la memoria 09.12.2013, depositata, in vista

adottate dai medesimi Giudici nelle stesse udienze e
che, quindi, ricorrono le condizioni perché possa
trovare applicazione il principio (Cass. n.2907/2010,
n.3830/2010), a tenore del quale, è stato escluso che

di causa e di far retrocedere il giudizio in primo
grado, laddove la trattazione coeva delle varie cause,
innanzi all’unico Giudice, abbia assicurato il
contraddittorio, garantito il diritto di difesa ed
evitato contrasto di decisioni;
Considerato, ciò stante, che il Collegio è dell’avviso,
che,

per

ragioni

di

di

connessione,

economia

processuale ed onde evitare contrasto di giudicati
(Cass. n. 1237/2007, n. 7966/2006, n.5267/2000), il
presente ricorso, debba essere rinviato a nuovo ruolo e
che vada disposta la trasmissione del fascicolo
relativo al presente ricorso, alla cancelleria della
Quinta Sezione Civile, innanzi alla quale, iscritto al
n.

11664/2012

R.G.,

pendente

è

il

ricorso

di

legittimità introdotto con ricorso dell’Agenzia Entrate
contro la società “Fallimento Carrozzeria A. Ariasi e
Figli sas e del socio accomandatario fallito Amos
Aria si

avente,

fra

l’altro,

ad

oggetto

l’accertamento del reddito della società partecipata,
posto a base del reddito di partecipazione del socio,
6

sussista l’esigenza di dichiarare la nullità degli atti

addebitato ai soci;
Considerato, dunque, che non sussistono i presupposti
per definire il ricorso in camera di consiglio, ai
sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, e che è necessario

la relativa fissazione in Pubblica Udienza, nonchè per
la trattazione congiunta e l’eventuale

riunione a

quell’altro ivi pendente;
P.Q.M.
Dispone

la trasmissione del fascicolo

relativo al

ricorso di trattasi alla Quinta Sezione Civile, per la
trattazione congiunta,

in

quell’altro iscritto al n.

pubblica udienza,

con

R.G.,

ivi

11664/2012

pendente.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il P sidente

trasmettere lo stesso alla Quinta Sezione Civile, per

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