Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3063 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA PRAGMA SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro-tempore – Agente della

Riscossione per le Province di Chieti, Pescara, Taranto e Teramo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SCARANO VINCENZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA del FALLIMENTO EUROGRIFPE SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 1808/09 del TRIBUNALE di PESCARA del 18.12.09,

depositato il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Vincenzo Scarano che si riporta

agli scritti, depositando nota spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con ricorso depositato il 3 novembre 2009 l’Equitalia Pragma s.p.a., quale agente della riscossione delle province di Rieti, Pescara, Taranto e Teramo proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Eurogriffe s.r.l. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, per ottenere l’ammissione al rango privilegiato – anzichè chirografario, come riconosciuto dal giudice delegato – del credito tributario e contributivo di _ 38.365,28 vantato a titolo di I.r.a.p..

Nella contumacia della curatela, il Tribunale di Pescara con decreto 23 dicembre 2009 rigettava l’opposizione, motivando che le norme in tema di privilegio erano di stretta interpretazione, e quindi insuscettibili di analogia, e che l’art. 2752 cod. civ., nel testo anteriore alla sua novellazione con D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), non menzionava l’Irap tra le imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili.

Avverso il provvedimento l’Equitalia Pragma s.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato l’8 febbraio 2010 e affidato a cinque motivi.

Il fallimento Eurogriffe s.r.l. non svolgeva avvita difensiva.

Così riassunti i fatti, il ricorso appare prima facie manifestamente fondato (art. 375 cod. proc. civ., n. 5).

Come già statuito da questa Corte, il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dal del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con emendamenti dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto ai detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario della norma, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale reale, introdotta in sostituzione dell’I.Lo.r. e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Cass., sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4861).

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza del 20 Dicembre 2010, in camera di consiglio, il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione ed i difensore della ricorrente si è riportato ai propri scritti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il secondo motivo del ricorso dev’essere dunque accolto, assorbiti i residui, con la conseguente ammissione al privilegio ex art. 2752 cod. civ. del credito di Euro 38.365,28;

– che l’incertezza interpretativa della fattispecie giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

– Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al privilegio ex art. 2752 cod. civ. il credito di Euro 38.365,28;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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