Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30629 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. I, 28/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27426/2020 proposto da:

B.Y., elettivamente domiciliato in Ferrara, alla via Guglielmo

degli Adelardi n. 61, presso l’avv. Simona Maggiolini, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 643/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.Y., cittadino del Senegal, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale della protezione internazionale o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta su dissidi familiari che avevano portato anche a vicende violente nei rapporti con gli zii.

Le ragioni erano state enunciate in modo diverso nelle varie audizioni e, in ragione di tali contraddizioni, era ritenuta non plausibile ogni versione dei fatti del B.Y. non scattando alcun obbligo di cooperazione istruttoria.

La Corte ha considerato comunque le informazioni disponibili sul paese di origine concludendo che il Senegal offre le possibili tutele giudiziarie per le vicende narrate dal richiedente.

In definitiva, mancando i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non essendo l’espatrio collegato a motivi di persecuzione personale, ha escluso la protezione sussidiaria non essendovi una situazione del paese che possa comportare la minaccia grave alla vita degli individui, come si desume da fonti attendibili recenti. Inoltre, ha escluso le condizioni per la protezione umanitaria, non risultando ragioni di vulnerabilità individuale anche tenuto conto della situazione interna del Senegal.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione di legge in riferimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva il ricorrente come in base alle norme richiamate il giudice non possa limitarsi a valutare la non credibilità del narrato dovendo anche procedere ad approfondimenti istruttori. Il giudicante, inoltre, non ha valutato le fonti internazionali citate nell’atto introduttivo.

Il motivo è inammissibile. Il suo contenuto è del tutto generico, riportando argomenti validi avverso qualsiasi decisione analoga, mancando riferimenti alla vicenda concreta. Il ricorrente non contesta neanche la valutazione di inattendibilità della propria narrazione e si limita ad affermare di avere prodotto fonti di conoscenza sul paese senza alcuna specificazione, non considerando che la Corte di appello ha dato atto che si tratta di fonti non attuali.

Secondo motivo: violazione di legge in riferimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di considerare la situazione di vulnerabilità in cui egli si ritroverebbe in caso di rimpatrio in un paese dal quale manca da circa 10 anni ove non avrebbe legami familiari e avrebbe timore di subire violenze. Rivaluta in termini negativi la affermazione della Corte di appello circa la possibilità di tutela processuale dei propri diritti nel Paese di origine.

Il motivo è inammissibile in quanto, a fronte di una decisione argomentata nel rispetto dei parametri normativi richiamati nella rubrica del motivo, propone genericamente una diversa valutazione dei fatti.

terzo motivo: violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della C.e.d.u., dell’art. 47 Carta dei diritti U.E., direttiva n. 32 del 2013 e all’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La parte non è stata posta in condizione di visionare le fonti di conoscenza utilizzate dalla Corte di appello e non sono state valutate le fonti fornite dalla difesa.

Il motivo è inammissibile.

Non vi è una regola di sottoposizione al contraddittorio delle informazioni assunte di ufficio dal giudice trattandosi di attività di cooperazione istruttoria che integra l’attività della parte senza diminuirne le garanzie processuali. Vi e’, invece, la necessità che nella motivazione siano chiaramente indicate le fonti e il loro contenuto per l’eventuale critica in sede di impugnazione.

Il contraddittorio e’, invece, necessario quando il richiedente abbia esplicitamente indicato delle COI, ma il giudice ne utilizzi altre, ritenute più affidabili, di segno opposto (in tale senso Sez. 1 Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 – 01). Nel caso di specie, però, la Corte rilevava la assoluta genericità delle informazioni offerte non essendovi quindi le condizioni per introdurre il previo contraddittorio sulla loro utilizzazione.

Il ricorrente ha prodotto una memoria con documentazione relativa alla attuale attività lavorativa. Si tratta di produzione evidentemente inammissibile ex art. 372 c.p.c..

Il ricorso, quindi, è complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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