Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30627 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. rappresentato e difeso dal prof. avv. Arieta

Giovanni e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma,

viale Carso n. 71, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

BI.Ad. in T.; T.F.; TR.Au.;

T.A. TR.Fr.; eredi di TR.An.

parti rappresentate e difese dall’avv. Giaccari Danilo ed

elettivamente domiciliate presso lo studio Colelli Riano in Roma, via

Ferrari 4, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

V.M.; – T.D.; t.f.; eredi di

T.E. e di T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 610/2005,

pubblicata il 9/02/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore delle parti ricorrenti avv. Giovanni Arieta, che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Dario Andreoli, con delega dell’avv. Danilo Giaccari,

procuratore delle parti contro ricorrenti, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S., An. ed T.E. citarono, con atto notificato nel marzo 1997, innanzi al Tribunale di Frosinone, il confinante B.F. chiedendo che fosse condannato ad arretrare a cinque metri dal confine – giusta le previsioni del piano regolatore generale – un fabbricato ed altre opere edilizie; il convenuto, costituendosi, assunse che la struttura portante del fabbricato , poi da esso esponente completato, sarebbe stata posta in essere dall’originaria proprietaria di entrambi i lotti, tale M. D., prima della vendita separata dei medesimi, avvenuta nel febbraio/maggio 1973 ai T. e nel 1977 all’esponente, così da originare una servitù di posizionamento dell’immobile a distanza inferiore alla legale, per destinazione del padre di famiglia.

L’adito Tribunale accolse le domande degli attori, condannando il convenuto al richiesto arretramento di cinque metri dal confine. La Corte di Appello di Roma, pronunziando sul gravame del B. e nel contraddittorio degli eredi di E. ed Tr.An. nonchè di T.S., respinse l’impugnazione, ritenendo che il B. non avesse fornito la prova che il fabbricato, da lui poi completato, fosse preesistente, nelle sue strutture essenziali, alla vendita agli appellati del lotto limitrofo, ritenendo al contrario che al momento della vendita ai T., il fabbricato esistente sul lotto confinante, sarebbe stato di minime dimensioni e che l’opera del B. sarebbe consistita nell’incorporare in una struttura di cemento armato il pregresso rustico, per poi procedere ad un ampliamento della struttura; pose a base del proprio convincimento, sia un verbale di contestazione dei vigili urbani in data 27/06/1973, sia la ritenuta non decisività delle deposizioni di alcuni testi che datavano la edificazione del solaio del primo piano e dei plinti di appoggio in sopraelevazione, ad epoca non precisata, compresa tra il 1970 ed il 1973.

Per la cassazione di tale decisione il B. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, cui hanno resistito gli eredi di Tr.

A. con controricorso e memoria, mentre gli eredi di T. E. e T.S. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene dedotta sia una plurima violazione di legge – in relazione alla portata degli artt. 1062 cod. civ;

all’applicazione dell’art. 2721 cod. civ. come pure alle norme circa la disponibilità e valutazione delle emergenze istruttorie – sia l’esistenza di vizi di motivazione, assumendosi che il giudice del gravame non avrebbe ben valutato i dati di causa, così da affermare, senza valido fondamento, che prima dell’acquisto del fondo da parte del B., sul medesimo fosse presente solo un modesto rustico di dimensioni e forma diversi da quelle poi edificate dall’attuale ricorrente.

1/a – La parte di censura attinente la violazione di legge non è ammissibile in quanto non viene ad essere criticato l’astratto ambito delle norme descritte nel motivo e neppure la riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta bensì il percorso logico, che non si condivide, per pervenire alla contestata decisione.

1/b – E’ invece fondato motivo attinente al vizio attinente al vizio di motivazione invero parte ricorrente correttamente sottolinea i limiti del controllo di legittimità sulla delibazione della motivazione, diretti a garantire l’accertamento che il processo logico seguito dal giudice del merito sia ricostruibile nelle sue basi argomentative e non sia in contraddizione con le proprie premesse, imponendo peraltro la verifica che la censura non consista in una semplice rivisitazione del merito della controversia, sovrapponendo inammissibilmente la valutazione delle emergenze di causa formulata nel ricorso a quella posta a base della sentenza impugnata.

1/c – Ciò premesso, nel caso in esame, la motivazione si presenta obiettivamente carente su un punto essenziale della controversia, atteso che la Corte romana, nell’attribuire rilievo preminente all’accertamento dei vigili Urbani – effettuato il mese dopo il rogito di vendita ai T. – circa la realizzazione di un piano terra e dell’armatura del primo piano, pronta per la gettata del calcestruzzo, (dunque di un manufatto che non aveva le caratteristiche dell’immobile diruto, esistente sul lotto poi in seguito venduto al B. e descritto nella planimetria allegata al contratto di vendita dei T.), ha omesso di valutare che, proprio tale prossimità alla vendita e le sue caratteristiche costruttive, avrebbe imposto di valorizzare quelle testimonianze, apoditticamente indicate come generiche, che invece collocavano detta innovazione in un periodo – non compiutamente determinato ma – spaziante dal 1970 al 1973;

se dunque il verbale suddetto poteva fornire la dimostrazione che nel giugno 1973 era già in corso la ristrutturazione, nulla poteva dire in merito al momento iniziale rispetto al quale la stessa aveva assunto una sua autonoma fisionomia – di opus novum -, tenuto conto che era stata chiesta al Comune di Frosinone un’autorizzazione alla ristrutturazione nel gennaio e nel maggio dello stesso anno 1973 e che l’effetto traslativo si era verificato già nel febbraio 1973, allorquando venne sottoscritta una scrittura privata di vendita, poi riprodotta nel rogito del maggio successivo.

2 – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione dell’art. 873 cod. civ., per avere il giudice dell’appello omesso di valutare la certificazione del Sindaco di Frosinone che dichiarava la assoluta inedificabilità del lotto in quanto destinato a verde pubblico. La sentenza va dunque cassata, con rinvio a diversa sezione della Corte di Appello, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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