Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30625 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30625 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso principale 14161-2016 proposto da:
HABASIT UK LIMITED, in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’ORO 24, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO COEN, rappresentata e difesa dagli
avvocati MADDALENA BUMMA, IURI MARIA PRADO e BARBARA
ZAMBONI;
– ricorrente contro
CHIORINO S.P.A.;
– intimata sul ricorso successivo proposto da:
HABASIT ITALIANA S.P.A. – C.F. 03214700159, in persona del
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO
DELL’ORO 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COEN,
rappresentata e difesa dagli avvocati TURI MARIA PRADO, BARBARA
ZAMBONI e MADDALENA BUMMA;
– ricorrente successivo –

Data pubblicazione: 20/12/2017

contro
CHIORINO S.P.A.;
– intimata sul ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n.
Cron. 435/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il
04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che, visto l’art. 380
ter c.p.c., chiede dichiararsi l’accoglimento dell’istanza del
regolamento nei limiti innanzi precisati.
Rilevato che:
la Habasit UK Limited e la Habasit Italiana S.p.a. hanno impugnato
con regolamento di competenza l’ordinanza in data 4 maggio 2016
con la quale il Tribunale di Torino – Sezione specializzata per le
imprese, ha dichiarato la litispendenza, limitatamente alla posizione
delle ricorrenti, con riferimento al giudizio pendente davanti alla
Corte di appello di Milano, relativamente alla domanda proposta dalla
S.p.a. Chiorino, avente ad oggetto l’accertamento negativo della
contraffazione del brevetto EP 0802038, disponendo, viceversa, la
prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda proposta dalle
suddette ricorrenti di accertamento della nullità del brevetto stesso;
la S.p.a. Chiorino non svolge attività difensiva;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna
Maria Soldi ha concluso per l’accoglimento del ricorso della Ubasit Uk
Limited;
Considerato che:
nel presente procedimento Habasit UK ha chiesto l’accertamento sia
della nullità della frazione italiana del brevetto EP 0802038 della
S.p.a Chiorino, sia, in ogni caso, dell’insussistenza di violazione del

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brevetto stesso, ove ritenuto valido, in relazione alla propria attività
concernente nastri trasportatori con sponde ondulate;
analoga domanda ha avanzato, intervenendo nel giudizio, la S.p.a
Habasit Italiana;
il Tribunale di Torino, relativamente alla domanda di accertamento
negativo della contraffazione del brevetto della Chiorino, ha ritenuto

che – avendo la Habasit UK prospettato, in relazione al proprio
interesse ad agire, di aver acquistato, per la rivendita, nastri
trasportatori realizzati dalla Habasit Italiana – detta circostanza
porrebbe entrambe le società nella medesima situazione giuridica, e
determinerebbe la litispendenza con il giudizio – preventivamente
instaurato, pendente davanti alla

Corte di appello di Milano, nel

quale Habasit Italiana S.p.a. ha chiesto “anche ritenuta in via
incidentale l’invalidità del brevetto europeo n. 0802038,
segnatamente della frazione italiana, a nome Chiorino, per cui è
causa, ritenere e dichiarare

in ogni caso che l’adozione del

procedimento e del dispositivo per cui è causa dell’attrice, così come
descritto in narrativa, non interferisce con l’ambito di tutela
ipoteticamente attribuibile al brevetto 0802038 medesimo”;
si sostiene che non sarebbe stata fornita la prova da parte della
Chiorino, per non essere stato depositato l’atto introduttivo del
giudizio davanti all’autorità giudiziaria di Milano, della fondatezza
dell’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ. e che, in
ogni caso, difetterebbe l’identità delle cause;
Habasit UK Limited osserva, inoltre, che essa non potrebbe essere
ritenuta “avente causa” della S.p.a. Habasit Italiana, solo per aver
acquistato prodotti realizzati dalla stessa;
va preliminarmente affermata l’ammissibilità del regolamento, in
applicazione del principio secondo cui, nell’ipotesi di unico giudizio
con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che, pur in
difetto di un esplicito provvedimento di separazione, declini la
propria competenza o dichiari la litispendenza per una delle domande
proposte e decida nel merito le altre e distinte domande, è solo
formalmente unica, atteso che contiene diverse decisioni ciascuna
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relativa alle varie domande proposte, con la conseguenza che il capo
relativo alla pronuncia sulla competenza o sulla litispendenza essendo autonomo dagli altri – può, a norma dell’art. 42 cod. proc.
civ., essere impugnato soltanto con l’istanza di regolamento
necessario di competenza e che pertanto è inammissibile l’appello
eventualmente proposto (Cass., n. 6826 del 2017; Cass., n. 12607

vanno condivise le conclusioni del P.M.;
premesso, invero, che l’omessa introduzione dell’atto introduttivo del
giudizio preventivamente instaurato non è ostativa all’individuazione
del petitum e della causa petendi relativi a entrambi i giudizi,
chiaramente evincibili dall’esame delle complessive risultanze
processuali, non può dubitarsi che le domande proposte da Habasit
Italiana sia nel giudizio davanti all’autorità giudiziaria di Milano sia
nella causa davanti al Tribunale di Torino abbiano ad oggetto la
medesima domanda, vale a dire l’accertamento negativo
dell’interferenza, attraverso la produzione in Italia di nastri
trasportatori con sponde ondulate, con il brevetto il brevetto della
S.p.a. Chiorino;
sotto tale profilo l’ordinanza impugnata deve essere confermata,
limitatamente alla posizione della S.p.a. Habasit Italiana;
a diversa soluzione deve pervenirsi in relazione alla posizione della
Habasit UK Limited, in quanto il mero acquisto di prodotti da parte
della società Habasit Italiana, se comporta la legittimazione della
prima, la quale tutela il proprio interesse economico alla tutela del
prodotto distribuito (Cass., 4 luglio 2014, n. 15350), ad agire nel
giudizio relativo alla contravvenzione del brevetto, in quanto non per
questo determina un’identità soggettiva, come affermato
nell’ordinanza impugnata, da escludersi proprio in virtù
dell’autonomia dell’interesse fatto valere in giudizio da Habasit UK
Limited;
con riferimento a quest’ultima, pertanto, in accoglimento del ricorso,
previa cassazione, in parte qua, dell’ordinanza impugnata, va esclusa
la litispendenza e va disposta la prosecuzione del giudizio davanti al
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del 2002);

tribunale di Torino, che provvederà anche in merito alle spese del
presente regolamento;
il rigetto del ricorso proposto da Habasit Italiana S.p.a. non
comporta regolamento delle spese, bensì il versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione
della norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio

2012, n. 228 (Cass., 22 maggio 2014, n. 11331).

P. Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento proposto da Habasit Italiana S.p.a.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
detta ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
accoglie il ricorso proposto da Habasit UK Limited; cassa in parte
qua l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio,
anche per le spese, davanti al Tribunale di Torino, Sezione
specializzata per le imprese.
Roma, 11 aprile 2017
e

2002, introdotta dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

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