Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30624 del 25/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1923-2019 proposto da:
F.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relator Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- F.Y., cittadino della Guinea, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Vicenza, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data 5 dicembre 2018, il Tribunale lagunare ha rigettato il ricorso.
2.- Per quanto qui ancora in interesse, il Tribunale ha in particolare osservato – con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria – che “la valutazione della Commissione sulla scarsa credibilità della vicenda narrata da ricorrente è condivisibile”: “già in sede di colloquio avanti alla Commissione F.Y. non è riuscito a fornire alcuna dichiarazione specifica in relazione alle circostanze che avrebbero portato alla morte dei genitori per motivi religiosi; e ha fornito dati contraddittori sotto il profilo temporale”. “Soprattutto, ha espressamente affermato di non temere alcunchè dall’eventuale rientro nel Paese di origine”.
Basandosi su una serie di report (HRW 2017; MRGI 2018; Viaggiare Sicuri), il Tribunale ha altresì rilevato che nel tempo attuale la Guinea non presenta situazione riconducili ai presupposti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.).
3.- Avverso questo provvedimento ricorre F.Y., promuovendo un motivo di cassazione.
Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.
4.- Il motivo di ricorso denunzia “violazione delle norme di diritto: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14”.
5.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posto che il motivo si limita ad allegare, in termini del tutto generici quanto assiomatici, che la “vicenda narrata dal ricorrente è risultata credibile e ben circostanziata e il fatto che egli non abbia documenti probatori a supportarla non può essere motivo di rigetto”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019