Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30626 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30626 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

CO (

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 2439-2017 proposto da:
COMMERCIALE IMMOBILIARE TRENTINA DUE SRE” IN
LIQUIDAZIONE, in sigla COMMIT 2 SRL IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati LUCIA SAMARAS, ALESSANDRO BITONTI;
– ricorrente contro

FALLIMENTO FP RISTRUTTURAZIONI SNC DI PIFFER PAOLO,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MANTOVA;
– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS che chiede
alla Corte di Cassazione riunita in camera di consiglio, di
determinare la competenza per territorio del tribunale di Trento

Data pubblicazione: 20/12/2017

in funzione di tribunale competente a decidere sui procedimenti
riguardanti la Commerciale Immobiliare Trentina Due srl in
liquidazione.

RILEVATO CHE

proposto ricorso per regolamento di competenza contro
l’ordinanza del 13 dicembre 2016 con cui il- Tribunale di
Mantova, nel cui circondario essa aveva trasferito la propria
sede con atto iscritto il 19 giugno 2015, aveva dichiarato la
propria incompetenza sulla domanda di ammissione della
società al concordato preventivo, depositata il 2 novembre
2016, in ragione della pendenza dinanzi al Tribunale di Trento
di una procedura prefallimentare introdotta il 17 giugno 2016
sul ricorso del Fallimento FP Ristrutturazioni Snc di Piffer Paolo.
Quest’ultimo non ha spiegato difese.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza
del Tribunale di Trento.

CONSIDERATO CHE

La società ricorrente ha formulato tre motivi volti a denunciare:
-) violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ai
sensi dell’articolo 360, comma primo, numero 3, c.p.c., per
violazione dell’articolo 161, comma 1, legge fallimentare, per
avere il Tribunale di Mantova totalmente travisato i criteri di
competenza territoriale;
-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione delle parti ai sensi dell’articolo
360, comma 1, numero 5, c.p.c., per avere il Tribunale di

Ric. 2017 n. 02439 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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Commerciale Immobiliare Trentina Due S.r.l. in liquidazione ha

Mantova completamente omesso di esaminare e valutare la
documentazione prodotta in giudizio;
-) violazione/o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi
dell’articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., per violazione
dell’articolo 39 c.p.c., per avere il Tribunale di Mantova

RITENUTO CHE

Va dichiarata la competenza del Tribunale di Trento.
Questa Corte ha difatti già stabilito che la domanda di
concordato preventivo proposta dal debitore quando sia già
pendente, a suo carico, un procedimento prefallimentare
innanzi ad un diverso Ufficio giudiziario competente a deciderlo,
spetta alla cognizione di quest’ultimo, atteso che tra la prima e
l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative
tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione
di crisi, un rapporto di continenza per specularità, sicché
trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 39, comma
2, c.p.c., non stabilendo, peraltro, l’art. 161 I.fall.
l’inderogabilità della competenz.à territoriale ivi prevista per la
domanda suddetta (Cass. 15 luglio 2016, n.14518).
Ciò sulla scia di una precedente decisione delle Sezioni Unite,
secondo cui tra la domanda di concordato preventivo e
l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative
tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di
crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei
relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti
innanzi allo stesso giudice, ovvero l’applicazione delle
disposizioni dettate dall’art. 39,, comma 2, c.p.c. in tema di

Ric. 2017 n. 02439 sez. MI – ud. 07-11-2017
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completamente travisato l’istituto-della continenza di cause.

continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi
(Cass., sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935).
Il che rende del tutto irrilevante in questa sede, per i fini
dell’applicazione dell’istituto della continenza, la questione, pur
trattata dal Tribunale nel declinare la propria competenza, se il

luogo entro l’anno antecedente il ricorso per dichiarazione di
fallimento, essendo qui sufficiente constatare che l’ammissione
al concordato preventivo è stata chiesta successivamente alla
domanda di fallimento. ,

PER QUESTI MOTIVI
dichiara la competenza del Tribunale di Trento, dinanzi al quale
il procedimento dovrà essere riassunto nel termine di legge. Ai
sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

trasferimento della società da -Trento a Mantova abbia avuto

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