Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30621 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30621
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del presidente pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dall’Avv.
Gualtieri Stefania, elettivamente domiciliato, nello studio dell’Avv.
Domenico Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;
– ricorrente –
contro
T.A., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale, dagli Avv. Mariani Arnaldo e Giancarlo Leppo, elettivamente
domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via Flaminia
Vecchia, n. 691;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1020 del 23 marzo
2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19
dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 marzo 2005, ha annullato, accogliendo l’opposizione di T.A., l’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia di Firenze gli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per avere effettuato più di tre uscite settimanali di caccia, in violazione della L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
che il Tribunale ha rilevato che poichè al tempo della contestata violazione (agosto 1995) non era stata ancora esplicitata come obbligatoria l’indicazione dei motivi di un’eventuale impossibilità a cacciare (introdotta soltanto con delibera del Consiglio provinciale 29 luglio 1996, n. 112), non poteva essere contestato il superamento delle tre uscite settimanali sulla base di un accertamento ex officio, basato esclusivamente sul conteggio delle schede di uscita e di rientro, mentre la contestazione del superamento delle giornate avrebbe potuto essere effettuata allorchè il cacciatore fosse stato sorpreso effettivamente ad esercitare la caccia oltre i termini consentiti;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale la Provincia ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 marzo 2006, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, ad avviso del quale il rimedio impugnatorio esperibile doveva essere, ratione temporis, l’appello e non il ricorso per cassazione;
che infatti, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 la nuova disciplina dei mezzi di impugnazione avverso le sentenze rese nei procedimenti ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, vale esclusivamente per le sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, laddove la sentenza impugnata è del 23 marzo 2005;
che con l’unico motivo la Provincia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana n. 3 del 1994 e dell’art. 5 del regolamento per la caccia di selezione al capriolo, approvato con Delib. Consiglio provinciale 23 marzo 1992, n. 60 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia;
che il motivo è scrutinabile nel merito, perchè il regolamento provinciale, atto a contenuto normativo secondario cui rinvia la norma legislativa regionale di rango primario sulla caccia, appartiene alla scienza ufficiale del giudice, secondo il principio iura novit curia, non essendo pertanto necessario (contrariamente a quanto richiesto dal pubblico ministero) che le norme del regolamento invocate siano anche interamente trascritte, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso;
che esso è fondato;
che ai sensi della L.R. Toscana n. 3 del 1994, art. 30, comma 2, l’esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni ogni settimana;
che l’art. 58, comma 1, lett. g), della medesima legge regionale assoggetta a sanzione amministrativa l’esercizio della caccia per periodi o modalità diversi da quanto stabilito dalle disposizioni regionali;
che al fine di disciplinare i dovuti controlli, il regolamento per la caccia di selezione al capriolo nella Provincia di Firenze, approvato con Delib. consiliare 23 marzo 1992, n. 60 prevede, all’art. 5: (a) che ogni cacciatore, prima di raggiungere la propria zona di pertinenza per svolgere la caccia, deve deporre in apposita cassetta una copia del modulo di denuncia di uscita predisposto dall’Amministrazione provinciale nella quale deve indicare, tra l’altro, la data dell’uscita medesima; (b) che, a conclusione dell’uscita, il cacciatore deve deporre copia del modello di denuncia di cessata attività di selezione, nella quale deve indicare, tra l’altro, l’orario di rientro ed eventuali note;
che nei casi in cui il cacciatore sia incorso in impedimenti oggettivi tali che non gli abbiano consentito di cacciare, esiste la possibilità di denunciare tali impedimenti, indicando sul modulo di cessata attività, nello spazio riservato alle note, i motivi ed i fatti che ne sono a fondamento;
che poichè la giornata di caccia deve intendersi espletata salvo la valutazione di eventuali idonee circostanze ostative risultanti dalla denuncia di cessata attività, ha errato il giudice del merito a non considerare possibile la contestazione del superamento delle tre uscite settimanali in base al conteggio delle schede di uscita e di rientro, ove dallo spazio riservato alle note nella denuncia di cessata attività non emerga l’indicazione di fatti impedienti l’esercizio dell’attività venatoria in uno dei giorni in cui il cacciatore aveva presentato denuncia di uscita;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011