Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30623 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PALERMO 43, presso lo studio dell’avvocato FIMIANI NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FONTANA GIORGIO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, in

persona del Presidente elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato FONTANA Giorgio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BACHETTI Massimo dell’Avvocatura dello Stato,

difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 8.10.90 il Presidente del Tribunale di Napoli, su ricorso di M.N., ingiungeva al Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, in persona del Ministro pro- tempore, il pagamento, in favore del M., della somma di L. 106.941.541, oltre accessori e spese, a titolo di residue competenze professionali a lui spettanti per l’incarico di “ingegnere capo” dei lavori di realizzazione di 304 alloggi ed infrastrutture primarie, nella zona della (OMISSIS). Proponeva opposizione il Ministero, con atto notificato in data 8.11.90,chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto al M. per l’incarico espletato.

Si costituiva l’opposto contestando le avverse deduzioni. Con sentenza del 4.4.2000 il G.O.A. presso il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’opposizione, ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell’opponente, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il M. proponeva appello cui resisteva la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile.

Con sentenza 29.10.2004 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello, rilevando, in ordine alla tardività della eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’opponente, che il Ministero, benchè non avesse sollevato tale eccezione nei motivi di opposizione, durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado, all’udienza del 13.4.1995, aveva dedotto che l’onere del pagamento delle spettanze era stato previsto e accettato a carico del concessionario, senza che al riguardo la difesa del M. avesse sollevato alcuna eccezione ed, anzi, difendendosi nel merito anche nella comparsa conclusionale del 19.5.97; il Ministero, nella comparsa conclusionale del 14.5.1997, aveva poi reiterato la questione del difetto di legittimazione passiva, richiamando la precedente comparsa conclusionale dell’11.10.93; sulla base di tali rilievi il giudice di appello escludeva che il Ministero avesse riconosciuto la propria legittimazione passiva; nel merito, ritenuto che unico obbligato al pagamento era il concessionario CONACAL, secondo la lettera di incarico del 22.10.1983, disattendeva la tesi dell’appellante in ordine all’esistenza di una delega contabile del Ministero al concessionario.

Tale decisione è impugnata dal M. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione civile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 81 – 112 – 167 – 180 – 190 e 345 c.p.c., avendo la Corte di merito accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla amministrazione convenuta, sul solo erroneo presupposto dell’avvenuta accettazione del contraddittorio da parte della difesa del M.;

2) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1268 c.c.;

la Corte di Appello aveva erroneamente escluso che, nella specie, fosse ravvisabile una delega contabile per difetto di una specifica formula di delegazione da parte del debitore originario, con indicazione del delegato e del delegatario e, contraddittoriamente, dopo aver ritenuto provata l’avvenuta delega di pagamento in capo al concedente, ne aveva escluso la configurabilità ex art. 1268 c.c., richiamando la nota del 22.10.83 a firma del capo gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Mi.E.Ca., con cui quest’ultima si dichiarava mera delegata al pagamento in questione. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha dato conto, infatti, con corretta e logica motivazione, che la questione del difetto di legittimazione passiva era stata sollevata dal Ministero opponente durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado, all’udienza del 13.4.95 e che, sul punto, la difesa del M. non aveva sollevato alcuna eccezione ed, anzi, si era difeso nel merito accettando il contraddittorio sulla questione.

Giova chiarire che, nella specie, le parti hanno discusso dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, questione attinente al merito della causa e che è stata oggetto di specifica censura, in sede di appello, da parte del M. che ha contestato la decisione del giudice di primo grado sulla esclusione della concreta sussistenza della legittimazione passiva del Ministero appellato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale questione va tenuta distinta dalla “legittimatio ad causam” che, riguardando la verifica, secondo la prospettazione offerta dalle parti, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio; è, invece, rimesso alla disponibilità delle parti ed all’ordinaria disciplina dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., l’accertamento dell’effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto (Cass. n. 12832/2009; n. 6132/2008;n. 24594/2005).

Del pari infondata è la seconda doglianza; la Corte territoriale ha escluso che il Ministero fosse tenuto al pagamento delle spettanze reclamate dal M. sulla base, essenzialmente, della valutazione del tenore della lettera di incarico del 22.10.1983, sottoscritta dal M. e che prevedeva l’onere di detto pagamento a carico esclusivamente del concessionario Conacal e non del Ministero concedente; ha, peraltro, disatteso la tesi dell’appellante sulla sussistenza di una delega contabile da parte del concedente al concessionario, rilevando, con motivazione esente da vizi di illogicità e contraddittorietà, che non rivestendo il Ministero la qualità di “debitore originario” della prestazione, secondo quanto previsto da detta lettera di incarico, veniva, di conseguenza, a mancare il presupposto per configurare l’asserita delega.

A fronte di tale congrua motivazione, la doglianza prospettata con il secondo motivo di ricorso, si risolve in un diverso apprezzamento della documentazione posta a fondamento della decisione impugnata ed esula, pertanto, dal sindacato di legittimità. Il ricorso deve,quindi, essere rigettato. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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