Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30623 del 27/11/2018
Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 344 del ruolo generale dell’anno 2015,
proposto da:
P.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura
a margine del ricorso, dall’avvocato Luca Fiormonte (C.F.: FRM LCU
61L22 H501B);
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro
pro tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F.: non indicato);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
5948/2013, pubblicata in data 7 novembre 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28
settembre 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.A. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla contrazione del virus HCV, causata da trasfusioni di sangue infetto praticategli presso l’Ospedale (OMISSIS).
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il P., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Le parti, in data 13 settembre 2018, hanno depositato “istanza” congiunta di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti, prima della data fissata per l’adunanza camerale, hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinunzia al giudizio di legittimità, in data 13 settembre 2017, sottoscritta da entrambi i rispettivi procuratori, dichiarando di essere pervenute ad una definizione transattiva della lite.
La rinuncia risulta regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’avvenuta risoluzione transattiva della controversia e dell’istanza congiunta delle parti di rinunzia al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018