Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30623 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1646-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE EUGENIO

15, presso lo studio dell’avvocato MARCO MICHELE PICCIANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- M.S., cittadino bengalese, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di (OMISSIS) di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 21 novembre 2018, il Tribunale lagunare ha rigettato il ricorso.

2.- Per quanto qui ancora in interesse, il Tribunale ha in particolare osservato – con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria – che la vicenda narrata dal richiedente, per indicare le ragioni dell’espatrio, difetta di credibilità e che gli episodi di violenza, che si registrano nel Bangladesh, non integrano – secondo le fonti compulsate (report EASO del dicembre 2017) – gli estremi richiesti dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In punto di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che “parte ricorrente non dimostrato un livello di integrazione tale da porlo a rischio di situazioni patentemente non dignitose della persona, secondo l’arresto della Suprema Corte n. 4455/2018”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre M.S., articolando due motivi di cassazione.

Il Ministero, “non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso”, ha depositato atto di costituzione “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

4.- Il ricorrente censura il decreto del Tribunale di Venezia: (i) col primo motivo “per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; Conv. Ginevra, art. 1; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 a 17,3 e 7; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, non avendo il Tribunale tenuto conto che il “Bangladesh è ancora un paese altamente sottosviluppato, un paese attraversato da violenze e scontri tra gruppi dove la morte è dietro l’angolo”; col secondo motivo, “per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6,”, in quanto il “Tribunale si è pronunciato in modo del tutto generico con riferimento alla richiesta protezione umanitaria”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo, infatti, si viene a risolvere nella richiesta di un nuovo esame di fatto, come relativo alla situazione politica ed economica del Bangladesh, istando dunque per un tipo di valutazione che risulta precluso all’esame di questa Corte.

Quanto al secondo motivo, non può non rilevarsi che il ricorrente non viene a evidenziare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità che siano specifiche alla sua persona.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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