Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3063 del 01/02/2022

Cassazione civile sez. I, 01/02/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20019/2016 proposto da:

Comune di Bagheria, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28/s, presso lo studio

dell’avvocato Alessi Gaetano, rappresentato e difeso dall’avvocato

Trovato Claudio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento dell'(OMISSIS) S.p.a., con socio unico in

Liquidazione, in persona dei Curatori prof. Dott. B.P., avv.

P.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

n. 71, presso lo studio dell’avvocato Bonsignore Aloisia,

rappresentata e difesa dall’avvocato Carota Domenico, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1007/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – Il Comune di Bagheria ricorre per tre articolati mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, contro la sentenza del 24 giugno 2015 con cui la Corte d’appello di Palermo, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal locale tribunale, ha condannato il Comune al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di Euro 116.927,31, confermando nel resto l’impugnata sentenza e regolando le spese di lite.

2. – Ha osservato per quanto rileva la Corte territoriale:

-) (OMISSIS) S.p.a. aveva ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Lire 7.326.696.516 a titolo di corrispettivo per il servizio di conferimento e smaltimento rifiuti nel triennio 1996-1998 e per il servizio di nolo a caldo di autocompattatori per gli anni 1993-1994;

-) il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento del secondo motivo di opposizione spiegata dal Comune, concernente il difetto di prova del quantum debeatur, ritenendo assorbito e superfluo l’esame del primo motivo avente ad oggetto l’an della pretesa creditoria, nascente da ordinanze contingibili e urgenti, che avevano ordinato detto conferimento e smaltimento presso la società, in ragione dell’indisponibilità della discarica del Comune stesso, disponendo altresì che quest’ultimo dovesse partecipare alle spese di gestione dell’impianto in misura proporzionale ai rifiuti prodotti ed in ottemperanza alla tariffa di smaltimento stabilita dal Comune di Palermo;

-) dalla complessiva lettura dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risultava che il Comune aveva dedotto la sua nullità ed invalidità, il difetto di legittimazione attiva, la inapplicabilità delle tariffe predisposte da (OMISSIS) S.p.a. in via generale, la insussistenza del credito in applicazione di un congegno di compensazione, con la conseguenza che l’unico motivo di opposizione specifico sul quantum concerneva le tariffe, essendo invece pacifici e non controversi i quantitativi di rifiuti conferiti nella discarica gestita dalla società;

-) l’ordinanza del 3 settembre 1998, del Presidente della provincia di Palermo, con cui era stato ordinato in via contingibile e urgente al Comune di Bagheria di conferire i rifiuti presso la discarica della società, contribuendo alle spese nei termini anzidetti, emessa in forza dei poteri autoritativi esplicati, doveva “ritenersi valida fonte di obbligazione per i soggetti destinatari”;

-) risultava pertanto smentito l’assunto del Comune appellato secondo cui non sarebbero state applicabili nei suoi confronti le tariffe menzionate;

-) il Comune doveva pertanto essere condannato al pagamento di Euro 116.927,31, quale residuo credito portato dalla fattura prodotta dalla società.

3. – Il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per due mezzi.

CONSIDERATO CHE:

4. – Il ricorso principale contiene i seguenti motivi:

i) Violazione di legge. Carenza di legittimazione attiva dell'(OMISSIS) nei confronti del Comune di Bagheria. Inesistenza e/o nullità del rapporto negoziale dedotto in giudizio. Nullità e/o inesistenza dei rapporti obbligatori posti a fondamento della pretesa creditoria e di ogni altra domanda spiegata dal ricorrente in giudizio. Carenza di atto avente forma scritta. Carenza di legittimazione passiva in ordine agli importi in giunti. Inesistenza di rapporti giuridici obbligatori. Ed inoltre. Violazione di legge. Nullità e/o inesistenza giuridica (e, comunque, inopponibilità al Comune di Bagheria) della pretesa creditoria sotto il profilo amministrativo-contabile.

ii) Inesistenza giuridica dei rapporti inter partes. Inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti. Ed inoltre. Violazione di legge. Inidoneità giuridica delle ordinanze contingibili e urgenti in ordine alla costituzione di validi rapporti giuridici con l’ente.

iii) Violazione di legge. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Motivazione insufficiente ed illogica. Violazione dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c). Violazione degli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c).

5. – Il ricorso incidentale contiene i seguenti motivi:

i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324,327 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il Fallimento non aveva chiesto soltanto la somma in effetti riconosciuta, ma anche quella maggiore somma dovuta in ragione di tutte le causali di credito dedotte.

ii) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando nuovamente il mancato riconoscimento degli ulteriori importi richiesti.

RITENUTO CHE:

6. – è stata depositata rinuncia accettata.

Il processo è estinto, con compensazione di spese.

Tanto va dichiarato.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

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