Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30627 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. I, 28/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26525/2020 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Bisi 11,

presso l’avv. Enrico Corradini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.E., cittadino del Pakistan, ricorre con unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale della protezione internazionale.

L’appello investiva solo i profili della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

era fuggito dal Pakistan in quanto vittima di violenze da parte del fratello del padre che – a seguito di diatribe nate per una eredità – aveva ripetutamente picchiato il ricorrente, causandogli anche lesioni gravi, e suo padre. Dette violenze, pur se denunciate alle autorità preposte, erano rimaste prive di tutela in quanto lo zio aveva corrotto la polizia.

La Corte di appello innanzitutto confermava la non attendibilità del richiedente il cui racconto era generico, di ingiustificata formazione progressiva e contraddittorio a seconda delle sedi: difatti, la descrizione dei fatti nel modello C/3 era radicalmente diversa da quanto dichiarato alla commissione. In ogni caso, non era necessario alcun ulteriore approfondimento trattandosi di vicende di natura strettamente privata e non ricollegabili ai temi della protezione internazionale.

Quindi, oltre ad escludere lo status di rifugiato, non oggetto di impugnazione, escludeva la protezione sussidiaria, mancando anche un rischio ricollegabile alle condizioni del paese, come da notizie desunte dalle fonti accreditate, in particolare quanto al Punjab e al Gujarat; ed escludeva anche le condizioni della protezione umanitaria in assenza di vulnerabilità e di un’ apprezzabile condizione di integrazione in Italia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Riferisce la vicenda del ricorrente osservando come sia evidente il rischio per la sua incolumità personale per le ragioni private e, comunque, per la situazione interna del Pakistan.

Il motivo è inammissibile. Il contenuto è limitato alla esposizione di argomenti generali sul presupposto che sia vera la propria tesi in fatto, non considerando la ratio decidendi della sentenza impugnata che fonda, invece, sulla inattendibilità del narrato. In definitiva, vi è solo una assertiva ricostruzione della situazione della sicurezza in Pakistan finalizzata ad ottenere una nuova valutazione di merito senza alcuna considerazione dei temi della “vulnerabilità” individuale in patria e della condizione di integrazione in Italia.

Il ricorso, quindi, è complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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