Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30627 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13152-2018 proposto da:

FALEGNAMERIA CARICATO DI C.G. E CO. SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO ALGIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

COSCARELLA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE FALLIMENTARE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositato il

28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.a.s. Falegnameria di C.G. & Co. ha presentato avanti al Tribunale di Castrovillari domanda di concordato preventivo in continuità diretta.

Esaminata la domanda, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità, con “riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi” di creditori. La Falegnameria ha chiesto termine – che è stato concesso – per il “deposito di proposta migliorativa”.

In esito al nuovo deposito, il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità anche della proposta migliorativa, “per difetto delle condizioni che, L. Fall., ex art. 161, ne delimitano la valida presentazione e in particolare per la totale assenza della relazione attestativa”.

“La domanda presentata senza la relazione del professionista” – è stato in particolare rilevato – “non può che comportare una presa d’atto da parte del Collegio e una consequenziale dichiarazione di inammissibilità della proposta. E infatti, la documentazione e la relazione del professionista sono funzionali a consentire l’ulteriore svolgimento del procedimento e quindi a permettere al commissario giudiziale di esprimere il suo parere, al tribunale di valutare l’ammissibilità e all’adunanza dei creditori di votare sulla proposta”.

2.- Avverso questo provvedimento ricorre, ex art. 111 Cost., comma 7, la Falegnameria C., adducendo un motivo di cassazione.

3.- Il motivo è intestato “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto: L. Fall., art. 161, comma 3, art. 162, commi 1 e 2 e art. 163, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Assume dunque il ricorrente che la proposta originaria, che era stata presentata, aveva a corredo una relazione attestativa; che il Tribunale “alcuna censura al merito rivolgeva all’attestazione” depositata; che le “precisazioni addotte” con la proposta migliorativa “non si discostavano e/o andavano a modificare le possibilità risolutorie della crisi e la capacità satisfattive della proposta”, sì che non occorreva un’integrazione della relazione attestativa; che, “semmai”, veniva offerta “la possibilità di maggiormente garantire” il concordato, “con il ricorso a beni in garanzia offerti da terzi estranei i quali, questi ultimi, semmai su richiesta del Comitato dei creditori, chiamato a esaminare e valutare la fattibilità economica del piano anche sotto profilo, avrebbero dovuto fornire ogni eventuale attestazione richiesta”; che, d’altro canto, l’attestatore non avrebbe potuto procedere in tale senso, visto che il miglioramento proposto portava all’attenzione “beni immobili e valori immobiliari”, “non di pertinenza e di proprietà” dell’azienda della Falegnameria, bensì di “terzi e soci”.

4.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato, “spetta al giudice”, tra l’altro, il “compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso” dei creditori (cfr., in specie, Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; Cass., 28 marzo 2017, n. 7959).

Posta la detta esigenza di completezza informativa, ne segue che non può non ritenersi, ai sensi della norma della L. Fall., art. 161, comma 3, ultimo periodo (“analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”), “sostanziale” la modifica che introduca degli elementi e dati “nuovi”, come comunque idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano. E tanto più quando di tratti, com’è nel caso, “di beni immobili e valori immobiliari”.

Resta da aggiungere, per completezza di esposizione, che l’attività dalla legge richiesta all’attestatore non risulta comunque surrogabile da comportamenti di terzi, più o meno qualificati, che siano.

5.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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