Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3063 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 09/02/2021), n.3063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33473/2019 proposto da:

N.K.O., elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1951/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

N.K.O., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese temendo per la propria incolumità sulla base di ragioni di carattere politico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento N.K.O. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna che l’ha rigettato con ordinanza in data 21/7/2017;

tale ordinanza, appellata da N.K.O., è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 19/6/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto, per quel che ancora rileva in questa sede, della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da N.K.O. con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente affermato la non riconoscibilità, in favore dell’istante, della protezione sussidiaria relativa all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sul solo presupposto della limitata sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato nella regione del nord-est della Nigeria, diversa da quella di provenienza del ricorrente, non potendosi negare la protezione sussidiaria anche nel caso in cui l’interessato chieda di essere rimpatriato in una zona del proprio paese non direttamente coinvolta da condizioni di insicurezza legislativamente rilevanti ai fini della protezione richiesta;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

nel caso di specie, il giudice a quo ha negato la riconoscibilità della protezione sussidiaria rivendicata dall’odierno ricorrente uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere la misura della protezione sussidiaria non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 01; di seguito v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019, Rv. 654660 – 01);

rispetto a tali arresti della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di interpretazioni normative da ritenersi non decisive o pertinenti;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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