Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30625 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28705/2015 proposto da:

TREVI FINANCE SPA E PER ESSA DOBANK SPA, quale mandataria di

UNICREDIT SPA a sua volta mandataria della TREVI FINANCE SPA in

persona del Dott. C.G. nella qualità di quadro

direttivo della DOBANK già UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO MIZZI, 19, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA CORTEGGIANO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO VALTELLINESE S.C., in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione Dott. D.C.G., quale cessionaria del

credito vantato dalla FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA e per essa quale

procuratrice, la CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA in persona della

procuratrice speciale Dott.ssa S.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146 presso lo studio

dell’avvocato ERNESTO MOCCI che la rappresenta e difende giusta

procura speciale del Dott. Notaio CA.AN. in (OMISSIS);

CENTRALE ATTIVITA’ FINANZIARIE SPA, in persona di R.L. quale

mandataria della RUBIDIO SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 209 presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUIGI BOSCIA giusta

procura speciale in calce al controricorso;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona di F.R. quale

Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

ELROND NPL 2017 SRL in persona del l.r.p.t. quale cessionaria pro

soluto dei crediti del CREDITO VALTELLINESE e per essa ELROND NPA

2017 quale sua procuratrice speciale, la CERVED CREDIT MANAGEMENT

SPA a mezzo del suo procuratore M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato ERNESTO MOCCI che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso per intervento ex art. 111

c.p.c.;

– controricorrenti –

e contro

INTESA SAN PAOLO SPA, UNICREDIT SPA, GENERAGRICOLA SPA, A.F.,

I.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 963/2015 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

il 03/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA CORTEGGIANO;

udito l’Avvocato ERNESTO MOCCI;

udito l’Avvocato CESARE CARDONI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Unicredit, s.p.a., a sua volta mandataria della Trevi Finance, s.p.a., si opponeva all’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione immobiliare, risolvendo le contestazioni sorte in sede di distribuzione del ricavato dal compendio pignorato e venduto, aveva escluso la qualità di creditrice privilegiata della deducente atteso il mancato rinnovo, nel termine ventennale, dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario accordato ai debitori esecutati. Esponeva, per quanto qui ancora rileva, che il mutuo era stato perfezionato nel 1990 ed era soggetto alla disciplina del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 4, che consentiva all’ente di rinnovare l’ipoteca in ogni tempo.

Il tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che il rinnovo era avvenuto oltre il ventennio, dovendosi applicare l’art. 2847 c.c., che non costituiva termine di prescrizione o decadenza nè processuale, avendo il solo effetto di privare il creditore della prelazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c., mentre la possibilità di rinnovo senza tempo doveva escludersi poichè la disciplina speciale invocata ribadiva la necessità di rispettare i termini legali per la rinnovazione in parola.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la DoBank s.p.a, già Unicredit Credit Management s.p.a., formulando un motivo.

Resistono con controricorso i seguenti creditori: Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., che ha depositato altresì memoria; il Credito Valtellinese s.c., quale cessionaria del credito della Finanziaria San Giacomo s.p.a., e per essa la Cerved Credit Management s.p.a.; la Centrale Attività Finanziarie s.p.a., quale cessionaria finale dell’originario credito di Intesa San Paolo s.p.a., già Banco di Napoli s.p.a..

Interveniva, allegando di farlo ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la Elrond NPL 2017, s.r.l., quale cessionaria del credito dal Credito Valtellinese della quale dichiarava di far proprie le difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 4, comma 3 e degli artt. 2847,2848 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che la normativa speciale richiamata permette esplicitamente al creditore fondiario di rinnovare l’ipoteca in ogni tempo.

2. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del successore Elrond NPL 2017, s.r.l., quale cessionaria del credito dal Credito Valtellinese.

Infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466, punto 1; Cass., 23/03/2016, n. 5759; Cass. 30/05/2014, n. 12179; Cass. 07/04/2011, n. 7986; Cass., 11/05/2010, n. 11375; Cass. 04/05/2007, n. 10215).

La giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ritenuto di ammettere il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, ad esempio Cass. n. 11375 del 2010, cit.; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, in particolare se contestata dalla controparte), ha ribadito il richiamato principio apportando deroga solo per i casi – che qui non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare e avendo il dante causa notificato ritualmente controricorso – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. 07/06/2016, n. 11638).

2.1. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che:

a) manca l’asseverazione autografa delle relate di notifica via p.e.c. a Intesa San Paolo s.p.a., MPS s.p.a., Finanziaria San Giacomo s.p.a., Società Generagricola s.p.a., MPS Gestione Crediti s.p.a.;

b) sono state depositate le cartoline di ricevimento delle notifiche postali a A.F. e I.V., litisconsorti necessari quali esecutati, con esito negativo per irreperibilità.

Quanto al punto sub a) questa Corte (Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438) ha ritenuto necessaria la suddetta attestazione di conformità del difensore (L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter), con sottoscrizione autografa, ai fini della procedibilità in ipotesi di ricorso nativo informatico notificato via p.e.c., precisando, poi, che la medesima improcedibilità risulta evitata nel caso di deposito, da parte del controricorrente, di copia analogica del ricorso autenticata, ovvero nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2, il controricorrente non abbia disconosciuto conformità del ricorso stesso all’originale notificatogli.

Nell’arresto, per quanto qui importa, è stato sottolineato che “anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in Camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile”.

La pronuncia non si occupa, pertanto, della notifica del ricorso nativo analogico effettuata via p.e.c., senza asseverazione autografa della relata.

Deve però ritenersi, per necessaria coerenza, che rileverà analogamente il mancato disconoscimento della relata da parte del controricorrente.

