Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30629 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Taricco Elena ed elettivamente domiciliato presso lo studio

della medesima in Torino, via Moretta 15 – ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione – giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (c.f. (OMISSIS));

L.L. (c.f. (OMISSIS)) parti rappresentate e

difese dagli avv.ti Milanesio Bruno e Massimo Pagliari, giusta

procura a margine del controricorso ed elettivamente domiciliate

presso lo studio del secondo in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19;

– controricorrenti –

contro la sentenza n. 111/2005 della Corte di Appello di Torino,

pubblicata il 31/01/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Elena Taricco per la parte ricorrente, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Borromeo Carlo, in forza di delega degli avv.ti Massimo

Pagliari e Bruno Milanesio per le parti controricorrenti, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M. citò innanzi al Tribunale di Alba, sez. distaccata di Bra, i coniugi L.L. e A.G., proprietari di un fondo limitrofo a quello dell’esponente in (OMISSIS), chiedendo che gli stessi fossero condannati a rimuovere un cancello ed una recinzione posti sul confine delle proprietà, in quanto avrebbero ostacolato l’esercizio di una servitù di passaggio.

I convenuti si costituirono, negando che l’attore fosse titolare di un diritto di passaggio ed evidenziando che i manufatti dei quali si chiedeva la rimozione, erano stati collocati in loco da oltre trent’anni.

L’adito Tribunale, con sentenza del gennaio 2002, respinse la domanda; la Corte di Appello di Torino, rigettò a sua volta il gravame interposto dal T., giudicando corretta la decisione del primo giudice, che non aveva ritenuto che l’originario attore fosse titolare di una servitù di passaggio in base ad un titolo, confermando altresì l’interpretazione che il Tribunale aveva adottato in merito alla servitù di “voltare un carro” di cui si parlava in un atto divisionale del 1893, prodotto dallo stesso T., sulla base dell’osservazione che anche il fondo di quest’ultimo aveva accesso alla pubblica via e che quindi non vi sarebbe stato bisogno di prevedere una servitù di transito sul fondo altrui.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il T., sulla base di due motivi; i coniugi A. – L. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione – nella sua triplice manifestazione di omissione, insufficienza e contraddittorietà- assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe motivato sulla censura, contenuta nel gravame alla stessa sottoposto, con cui l’appellante invitava il giudice dell’appello a valutare la servitù, di “voltare un carro”, in relazione alla evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto.

1/a – La censura non ha fondamento in quanto non viene spiegato in qual maniera l’evoluzione dei mezzi di trasporto potesse trasformare la tolleranza a che uno spazio venisse utilizzato, alla bisogna, per manovre di carri (cfr. atto divisionale del 1893, riportato in sentenza: “ciascun lotto godrà del proprio sito, senza molestare all’altro, salvo però voltare un carro se non potessero voltarlo nel sito proprio”), in una servitù di transito che ha contenuto del tutto diverso.

2 – Con il secondo motivo la sentenza viene denunziata per violazione o falsa applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova – art. 2697 cod. civ. – nonchè di quelle relative alla formazione del convincimento del giudice – artt. 115 e 116 c.p.c. – assumendo il ricorrente che sarebbe mancata la prova – decisiva, secondo l’argomentazione della Corte di Appello, per negare il riconoscimento della servitù- che il fondo di esso deducente avesse comunque accesso alla pubblica via, essendo di fatto invece dimostrato che , da un lato, dal cortile comune, vi sarebbe stato un transito esclusivamente pedonale alla pubblica via e, dall’altro, che il diverso accesso sul retro della propria abitazione sarebbe stato del tutto impraticabile.

2/a – Il motivo è inammissibile in quanto, assumendosi l’erronea percezione, da parte del giudice, di un dato fattuale relativo all’esistenza di un accesso dal fondo T. alla pubblica via, passando dal cortile, stimolerebbe la Corte alla riformulazione di tale giudizio di fatto che però esula – sia pure al solo fine del controllo del lamentato vizio – dalla funzione di legittimità; la censura è per altro verso infondata in quanto la considerazione dell’accesso alla pubblica via assumeva, nella sentenza, valore di argomentazione di rafforzamento logico di una conclusione alla quale il giudice dell’appello era già pervenuto e che ha formato oggetto di favorevole scrutinio nell’esame del primo motivo.

3 – Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidandole in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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