Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30629 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30629 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 740-2016 proposto da:
PORRETTA MARCELLO, PUCCIO TOMMASO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO STACCI

39, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SALVINO PANTUSO;
– ricorrente contro
SILECI GIOVANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE GIOIA e
SALVATORE MILITELLO;
controricorrente nonché contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – C.F. 00818570012, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 20/12/2017

ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SANDRO UGGERI ed ENRICA FASOLA;
– resistente con procura –

PALERMO, depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 26
febbraio 2010, rigettò la domanda proposta da Giovanna Sileci
nei confronti di Marcello Porretta e Tommaso Puccío nonché
della Fondiaria-SAI S.p.a. (già S.A.I. S.p.a.), nella qualità di
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e volta ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’attrice in
conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 30 giugno
2002 e condannò la parte da ultimo indicata alle spese di lite.
Ritenne il Tribunale che dall’espletata istruttoria era emerso
che la Sileci era stata investita da un’autovettura di colore
verde, datasi alla fuga, che aveva in precedenza urtato il
ciclomotore di proprietà del Porretta, privo di copertura
assicurativa e condotto dal Puccio, al quale non poteva essere
attribuita alcuna responsabilità in ordine al sinistro.
L’appello avverso la sentenza di primo grado, proposto
dalla Sileci e al quale resistettero le altre parti in causa, fu
accolto dalla Corte di appello di Palermo, che ritenne la
prospettazione dell’appellante – secondo cui la stessa sarebbe
stata investita dal ciclomotore condotto dal Puccio mentre

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avverso la sentenza n. 954/2015 della CORTE D’APPELLO di

stava attraversando sulle strisce pedonali via Roma in Palermo
-, provata sulla scorta delle risultanze del rapporto dei VV.UU.
e tenuto conto delle contraddizioni e delle incongruenze
emerse dalle difese del Puccio e dalle dichiarazioni da questi
rese in sede di interrogatorio formale da valutare in relazione

Corte territoriale, pertanto, in totale riforma della sentenza
impugnata, condannò Tommaso Puccio, Marcello Porretta e la
Fondiaria-SAI S.p.a., nella detta qualità, in solido tra loro, al
pagamento in favore della Sileci, della somma complessiva di
euro 56.662,05, oltre interessi legali dalla data della sentenza
di secondo grado, nonché alle spese del doppio grado del
giudizio di merito; pose definitivamente a carico dei predetti
anche le spese di c.t.u.; in accoglimento della domanda di
rivalsa formulata dalla già indicata società, condannò il Puccio
e il Porretta, in solido, a versare alla detta società tutte le
somme che la stessa avrebbe pagato alla Sileci in forza di
quella sentenza nonché a corrisponderle le spese di lite come
liquidate in quel dispositivo.
Avverso la sentenza della Corte di merito Marcello Porretta
e Tommaso Puccio hanno proposto ricorso per cassazione
basato su due motivi, cui ha resistito Giovanna Sileci con
controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti
costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria-Sai S.p.a.),
nella qualità di impresa designata, ha depositato procura
speciale e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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alle contraddittorie e lacunose deposizioni dei testi escussi. La

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
2. La memoria depositata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a.,
nella dedotta qualità, deve ritenersi ammissibile. Ed invero,
relativamente ai ricorsi per cassazione depositati prima del 30

adunanza camerale, in forza del nuovo rito introdotto con il d.l.
n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla legge n. 197 del
2016), deve riconoscersi al resistente, pur costituitosi
tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in
pubblica udienza o di essere sentito in camera di consiglio per
effetto delle norme sopravvenute – la facoltà di depositare
memoria, per evitare disparità di trattamento rispetto ai
processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del
principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111
Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU, e deve ritenersi che tale
attività rileva ai fini del computo delle spese processuali (Cass.,
ord., 22/02/2017, n. 4533, v. anche Cass., ord., 27/02/2017,
n. 4906; Cass., ord., 24/03/2017, n. 7701, Cass., ord.,
19/05/2017, n. 12657).
3. Con il primo motivo, lamentando «violazione e falsa
applicazione dell’art. 2043 c.c.», i ricorrenti sostengono che la
Corte territoriale «abbia basato il proprio convincimento sulla
scorta di considerazioni di carattere strettamente personale, …
scollegate … non soltanto dalla normativa civilistica in materia,
ma altresì dalle emergenze processuali di primo grado»,
avrebbe “ignorato” le disposizioni di cui agli art. 2043 cod. civ.
e 40 cod. pen., avrebbe escluso «aprioristicamente
l’accertamento processuale di un nesso di causalità tra il
sinistro occorso e la condotta degli odierni ricorrenti, in aperta
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ottobre 2016, per i quali venga successivamente fissata

violazione del disposto normativo di cui all’art. 2043 c.c.» ed
avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali.
4. Con il secondo motivo, deducendo «violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c.», i ricorrenti sostengono che la
Corte di merito avrebbe fatto mal governo del principio di cui

stata in grado di provare alcunché in ordine alle allegazioni di
cui all’atto di citazione.
5. I due motivi, i quali, essendo strettamente connessi,
possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere
accolti.
Ed invero, nel caso all’esame, non sussiste la lamentata
violazione di legge, nei termini indicati dai ricorrenti, e
comunque con entrambi i motivi di ricorso in scrutinio – i quali
difettano pure di specificità, non essendo stato in essi riportato
il tenore letterale delle deposizioni testimoniali, richiamate nei
due mezzi, e del rapporto dei VV.UU., cui si fa riferimento nel
primo motivo – i ricorrenti, al di là della dedotta violazione di
norme di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti
operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito (Cass., ord., 4/04/2017, n.
8758).
Con il ricorso per cassazione, la parte ricorrente, infatti,
non può rimettere in discussione, contrapponendone uno
difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé
coerente, come nella specie; l’apprezzamento dei fatti e delle
prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal
momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
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alla norma appena richiamata, atteso che la Sileci non sarebbe

quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice
di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze

discussione (v., ex plurimis, Cass., ord. 6 aprile 2011, n.
7921).
Con particolare riferimento poi ai sinistri derivanti dalla
circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito
relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,
all’accertamento della condotta dei soggetti coinvolti nel
sinistro, alla sussistenza o meno della colpa dei predetti e alla
loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento
dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i
comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si
concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al
sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base
delle conclusioni sia caratterizzato, come nel caso all’esame, da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logicogiuridico.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
7.

Le spese del presente giudizio di legittimità tra i

ricorrenti e la controricorrente seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi
per compensare per intero dette spese tra la società resistente
con procura e le altre parti, tenuto anche conto del tenore della
memoria di detta società, sostanzialmente adesivo alle difese
della Sileci, ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 cod.
proc. civ., nella formulazione applicabile al caso di specie
ratione temporis.
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probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo

del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido
tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro
4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura
del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori
di legge; compensa per intero le spese del presente giudizio di
legittimità tra la resistente con procura e le altre parti; ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello

stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il
25 maggio 2017.
Il Presid nte

unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

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