Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30626 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12768-2018 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO FIDANZIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

GIGLIOLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO CATALDO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- L’Azienda ospedaliero-universitaria (OMISSIS) ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare del (OMISSIS), titolando la propria richiesta in una “polizza assicurativa” emessa a suo favore per la garanzia dell’esatto adempimento di un contratto di appalto a suo tempo affidato alla s.r.l. E.M.P..

Alla richiesta si è opposto il curatore, rilevando che “la denuncia dell’inadempimento è stata eseguita solo in data 30 17.12.2013, ovvero oltre il termine essenziale di 30 gg. dalla conoscenza del fatto (gennaio 2012) e peraltro a tale data la medesima polizza era già scaduta (scadenza fissata al 7.9.2012)”. Il giudice delegato ha escluso il credito dallo stato passivo.

2.- L’Azienda (OMISSIS) ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98 avanti al Tribunale di Roma. Che la ha respinta con decreto depositato in data 23 marzo 2018, rilevando, in particolare, la fondatezza della “eccezione di inesistenza del titolo, per avvenuta maturazione del termine finale” di durata della garanzia fideiussoria espressa nella polizza assicurativa, che era stata sollevata dalla curatela fallimentare.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre l’Azienda (OMISSIS), sviluppando tre motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 113 comma 5, artt. 136 e 139, rilevando che il Tribunale ha errato in quanto ha “ricollegato l’operatività della polizza alla intervenuta risoluzione per inadempimento, anzichè al “mancato o inesatto adempimento” dell’appaltatore”

Il secondo motivo assume la violazione dell’art. 1458 c.c. e del citato D.Lgs. n. 163, del 2006, art. 113 comma 5, artt. 136 e 139, per avere il Tribunale erroneamente negato “carattere retroattivo alla risoluzione disposta dalla stazione appaltante”.

Il terzo motivo assume vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, osservando che il Tribunale ha trascurammo di prendere in considerazione il “fatto decisivo emergente ex actis dell’inadempimento dell’appaltatore a partire dal giugno 2012 (quindi, nel periodo di vigenza della polizza)”.

5.- I motivi presentati dal ricorrente risultano suscettibili di esame unitario, in ragione delle connessioni che gli stessi manifestano.

6.- Si deve dunque osservare, al riguardo, che il Tribunale ha interpretato la garanzia prestata dal Consorzio di poi fallito come concernente in modo specifico e immediato il fatto dell’eventuale inadempimento dell’impresa appaltatrice.

Tale lettura della polizza assicurativa emerge, in effetti, in più passi del plesso motivazionale svolto dal decreto romano (si tratta di “cauzione… a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali”; “il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui”; il Consorzio si è costituito “fideiussore di E.M.P. in favore dell’impresa appaltante nell’ipotesi di inadempimento derivante dal predetto contratto di appalto”; “il contratto di appalto è stato stipulato… ai sensi del previgente codice dei contratti pubblici, art. 113”).

7.- In prosieguo, il Tribunale ha poi riscontrato che la “polizza è stata stipulata per il periodo dal 7.9.2011 al 7.9.2012”: “tale termine di durata è quello entro il quale deve essersi verificato l’inadempimento”.

L’interpretazione del contratto, che il decreto ha sviluppato, viene quindi a escludere che, entro il periodo di operatività della garanzia, dovesse di necessità essere confezionata una denuncia di inadempimento o di sinistro; tantomeno che occorresse una manifestazione di volontà della stazione appaltante intesa alla risoluzione del contratto di appalto (in essere con la s.r.l. E.M.P.).

8.- Posti questi assunti di base, il passo successivo del provvedimento avrebbe dovuto consistere nella verifica se, nell’arco temporale di operatività della garanzia, si fossero verificati – nell’ambito del contratto di appalto di cui alla garanzia – gli inadempimenti lamentati dall’opponente Azienda (OMISSIS), secondo una prospettazione che veniva a collocarne l’inizio sin dal mese di giugno del 2012.

9.- Per contro, il Tribunale ha del tutto trascurato di procedere all’esame delle circostanze così richiamate.

All’opposto, esso si è volto a considerare il tempo in cui “la risoluzione del contratto per grave inadempimento è stato, accertato, con deliberazione del direttore generale” dell’Azienda, per rilevare che la stessa, collocandosi nel novembre 2013, è intervenuta dopo il termine di operatività della garanzia.

Per poi concludere che, “nel caso di specie, l’inadempimento si è verificato successivamente alla scadenza della polizza, ossia a novembre 2013, allorquando è stata richiesta la risoluzione per inadempimento con deliberazione del direttore generale dell’11 novembre 2013”.

10.- Il decreto impugnato risulta dunque caratterizzato dal confondere i diversi piani dell’inadempimento e della (richiesta di) risoluzione del contratto, ovvero da un’insanabile contraddizione tra le sue diverse parti motive. E’, in effetti, sicuro che la manifestazione di volontà di risolvere il contratto per inadempimento non coincide con l’inadempimento, ma lo suppone già esistente: naturalmente, in termini di mera prospettazione, con la conseguente necessità di verificarne l’effettiva consistenza, secondo un esame che, peraltro, il decreto ha omesso di effettuare.

11.- Il decreto impugnato va dunque cassato e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa il decreto impugnato. Rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA