Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30625 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUSL (OMISSIS) CATANIA P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore

Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BAIAMONTI 4,

presso lo studio dell’avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACONIA ALBERTO;

– ricorrente –

contro

ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE SRL, P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3859/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il ricorrente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La USL n. (OMISSIS) di Catania, in persona del Direttore Generale pro tempore, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Catania, avverso il decreto ingiuntivo n. 3448/04, con cui veniva ingiunto alla medesima USL il pagamento di Euro 417,55,in favore della ITOP Officine Ortopediche s.r.l., per fornitura di materiale sanitario. Si costituiva quest’ultima società eccependo, in relazione alla doglianza della USL opponente concernente la non debenza dell’IVA relativa alle spese legali del D.I., l’esistenza del giudicato interno; in tal senso concludeva pure, con comparsa di intervento volontario, l’Avv. distrattario P.P., difensore dell’opposta. Con sentenza in data 18.10.2005 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, dando atto dell’intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, della sorte capitale del credito azionato;

condannava, quindi, l’opponente a pagare all’opposta gli interessi legali nella misura determinata nel D.I., oltre alle spese processuali IVA e CPA della procedura monetaria, come già determinati in D.I., in favore del difensore antistatario, nonchè al pagamento, in favore dell’opposta, delle spese del giudizio di opposizione oltre IVA e CPA. Osservava il giudice di Pace che l’IVA era dovuta all’Avv. P. P. che, avendo chiesto la distrazione delle spese, aveva agito “per la tutela di un diritto proprio ed autonomo e, per effetto dell’attribuzione ad esso di dette spese ed onorari,il credito è sorto direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore”.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione dalla Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Catania sulla base di due motivi di ricorso.

La società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) inesistenza del giudicato interno sulle spese legali del D.I., non avendo l’avv. P.P. acquisito la qualità di parte, posto che non vi era stata contestazione sulla distrazione delle spese, ma solo sulla liquidazione relativamente alla non debenza dell’I.V.A. al procuratore antistatario della ITOP;

2) violazione dei principi informatori in materia di I.V.A., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in forza del principio costituito dalla “rivalsa IVA”, previsto dalla L. n. 825 del 1971, art. 5, n. 7 il pagamento dell’IVA indicata nella fattura del professionista, spettava alla parte vincitrice cui era intestata la parcella, potendo la stessa detrarre l’IVA, trattandosi di vertenza inerente alla sua attività di lavoro autonomo o di impresa;

l’addebito dell’IVA alla parte soccombente avrebbe comportato, infatti, un arricchimento ingiustificato dell’impresa vittoriosa che, da un lato,poteva portare in detrazione l’importo IVA e, dall’altro, lo incassava dalla parte soccombente. Il ricorso è infondato.

E’ sufficiente osservare che ,per consolidata giurisprudenza di questa Corte, tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, costituendo tale imposta una voce fiscale accessoria del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.

Nei confronti della parte soccombente il credito del difensore antistario, a seguito del provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, comprende, peraltro, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, il correlativo importo IVA, allorchè la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta, posto che il suddetto credito ha la stessa natura e consistenza di quello spettante al cliente nei confronti della controparte per la rifusione delle spese processuali che includono, come già detto, quanto dovrà corrispondersi al proprio difensore a titolo di rivalsa dell’I.V.A. L’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio difensore, non incide, poi, sulla condanna della parte soccombente anche al pagamento dell’IVA, trattandosi di questione rilevante solo in sede di esecuzione in quanto la condanna al pagamento stesso deve intendersi sottoposta alla condizione “se dovuta” (Cfr. Cass. n. 3536/2000; n. 9730/2000; n. 3544/82). Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Nulla per le spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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