Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3063 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3063 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28367-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.I. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DI SIENA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE n.4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
COLONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO BRUNO
DI SIENA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 235/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
06/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente dri Muore:
Rilevato che:
Con ‘sentenza in data 14 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale del Molise accoglieva l’appello proposto da De Siena Andrea
avverso la sentenza n. 179/2/14 della Commissione tributaria
provinciale di Campobasso che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2008. La CFR osservava in
particolare che non potevasi affermare la responsabilità del De Siena
per le obbligazioni tributarie dell’ASD U.S. Termoli, poiché non
risultava provato che lo stesso, pur essendone il Presidente, si
occupasse delle questioni fiscali dell’associazione e ne avesse assunto la
gestione diretta nei confronti dell’Ente impositore, risultando
nemmeno contestata dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale,
resistente/appellata la contro allegazione difensiva del contribuente,
con lo ronseumen xe dicni Watt 115, (-od, proc.

\-evei-m-ili Jeeitaiine ha proposto ricorgo per cassazione

Agenzia

delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con il primo ed il secondo motivo–ex art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli arti. 115, cod. proc. civ., 2697, 38, cod. civ., poiché
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MANZON.

la CTR ha erroneamente affermato la “non contestazione” dell’
“ingerenza” del De Siena negli affari fiscali dell’ASD U.S. Termoli,
traendone la conseguenza ulteriore della insussistenza della sua
responsabilità solidale con l’associazione per le correlative
obbligazioni, così altresì violando l’evocato principio generale

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Va dirimentemente ribadito infatti che «In tema di associazioni non
riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che
hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38
cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare
l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio
dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la
posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della
compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza
dell’attività dell’ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti
d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al
verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere
solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non
corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la
complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo
restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere
la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle
sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura» (Sez. 5,
Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, Rv. 596612 — 01; nello stesso senso,
più di recente, Sez. 6-5 n. 12743 del 17/06/2015).
La sentenza impugnata si pone in aperto contrasto con il principio di
diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, posto che non ha
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codicistico in materia di onere della prova.

minimamente considerato le plurime fonti probatorie (di cui è conto in
corpo di ricorso, così osservandosi il principio di autosufficienza) che
ponevano in evidenza come il De Siena, nell’annualità fiscale de qua,
oltre che ricoprire la carica di Presidente dell’associazione, si è
concretamente ingerito nella sua attività gestionale, anche, nei

dei calciatori).
La CTR molisana peraltro ha fatto non corretta applicazione del
principio generale di cui all’art. 115, cod. proc. civ., poiché risulta
contrario alla realtà processuale (v. memoria illustrativa dell’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, in corpo di ricorso) che l’ingerenza/non
ingenerenza del De Siena nell’attività gesfionale dell’ASD verificata
fosse questione di fatto pacifica tra le parti.
Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la
ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto
assoluto di motivazione in violazione degli arti. 132, secondo comma,
n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att., cod. proc. civ., poiché nella
sentenza stessa non vi è alcuna considerazione circa la contestata
posizione fiscale dell’associazione de qua, in particolare sotto il profilo
del superamento della soglia massima di volume di affari al fine del
riconoscimento delle agevolazioni ex legge 398/1991.
La censura è fondata.
Il giudice tributario di appello infatti, risolta, come rilevato sopra
erroneamente, la questione della responsabilità tributaria solidale del
Presidente dell’ASD U.S. Termoli, non ha poi speso una sola parola
circa il fatto costitutivo essenziale delle pretese fiscali portate dall’atto
impositivo impugnato, il cui annullamento quindi anche nei confronti
dell’obbligata principale risulta completamente immotivato.

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confronti dei terzi (firma dei contratti di sponsorizzazione; pagamento

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione a tutti i motivi
proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione,

Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018
Il Pre
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nte

anche per le spese del presente giudizio.

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