Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30624 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30624 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 5300-2016 proposto da:
DE MAGISTRIS CARMELA, DE MAGISTRIS FRANCESCO, DE MAGISTRIS FRANCESCO, PRIMAVERA AMELIA, PRIMAVERA STEFANIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SIMONA MELLUSO;
– ricorrente contro
COMUNE DI VILLARICCA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI 11, presso lo
studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ENZO NAPOLANO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1700/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/04/2015;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Rilevato che:
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli,
pronunciando in sede di rinvio disposto da questa Corte con decisio-

sulla corresponsione di un acconto, salvo conguaglio, in relazione di
cessione volontaria di alcuni terreni nell’ambito di un’espropriazione
per pubblica utilità stipulato dopo la declaratoria di incostituzionalità
della I. 29 luglio 1980, n. 385, desse luogo a una pattuizione invalida del prezzo, sostituita, a norma dell’art. 1419, comma 2, cod. civ.,
dal criterio legale, fondato sul valore di mercato del bene, ha rigettato – sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica
d’ufficio, l’impugnazione proposta dal Comune di Villaricca avverso la
decisione di primo grado nei confronti di De Magistris Francesco e
degli altri comproprietari del terreno ceduto;
è stata altresì disattesa la richiesta degli espropriati di ottenere la
differenza fra la maggiore somma determinata dal consulente e quella già ottenuta in base alla decisione di primo grado, osservandosi
che la stessa era stata impugnata dal solo Comune, avendo inoltre
gli appellati espressamente richiesto la condanna del Comune al pagamento dell’indennità originariamente determinata, al netto degli
acconti percepiti;
è stato infine stabilita la decorrenza degli interessi dalla data dell’atto
di cessione, ma tale statuizione non risulta censurata;
per la cassazione di tale decisione i proprietari propongono ricorso,
affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui il Comune resiste con
controricorso.
Considerato che :
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

Ric. 2016 n. 05300 sez. MI – ud. 11-04-2017
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ne n. 4579 del 2012, che aveva affermato che la clausola fondata

con i motivi di ricorso si deduce che non sussistevano preclusioni
all’attribuzione dell’intera somma determinata dalla consulenza
espletata in sede di rinvio – maggiore di quella attribuita dalla sentenza di primo grado, appellata dal solo Comune – in quanto
l’oggetto della domanda, coessenziale alla natura del giudizio, era la
determinazione della giusta indennità, come del resto affermato nel-

si aggiunge che, coincidendo la nozione di giusta indennità con il criterio legale per la sua determinazione, in relazione al quale la concreta quantificazione in danaro costituirebbe soltanto “il momento
finale”, la richiesta della maggior somma liquidata ne I giudizio di
rinvio non rileverebbe come inammissibile mutatio libelli;
sotto altro profilo si osserva che non poteva ritenersi vincolante la
decisione già cassata e che sarebbe stato violato il principio affermato da questa Corte, secondo cui in sede di rinvio poteva liberamente
determinarsi il valore venale delle aree acquisite;
l’esame congiunto delle suddette censure non può comportare
l’accoglimento del ricorso, posto che non risulta adeguatamente censurata la tesi posta alla base della decisione impugnata, sostanzialmente incentrata sul principio, più volte affermato da questa Corte,
inerente al divieto di reformatio in peius nell’ambito delle impugnazioni civili;
deve pertanto ribadirsi che, alla stregua di tale principio, il giudice
dell’impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può, senza
violare il principio dispositivo, anche d’ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna
statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata. Ed invero i suoi poteri vanno determinati con
esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza
che, in assenza d’impugnazione (appello o ricorso incidentale) della
parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non
sia stata la sentenza impugnata, e non può dare luogo alla “reforma-

Ric. 2016 n. 05300 sez. M1 – ud. 11-04-2017
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la decisione di questa Corte che aveva disposto il rinvio;

tio in peius” in danno del primo (Cass., n. 21867 del 2011, Cass., n.
15835 del 2010; Cass., n. 10542 del 2002 e n. 9597 del 1998);
pertanto, quando l’appello sia stato diretto ad ottenere la condanna
ad una prestazione in misura inferiore di quella riconosciuta dal primo giudice, la mancata impugnazione della parte beneficiarla della
condanna produce un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giu-

possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all’unica
impugnazione;
tale esito costituisce una conseguenza di una scelta processuale della
parte e che, essendo correlata all’esigenza di tutelare il principio della domanda, escludere ogni vizio di incostituzionalità, così come la
lesione dei principi affermati dalla Cedu;
attesa la decisiva portata di tale principio, correttamente applicato
nella sentenza impugnata, non assume alcun rilievo la deduzione dei
ricorrenti secondo cui la domanda, sostanzialmente fondata sulla richiesta della giusta indennità, sarebbe rimasta immutata: non si
tratta di verificare se, ed in quale misura, una domanda possa essere
modificata nel corso del giudizio, ma di stabilire i limiti che nel giudizio di impugnazione scaturiscono dalle richieste specifiche delle parti,
e, per converso, dalle preclusioni derivanti dall’acquiescenza rispetto
a determinate statuizioni;
né può condividersi la tesi secondo cui l’ammontare della somma attribuita con la decisione di primo grado, non appellata dalla parte vittoriosa con richiesta di una sua maggiorazione, costituisca un’entità
variabile: in tale modo si attribuisce al giudice dell’impugnazione il
potere di intervenire d’ufficio prescindendo dal rispetto del principio
della domanda;
sotto tale profilo deve osservarsi che, se nel giudizio di opposizione
alla stima il giudice è tenuto a determinare la giusta indennità, indipendentemente dalle conclusioni delle parti, tale principio non vale
nel giudizio di impugnazione, nel quale incidono le regole processuali
sopra indicate (effetto devolutivo nei limiti dei motivi di gravame, di-

Ric. 2016 n. 05300 sez. MI – ud. 11-04-2017
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dicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata

vieto di reformatio in peius, etc.), né, a maggior ragione, nel giudizio
di rinvio;
rilevandosi, a tale proposito, che la sentenza che aveva disposto il
giudizio di rinvio, e quindi, l’applicazione del criterio fondato sul valore di mercato delle aree, non per questo aveva affermato che dovesse violarsi il divieto di reformatio in peius, vale bene ribadire che

342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di
merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione
del “thema decidendum” in appello, per cui, una volta stabilito il
“quantum devolutum”, l’appellato non può giovarsi della reiezione
del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass.,
8 novembre 2013, n. 25244);
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.100,00,
di cui 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Roma, 11 aprile 2017
e)r.N.

esso costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e

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