Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30626 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato JELLERSITZ GUIDO;

– ricorrenti –

contro

GI.ED. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 320, presso lo Studio dell’avvocato CAPPELLINI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOVECCHI MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1814/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30.6.2003 il Tribunale di Lucca, sez. dist. di Viareggio, accogliendo la domanda di Gi.Ed., dichiarava l’inesistenza della servitù di passo sulla presella costituente resede di proprietà dell’attore; rigettava la domanda di risarcimento danni perchè infondata nonchè la domanda riconvenzionale dei convenuti G.A. e B. G., diretta al riconoscimento di detta servitù in forza di acquisto per usucapione.

Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello cui resisteva l’appellato.

Con sentenza 6.7.2005 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado, ribadendo la valutazione operata dal primo giudice, secondo cui gli atti di divisione e donazione, stipulati fra le parti il 21.12.1979 ed, in particolare, la donazione, che prevedeva la definizione del confine tra le proprietà e, quindi, l’assetto proprietario della presella oggetto di causa, erano idonei a interrompere il termine utile per l’usucapione del diritto di servitù di passo sulla presella di proprietà dell’attore, sicchè doveva farsi decorrere il termine di prescrizione dalla stipulazione di detto contratto;

una volta accertato il mancato decorso del termine utile per l’acquisto a titolo di usucapione della servitù, la sentenza impugnata escludeva la rilevanza delle prove testimoniali relative alla utilizzazione della presella in questione.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione da G.A. e B.G. con un unico motivo.

Resiste con controricorso Gi.Ed..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto gli atti di donazione e divisione del 21.12.79 idonei ad interrompere il termine utile per l’usucapione del diritto di servitù di passo sulla presella di proprietà dell’attore, posto che tali atti non erano diretti al recupero, da parte dell’attore, del pieno possesso della particella 974, gravata dalla servitù in questione; la donazione in favore degli attuali ricorrenti riguardava, infatti, la particella 1655 e non la particella 974 di proprietà di Gi.Ed. ed oggetto, in parte, della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado;

quand’anche l’atto di donazione fosse interpretato come riconoscimento, da parte dei ricorrenti, del diritto di proprietà di Gi.Ed. sulla particella 974, tale riconoscimento doveva considerarsi limitato ad un diritto di proprietà gravato dalla servitù di passo, inidoneo, pertanto, ad interrompere il termine per l’usucapione della servitù stessa, la cui sussistenza era comprovata dai testimoni. Il ricorso è infondato.

Sotto il profilo apparente della violazione degli artt. 1165 e 2944 c.c., in realtà, i ricorrenti contestano l’interpretazione e la valutazione dei contratti in base ai quali i giudici di merito hanno ravvisato l’avvenuta l’interruzione dell’usucapione, laddove hanno evidenziato che, con l’atto di donazione del 1979, le parti avevano inteso fissare il confine tra i loro immobili e l’assetto proprietario della presella oggetto della richiesta di usucapione, finalità ritenuta confermata dalla prova testimoniale e dalla mancata previsione in detti contratti di diritti reali di servitù.

A fronte del mancato decorso del temine utile per l’acquisto a titolo di usucapione reclamato dagli attuali ricorrenti,è stata, quindi, correttamente esclusa la rilevanza delle prove testimoniali relative alla utilizzazione, ai fini dell’usucapione della servitù di passo sulla presella in questione.

In conclusione, il percorso motivazionale del giudice di appello è esente da vizi di illogicità e contraddittorietà posto che la erezione del muro di confine tra le proprietà delle parti, era finalizzata, evidentemente, al superamento di ogni contrasto o incertezza fra le parti sul possesso di detta presella ai fini dell’esercizio della pretesa servitù, precluso, di fatto, dall’edificazione di detto muro di confine.

L’apprezzamento della Corte territoriale sul mancato decorso del termine per usucapire, rapportato alla interruzione del termine stesso, sulla base dello stato dei luoghi voluto dalle parti a seguito della stipula del contratto di donazione è da ritenersi, per quanto già osservato, logicamente motivato e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 3307/84).

Il motivo di doglianza fa, infine, generico riferimento a testimonianze che proverebbero la esistenza della servitù, ma la mancata trascrizione delle stesse in ricorso, ne comporta, sotto tale profilo, il difetto di autosufficienza. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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