Per i soggetti che restano intimati (quali, nella specie, la Società Generagricola s.p.a. e MPS Gestione crediti s.p.a.) dovrà concludersi che manca la prova d’idonea notifica, ponendosi i presupposti, quindi, come per il punto b) dell’odierno ricorso, per disporre la rinnovazione di tali notificazioni, non venendo in gioco le ipotesi d’improcedibilità previste dall’art. 369 c.p.c..

Al contempo, l’esito di rigetto del ricorso, del quale si sta per dare conto, assorbe la necessità di disporre il rinnovo, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (Cass., 21/05/2018, n. 12515).

3. Il motivo di ricorso è infondato.

Va subito evidenziato che non sussiste alcuna violazione dell’autosufficienza della censura, quale eccepita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., posto che i fatti e il contraddittorio processuali sono riportati per quanto di rilevanza, come riassunto in parte narrativa.

3.1. Il D.P.R. n. 7 del 1976, art. 4, comma 3, stabilisce che: “le iscrizioni ipotecarie (in questione)… sono rinnovate d’ufficio dai conservatori dei registri immobiliari nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L’ente (mutuante fondiario) ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, ferma restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione d’ufficio”.

Secondo parte ricorrente l’articolo ora richiamato sarebbe norma sostanzialmente modificatrice, “in parte qua”, del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 19, a mente del quale “le iscrizioni ipotecarie prese dall’istituto (di credito fondiario) e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d’ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.

Senza pregiudizio dell’obbligo della responsabilità dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione d’ufficio, gli istituti hanno diritto di conseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge”.

Dall’aggiunta dell’inciso “in ogni tempo”, che diversamente sarebbe svuotata di contenuto prescrittivo, dovrebbe trarsi la conseguenza sostenuta dalla deducente.

3.2. La tesi non può essere condivisa.

Va in primo luogo chiarito che alla fattispecie è temporalmente applicabile il D.P.R. n. 7 del 1976, in quanto è pacifico, e risulta dalla sentenza gravata, che l’ipoteca fu iscritta nel 1990.

La precisazione è necessaria perchè il menzionato D.P.R. è stato abrogato dalla L. 6 giugno 1991, n. 175 (art. 27, comma 3) che, all’art. 6, comma 3, ha diversamente stabilito che “le iscrizione ipotecarie” in parola “sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L’ente (di credito fondiario) ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche”.

La riforma del 1991 aveva previsto, al contempo, un’ultrattività della normativa precedente stabilendo (all’art. 27, comma 1) che “le operazioni di impiego e di provvista già perfezionate…e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinate dalle norme anteriori”.

Da tale univoca lettera discendeva già che la pregressa disciplina delle garanzie ipotecarie, contestualmente soppressa, persisteva qualora queste avessero acceduto ai contratti stipulati – e quindi congegnati nel contesto di quel regime – prima dell’applicabilità della riforma.

La disposizione appena richiamata è stata poi oggetto di altra abrogazione ad opera del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385(testo unico in materia bancaria e creditizia), all’art. 161, comma 1, con analoga norma di ultrattività della pregressa normativa (art. 161, comma 6), per mezzo della quale, con chiarezza e valenza anche ermeneutica riferibile alla successione delle leggi nel tempo, è stato enunciato che “i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”.

3.3. Secondo quanto questa Corte ha già ha avuto modo di chiarire (Cass., 26/01/2016, n. 1620, punto 12), la norma speciale dettata del R.D. n. 646 del 1905, art. 19, si limita a derogare al disposto dell’art. 2850 c.c., che pone a carico del creditore l’onere di richiedere la rinnovazione mediante la presentazione di apposita nota al conservatore dei registri immobiliari, senza introdurre alcuna eccezione al principio generale stabilito dal secondo periodo dell’art. 2847 cit., secondo cui l’effetto dell’iscrizione cessa automaticamente se la stessa non è rinnovata prima che scada il predetto termine, ferma la possibilità di procedere a nuova iscrizione che prende il grado dalla relativa data, ai sensi dell’art. 2848 c.c..

In tal senso depone l’espresso richiamo dell’art. 19, comma 1, ai termini stabiliti dalla legge, nonchè l’imposizione a carico dei conservatori della responsabilità per la rinnovazione d’ufficio, alla quale, altrimenti, non potrebbe attribuirsi alcun concreto significato.

I rilievi offrono conto della ragione per cui l’aggiunta dell’inciso “in ogni tempo”, apportata dal legislatore nel 1976, non può che riferirsi alla possibilità che la rinnovazione operata dal creditore fondiario sia “senza spese”, ma non a una deroga generalizzata al sistema codicistico, che trova la sua “ratio” nei generalissimi principi di tutela della sicurezza inerente alla circolazione dei beni e nell’affidamento dei terzi, in particolare creditori e aventi causa dal debitore originario (Cass., 14/05/2012, n. 7498, pag. 9). Esigenze primarie, queste ultime, ribadite dal richiamo, contenuto nel primo periodo, dell’art. 4, comma 3, in esame, ai termini di legge per la rinnovazione ipotecaria. Sicchè sia il tessuto lessicale che quello sistematico del regime inducono a perimetrare come ricostruito il “favor” per il creditore fondiario, che del resto, come visto, si è rivelato recessivo nell’epilogo di questo segmento di storia legislativa.

Può formularsi dunque il seguente principio di diritto: alle ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario cui risulti applicabile il regime di cui al D.P.R. n. 7 del 1976, art. 4, comma 3, si applica il termine ventennale per la rinnovazione della garanzia reale previsto dall’art. 2847 c.c..

4. Le spese seguono le soccombenze.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti liquidate, per ciascuno, in Euro 5.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Dichiara inammissibile il ricorso per intervento della Elrond NPL 2017, s.r.l., condannando la stessa alla rifusione delle spese della ricorrente liquidate in Euro 5.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA