Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30622 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14206-2018 R.G. proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO PISCIOTTI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MARIA FRANCOLINI, MARCO

TONTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

RIMINI, depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che chiede

alla Corte di Cassazione di rigettare l’istanza di regolamento di

competenza proposta da G.L. e per l’effetto di

confermare l’impugnata ordinanza del Tribunale di Rimini.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- G.L. ha convenuto avanti al Tribunale di Rimini la soc. coop. Banca Popolare Valconca, chiedendo la nullità del contratto quadro di investimento, stipulato inter partes, e/o dei singoli ordini di acquisto ovvero il loro annullamento (per errore essenziale ovvero per dolo); in subordine, la risoluzione dei medesimi per inadempimento della convenuta.

Nel costituirsi, la Banca ha eccepito il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, ravvisandola nel Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese. Ha addotto, al riguardo, la qualità di socio dell’attore.

2.- Con ordinanza depositata in data 3 aprile 2018, il Tribunale ha “dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese”.

3.- Il Tribunale romagnolo ha rilevato che, a fronte del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b), la competenza delle sezioni specializzate “si rinviene non solamente ove si disquisisca in ordine ai diritti dei soci in quanto tali (ossia ai diritti strettamente derivanti dalla partecipazione sociale), ma, più in generale, ogniqualvolta la questione attenga a rapporti giuridici endosocietari o comunque connessi alla dinamica della vita della società”.

4.- Posta questa premessa di ordine generale, il provvedimento ha in prosieguo affermato che “il caso che occupa si pone, apparentemente, al confine fra la materia societaria (nei termini sopra indicati) e la materia del diritto finanziario”, posto che l’attore chiede, tra le altre cose, anche la pronuncia di nullità di più operazioni di acquisto di azioni societarie.

Segnalato l’orientamento di questa Corte che in fattispecie del genere esclude la competenza delle sezioni specializzate, la pronuncia rileva che, tuttavia, la fattispecie concreta, oggetto del suo esame, è “parzialmente diversa” – ma in modo determinante – dall’ipotesi (per così dire, “ordinaria” ovvero “normale”) rispetto alla quale si è venuto a formare il detto orientamento.

5.- Nella specie, dunque, si tratta di azioni che sono state emesse dalla stessa Banca convenuta: questa “concentra in sè sia il ruolo di intermediario finanziario, sia di società titolare del capitale oggetto di acquisto”. In questa situazione – ha ritenuto il giudice – “viene in rilievo in via diretta, e non solo in via mediata, il rapporto societario”: perciò, l'”attore agisce non solo in qualità di investitore, ma anche in qualità di socio”.

Del resto, gli atti di acquisto delle azioni emesse dalla convenuta Banca Popolare sono più d’uno e “sono stati distintamente sottoscritti dall’attore, il quale si è impegnato, nel contempo, al rispetto delle regole statutarie della Banca, con specifico riguardo a quelle attinenti alle modalità di acquisto della qualità di socio, nonchè alle modalità e ai limiti di un ingresso e di una uscita dalla compagine societaria”: lo statuto sociale, art. 9, prevedendo, in particolare, una “deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della banca circa l’ammissibilità del richiedente, il quale deve fare richiesta di ammissione con le specificazioni” stabilite dallo statuto medesimo.

Neppure è da ritenere “secondaria la circostanza” – ha rilevato ancora il giudice – per cui la “normativa TUF viene in rilievo, sostanzialmente, per invocare la nullità del contratto quadro; mentre per i singoli ordini di acquisto delle azioni, frutto di una specifica pattuizione e non meramente consequenziali al contratto quadro, vi è un richiamo alle regole generali del diritto civile”.

6.- In relazione a questo provvedimento, G.L. ricorre in cassazione, presentando un’istanza di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., affidata a un motivo.

La Banca Popolare resiste depositando memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c..

7.- Il motivo di ricorso assume “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) e b), anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo l’ordinanza di primo grado ritenuto che le suddette previsioni normative attribuiscono alle sezioni specializzate in materia d’impresa la competenza a risolvere tutte le controversie promosse contro l’intermediario finanziario per la distribuzione dei titoli dallo stesso emessi, ancorchè la responsabilità dipenda dall’infrazione di norme estranee al diritto societario”.

Precisa in proposito il ricorrente che, dal punto di vista del petitum sostanziale, l’azione giudiziale esercitata mira “a ottenere la restituzione dell’indebito oggettivo incamerato dalla Banca e/o il risarcimento del danno patito”; “a livello di causa petendi, si sorregge sulla nullità del contratto quadro d’investimento, sull’annullabilità delle singole operazioni di investimento e sugli illeciti o inadempimenti commessi dall’intermediario finanziari nella fase precontrattuale”: con riferimento, in particolare, “ai doveri di informazione” e all'”inadeguatezza dell’investimento che l’intermediaria finanziaria ha consigliato al risparmiatore”.

8.- Il motivo è fondato.

Al riguardo, giova riportare, prima di ogni altra cosa, quanto ha osservato la pronuncia di Cass., 4 aprile 2017, n. 8738.

“Nella formulazione complessiva della norma” del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, (e successive modifiche) “risulta posto l’accento su quel che costituisce l’oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, e in tal senso milita nella lett. a), il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett. b), l’attinenza alle partecipazioni sociali e ai diritti inerenti. La norma ha inteso valorizzare, ai fini della individuazione della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”.

D’altra parte, la “delimitazione” che così ne consegue “è da ritenersi coerente” – ha chiosato la pronuncia – “con l’esigenza di evitare l’ampliamento eccessivamente incerto della competenza societaria delle sezioni specializzate”.

9.- Ciò posto, il Collegio ritiene che i motivi variamente addotti dal Tribunale di Rimini, al fine di stimare “differente” la fattispecie esaminata in concreto, non costituiscano ragioni in qualche misura atte a sorreggere una deviazione dalle regole base, appena sopra ribadite, nè comunque a giustificare, nel diritto vigente, uno spostamento di competenza dal tribunale ordinario alle sezioni specializzate.

10.- Che gli acquisti abbiano riguardato azioni emesse dallo stesso intermediario che ha proposto l’operazione di investimento è fatto del tutto neutro sotto il profilo della competenza funzionale, l’unico che in questa sede prende rilievo. La constatazione che G.L., acquistando i titoli della Banca Popolare, ne sia diventato (anche) socio non toglie che ciò sia avvenuto sulla base e in esecuzione di un contratto intermediazione finanziaria, intercorso tra le parti, e a mezzo di appositi ordini di acquisti.

Nè, per la verità, un simile evento – l’acquisto, cioè, della qualità di socio da parte dell’investitore – aggiunge qualcosa, verificandosi del resto in tutti i casi in cui l’investimento abbia per oggetto dei titoli azionari.

11.- Non meno inconferente si manifesta, poi, la rilevazione che si tratta, nella specie, di più e distinte operazioni di acquisto (per il numero totale di cinque). In effetti, è questa una circostanza del tutto inidonea a rifluire sulla causa petendi o sul petitum sostanziale dell’azione, che nel concreto è stata svolta: neppure sufficiente a fare supporre, in realtà, la sussistenza di una qualunque forma di affectio societatis.

12.- La subordinazione dell’effettivo e pieno acquisto della qualità di socio a una delibera del consiglio di amministrazione della Banca è evento comune all’intero fenomeno delle società cooperative, come, peraltro, pure previsto e regolato dalla legge (art. 2528 c.c.). Nè viene a incide su sussistenza o svolgimento dei rapporti di intermediazione finanziaria.

13.- Quanto infine al “richiamo alle regole generale del diritto civile”, a cui il Tribunale pure intenderebbe assegnare importanza ai fini della determinazione della competenza, va rilevato che lo stesso non vale a orientare verso il diritto societario più di quanto non lo faccia per il diritto dei servizi di investimenti.

D’altro canto, G.L. imputa alla Banca Popolare l’inadempimento di obblighi specificamente posti dalla legge in capo ai prestatori dei servizi di investimento, quali appunto di adeguatezza degli investimenti proposti e di corretta informazione sui medesimi (livello di concreta liquidità del titolo acquistando ricompreso).

11.- In conclusione, va accolto il ricorso e così dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, davanti al quale rimette la controversia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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