Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30623 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. I, 28/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23441/2020 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32,

presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Repubblica Corte

Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 412/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.L., cittadino del Senegal, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

– al momento dell’ingresso in Italia aveva dichiarato di essere nato in (OMISSIS), di essere coniugato e padre di un figlio e di aver svolto attività di contadino e di giardiniere;

– in sede di audizione innanzi alla commissione territoriale rettificava l’anno di nascita indicandole nel (OMISSIS), non facendo più riferimento alla moglie e al figlio bensì ai propri genitori e a tre fratelli e, quale attività lavorativa, dichiarava di svolgere quella di accompagnatore di turisti per battute di caccia. In occasione di una di queste, una turista francese aveva ucciso per errore una persona e lui era dovuto scappare dopo che la polizia aveva arrestato due sui colleghi ritenendoli responsabili a seguito delle indagini attivate su richiesta dei parenti della vittima. Poiché rischiava di essere accusato dell’omicidio, si allontanava dal Senegal.

In definitiva, la sua richiesta di asilo era fondata sul timore di essere arrestato in caso di rientro in patria o di essere ucciso dalla famiglia della vittima.

La Corte di appello ribadiva la valutazione di inattendibilità, già espressa nelle fasi precedenti: le incongruenze nelle varie dichiarazioni, la loro scarsa plausibilità (quale la poco credibile scelta dei turisti stranieri di recarsi in Senegal per la caccia di piccioni e maiali, come sostenuto dal richiedente), la diversità della composizione familiare nelle varie occasioni, dimostravano che si era in presenza di una versione di comodo.

Ritenute insussistenti condizioni personali rilevanti, la Corte escludeva anche la ipotesi della protezione sussidiaria in quanto, in base alle fonti disponibili, non risultavano serie condizioni di insicurezza nel paese di origine e, comunque, nell’area di residenza del richiedente. Ne’, infine, poteva riconoscersi la protezione umanitaria in assenza di specifiche ragioni di vulnerabilità e, comunque, di una effettiva integrazione in Italia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione o falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte non ha rispettato le regole imposte dalla direttiva per le quali autorità amministrativa e giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria assumendo informazioni e la documentazione necessaria. Si è proceduto in modo anomalo a ricostruire presunte contraddizioni ed errori cronologici non significativi nel contesto globale. Non sono stati indicati i documenti che il richiedente avrebbe dovuto allegare.

Il motivo è inammissibile.

Va premesso che il suo contenuto è assolutamente generico, palesemente privo di qualsiasi riferimento alla vicenda in questione, apparendo evidentemente un motivo stereotipato utilizzabile in qualsiasi ricorso in materia.

Dal provvedimento impugnato risulta indubbio come la Corte abbia rispettato le regole in tema di procedimentalizzazione della decisione avendo dato atto della assoluta assenza di credibilità soggettiva con motivazione congrua, quindi non sindacabile in questa sede.

A queste condizioni, risultando quindi non adempiuto l’onere di allegazione da parte del richiedente, correttamente è stata esclusa la necessità di ulteriore attività istruttoria ad iniziativa del giudice.

Secondo e terzo motivo: omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente. Rileva che nel sito Internet del Ministero degli Affari Esteri sono segnalate le condizioni di pericolo del Senegal. Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio – politiche del paese di origine: Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Riporta notizie indicative della pericolosità del paese con riferimento a vicende che partono dagli anni 80 sino alle informazioni fornite dall’ambasciata d’Italia a Dakar nel 2015.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per genericità e, comunque, per la richiesta di una diversa valutazione in merito, motivo quindi non consentito.

Il richiedente si limita ad una apodittica doglianza sulla inadeguata valutazione, senza alcuna considerazione del contenuto della sentenza impugnata, e tenta di contrastare con frammentarie informazioni sul Senegal, peraltro non attuali, la valutazione della Corte di appello. Quindi non ricorre la violazione delle disposizioni invocate perché l’apprezzamento delle fonti puntualmente indicato è stato condotto ritualmente dal giudice di appello né si può procedere in questa sede alla rivalutazione del merito richiesta dal ricorrente.

Quarto motivo: errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla. mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Richiamati i principi generali, considera che il Tribunale non ha preso in considerazione il grado di integrazione sociale del ricorrente.

Tale integrazione imponeva alla Corte di appello l’accoglimento della

domanda.

Il motivo è inammissibile per assoluta genericità in presenza di argomentazioni che non hanno alcun relazione al contenuto concreto della decisione impugnata, limitandosi ad una immotivata richiesta di diversa valutazione del merito.

Il ricorso, quindi, è complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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