Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3063 del 06/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27902-2015 proposto da:

G.C., rappresentato e difeso dagli Avvocati MARCO

MINGIONE e STEFANO LUIGI GRANATA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’Avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato EZIO

ANTONINI;

– controricorrente –

e contro

TREVES ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONDE TEDIO

32, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO SANTANGELO, rappresentato

e difeso dall’Avvocato ANTONELLA CARIOLI;

– controricorrente –

e contro

M.T.B., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 3605/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/10/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – da quanto è dato trarre dalla sentenza impugnata – il Condominio di (OMISSIS) convenne in lite le società Lomazzo 45 s.r.l. e Fantin Costruzioni s.r.l. per accertare che la costruzione da queste realizzata nella parte retrostante dell’edificio condominiale – costituente autonomo edificio condominiale anch’essa – non rispettava, in alcuni suoi manufatti, le distanze stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968, e conseguentemente ottenere la rimozione di tali manufatti, la rimessione in pristino ed il risarcimento dei danni;

che successivamente intervennero in giudizio alcuni condomini aderendo alle domande del condominio, ed il Tribunale ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa di Lomazzo 45 s.r.l., acquirenti di singole unità immobiliari;

che alla causa vennero poi riunite quelle successivamente proposte dai restanti singoli condomini per l’accertamento di ulteriori violazioni delle distanze di legge ed i conseguenti provvedimenti;

che con sentenza del 5 marzo 2010 il Tribunale respinse le domande nei confronti di Fantin Costruzioni, condannando invece Lomazzo 45 s.r.l. ed i suoi aventi causa ad eliminare od arretrare alcune porzioni dei rispettivi immobili di proprietà;

che la sentenza fu appellata da M.T.B., residente nell’edificio colpito dagli ordini di arretramento; si costituirono il Condominio ed il condomino T.R. chiedendo il rigetto del gravame; si costituirono infine G.C., d.V.D. e C.M.L. – aventi causa di Lomazzo 45 – proponendo appello incidentale e chiedendo l’integrale riforma della sentenza sulla base degli stessi argomenti dedotti dall’appellante principale;

che con sentenza depositata il 15 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato preliminarmente l’eccezione di nullità della procura alle liti nella citazione di primo grado, non sussistendo alcuna incertezza circa l’identità dei conferenti; quindi, dato atto dell’intervenuta revoca del fallimento di Lomazzo 45 s.r.l., ha respinto il gravame nel merito, rilevando (a) che la scala condominiale di cui era stata disposta l’eliminazione ostacolava una preesistente veduta ed era stata realizzata in una sede precedentemente sgombra, e (b) che il ballatoio di cui pure era stata ordinata la riduzione in pristino non poteva essere mantenuto, avendo caratteristiche di costruzione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa sulle distanze ed essendo stato realizzato in violazione della stessa; la Corte, infine, ha escluso che nel disporre l’eliminazione di alcune parti dell’edificio, e segnatamente i pilastri di sostegno della copertura del sottotetto, il Tribunale avesse pronunziato ultra petita, rientrando tali pilastri nell’oggetto della domanda;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.C. sulla base di sei motivi; fra gli intimati, il solo condominio e T.R. hanno depositato controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che tutte le parti hanno depositato memorie, e il G. ha presentato anche apposita istanza di audizione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’istanza di audizione del ricorrente deve essere respinta, giacchè l’art. 380-bis c.p.c. prevede un contraddittorio soltanto per iscritto nel procedimento camerale (Cass., Sez. 6-3, 10 gennaio 2017, n. 395);

che il Collegio ritiene il proposto ricorso per cassazione inammissibile, per mancata osservanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;

che, infatti, il ricorso non contiene una premessa narrativa recante l’esposizione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizioni che vi hanno assunto le parti;

che il ricorrente – nelle pagine dalla n. 2 alla n. 6 (dedicate alla “Ricostruzione dei fatti rilevanti, sostanziali e processuali”) – deduce:

che il complesso immobiliare amministrato dal Condominio di (OMISSIS) risulta costituito da oltre sessant’anni;

– come si accede dalla pubblica via all’edificio;

– come è sorta ed è stata trasferita la qualità di condomino del Condominio di (OMISSIS);

che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di merito, l’attore in primo grado Condominio di via (OMISSIS) ha citato in giudizio i propri condomini, oltretutto senza la produzione della delibera assembleare di ratifica;

che nel 2003 l’opificio è stato acquistato dalla società Lomazzo 45 s.r.l. che ha bonificato le strutture fatiscenti, tra l’altro sostituendo al corpo dei servizi igienici una scala in metallo;

che a bonifica ultimata la società Lomazzo ha frazionato il proprio stabile realizzando diverse unità immobiliari e ha venduto gli appartamenti, uno dei quali al ricorrente G.;

che “nel corso del giudizio di merito (rectius: giudizi di merito riuniti) è stata assunta c.t.u. (arch. Ma.) sui rilievi della quale il giudice di primo grado ha poi emesso la propria sentenza”;

che “nonostante le contestazioni in fatto sostenute dai rilievi in diritto, anche il giudice d’appello non ha ritenuto di entrare nel merito della vicenda”, “nè di rinnovare o integrare la c.t.u.”;

che, tanto premesso e considerato, il ricorso passa, subito dopo, ad esporre le censure mosse alla sentenza d’appello;

che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (Cass., Sez. 6-3, 3 febbraio 2015, n. 1926);

che tale requisito non è osservato, mancando nella esposizione che precede la prospettazione dei motivi una narrazione riassuntiva idonea a far emergere i fatti che hanno ingenerato la lite, la materia del contendere, le vicende del processo e le posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato;

che il ricorso avrebbe dovuto contenere, nella parte dedicata alle premesse, gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, sì da consentire, poi, alla Corte di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuno, in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA