Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30628 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30628 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

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ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.17596-2017 R.G. proposto da:
FED S.P.A. FINANCIAL EVALUATION DEVELOPMENT SOCIETA’
GESTIONE CREDITI C.F. 05615360962, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZALE CLODIO n.22, presso lo studio dell’avvocato
CARLO GIACCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO ROSSI;
– ricorrente contro

FALLIMENTO ITALCASE BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A. C.F.

e.i.-(“x

00452930175, relettiva mente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI
LUCIANI n.1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA
BITTI, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato STEFANO SANTI;
– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del
TRIBUNALE di BRESCIA del 09/06/2017 emessa sul
procedimento iscritto al n°8171/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO;

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Data pubblicazione: 20/12/2017

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO che ha
chiesto che la Corte di Cassazione dichiari l’inammissibilità
dell’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze

RILEVATO CHE

1. — Nel procedimento civile proposto da Fallimento Italcasè
Bertelli Costruzioni S.p.A. nei confronti di FED S.p.A. Financial
Evaluation Devlopment Società Gestione Crediti, volto alla
dichiarazione di nullità, annullamento o inefficacia di un di un
atto di cessione di crediti fiscali, la società convenuta ha
proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato da
memoria, contro l’ordinanza con cui l’adito Tribunale di Brescia
ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale da essa
formulata.
Il Fallimento ha resistito.
Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO CHE

2. — Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui
alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della
decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza
anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito
(nella specie

monocratico),

che,

nel disattendere

la

corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e
disponga la prosecuzione ‘ del giudizio innanzi a sé, è
insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42
cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa

Ric. 2017 n. 17596 sez. MI – ud. 07-11-2017
-2-

di legge.

in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le
rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel
giudice, così procedendo e statuendo, – lo abbia fatto
conclamando, in termini di assoluta e oggettivajnequivocità ed
incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a

(Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449).
Nel caso in esame il giudice, senza aver fissato l’udienza di
precisazione delle conclusioni, si è limitato a disattendere
l’eccezione di incompetenza territoriale formulatà, rinviando la
causa per il prosieguo, senza che dall’ordinanza, pronunciata in
udienza, emerga in alcun modo l’intento di risolvere
definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
Il regolamento (3- dunque è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle
spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi C
3100,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella
misura del 15% e quant’altro dovuto per legge, dichiarando, ai

~.-a)

sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
che sussistono i presupposti per il versamento, a

carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione

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