Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30622 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Melchionda Martino, elettivamente

domiciliato presso di lui nello studio dell’Avv. Giuseppe Puglisi in

Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 14;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PONTECAGNANO-FAIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Caiafa Massimo, elettivamente domiciliato

nello studio dell’Avv. Roberto Mastrosanti, viale G. Mazzini, n. 55;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285 del 30 maggio 2005 del Giudice di pace di

Montecorvino Rovella;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Motecorvino Rovella, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 maggio 2005, ha rigettato perchè tardiva l’opposizione proposta da M.G. avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 173 c.p.c., commi 2 e 3, per l’uso di apparecchio telefonico durante la guida di un autoveicolo;

che il Giudice di pace ha rilevato che il ricorso in opposizione era stato depositato il 20 settembre 2004, oltre i sessanta giorni dalla notificazione del verbale, avvenuta il 19 giugno 2004;

che il Giudice di pace ha in ogni caso sottolineato che le risultanze del verbale di accertamento erano assistite da fede privilegiata e potevano essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il M. ha proposto ricorso, con atto notificato l’il gennaio 2006, sulla base di tre motivi;

che il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 lamentando che il Giudice di pace non abbia ritenuto applicabile al termine per proporre l’opposizione a verbale la sospensione feriale, il che lo avrebbe condotto a giudicare tempestivo il ricorso, proposto prima della scadenza, il 3 ottobre 2004, del termine di sessanta giorni;

che il motivo è fondato;

che in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il termine per impugnare in sede giurisdizionale il verbale di accertamento, trattandosi dell’esperimento di un rimedio alternativo al ricorso amministrativo, è il medesimo previsto per tale ricorso, e cioè di sessanta giorni, ed è sospeso durante il periodo feriale (Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2004, n. 13127; Cass., Sez. 6^-2, 8 giugno 2011, n. 12506);

che pertanto ha errato il primo giudice a ritenere tardiva l’opposizione, giacchè – applicandosi la sospensione feriale dei termini – il ricorso, depositato il 20 settembre 2004 a fronte di un verbale notificato il 19 giugno 2004, era da considerare tempestivo;

che l’accoglimento del primo mezzo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 degli artt. 112, 121 c.p.c., dell’art. 159 c.p.c., comma 2, e dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e falsa applicazione degli artt. 204-bis e 205 C.d.S.;

che il terzo motivo lamenta falsa applicazione dell’art. 313 cod. proc. civ. e del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 4 nonchè contraddittoria motivazione sul punto della necessaria proposizione della querela di falso;

che il motivo è inammissibile, per difetto di interesse;

che essendosi il giudice a quo spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia per avere ritenuto tardivo (anche in dispositivo) il ricorso in opposizione, le argomentazioni sul fondo della regiudicanda contenute nella sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del M. e alla necessità di proporre querela di falso per superare la fidefacenza del verbale, devono considerarsi svolte ad abundantiam (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840), sicchè il ricorrente è privo di interesse a pretendere un sindacato in ordine alla motivazione sul merito;

che cassata la pronuncia impugnata in ragione del motivo accolto, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Montecorvino Rovella, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Montecorvino Rovella, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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