Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30627 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30627 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9589-2017 R.G. proposto da:
SALINI

IMPREGI-LO

S.P.A.,

‘in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VITTORIA COLONNA n.39, presso lo studio
dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MONICA IACOVIELLO;
– ricorrente –

contro
BANCA ITALEASE S.P.A.;
– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’odinanza della
CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2017
emessa sul procedimento iscritto al n°1273/2013 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO che ha
chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
accolga il ricorso per regolamento di competenza, con le
-conseguenze di legge.

u„,

Data pubblicazione: 20/12/2017

RILEVATO CHE
Salini Impregilo S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento di
competenza, nei confronti di Banca Italease S.p.A. contro
l’ordinanza del 20 aprile 2017 con cui la Corte d’appello di
Milano ha disposto la sospensione del giudizio vertente tra le

rimessione alla Corte costituzionale, in un diverso giudizio
vertente tra altre parti, della questione di costituzionalità
dell’articolo 829, terzo comma, c.p.c., nonché del quarto
comma dell’articolo 27 del decreto legislativo numero 40 del
2006.
Banca Italease S.p.A. non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO CHE
Il ricorso è fondato.
Ed infatti, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc.
civ. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile
facoltà di sospensione del processo esercitata dal giudice al di
fuori dei casi tassativi di sospensione legale, derivandone, così,
l’impugnabilità, ai sensi del citato art. 42 cod. proc. civ., di
ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne
sia la motivazione, e la conseguente fondatezza del ricorso
ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione
espressamente prevista dalla legge o rientrante nell’ipotesi
prevista dall’art. 34. Va, pertanto, accolto il ricorso proposto
av’verso l’ordinanza con la quale il giudice abbia sospeso il
giudizio in relazione alla pendenza di questione di

Ric. 2017 n. 09589 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

parti di impugnazione per nullità di lodo rituale, in ragione della

costituzionalità sollevata in altro processo, dovendo in tal caso
il giudice, qualora ritenga rilevante la questione, investire a sua
volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla
sospensione del giudizio (Cass. 26 giugno 2013, n. 16198).

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento di sospensione e
dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello
di Milano anche per le spese.
Così deciso in Roma, 7 novembre 2017.
Il Pr sidente

PER QUESTI MOTIVI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA