Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30621 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5873-2017 proposto da:

PODESTA’ IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO

PETROCCO, MASSIMO GUALDI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SVIATUR CARASCO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Dott.

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO lA 12,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MARMORATO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIAN DOMENICO BOGLIONE, SIMONE MORETTI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

PARCO VACANZE PARADISO SRL, in persona del legale rappresentante

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE PIAZZA giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 637/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Podestà Immobiliare s.r.l., quale locatrice di un’area nuda adibita a campeggio, intimava sfratto per morosità, chiedendone con citazione la contestuale convalida, alla conduttrice Sviatur Carasco s.r.l., esponendo che erano rimasti insoluti plurimi canoni. Quest’ultima si costituiva controdeducendo che, prima della notifica dell’intimazione, erano stati effettuati reiterati bonifici con cui era stato offerto l’adempimento, dalla stessa e poi dal terzo Parco Vacanze Paradiso s.r.l., rifiutati ingiustificatamente dalla creditrice. Per quanto ancora qui avrebbe rilevato, al netto di quanto si sta per dire in ordine alla rinuncia, la convenuta avanzava domande riconvenzionali volte a ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza in ragione: della nullità della clausola contrattuale che aveva permesso alla locatrice la rideterminazione unilaterale del canone e l’incremento dello stesso nella misura del 100 per cento dell’indice di aggiornamento ISTAT in violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; dell’inclusione nell’area locata di una porzione demaniale e non suscettibile di integrare l’oggetto del contratto; degli oneri sopportati per lavori di straordinaria manutenzione;

il tribunale, davanti al quale interveniva la s.r.l. Parco Vacanze Paradiso confermando di aver offerto anch’essa il saldo della mora pretesa quale gestore dell’area in forza di contratto di associazione in partecipazione, rigettava la domanda attorea ritenendola proposta in ragione di una clausola risolutiva espressa già ritenuta nulla in altro giudizio tra le medesime parti. Accoglieva, poi, le domande riconvenzionali, affermando, in particolare, l’intervenuto giudicato anche sulla nullità del patto inerente all’indicizzazione ISTAT, nonchè la carenza di specifica contestazione riguardo all’esecuzione e ai costi dei lavori di straordinaria manutenzione;

la corte di appello riformava la decisione di prime cure limitatamente alla pretesa di riduzione del canone per inclusione di una porzione di fondo demaniale, ritenuta estranea al contratto. Nel resto, premesso che la domanda doveva intendersi diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento e al contempo per violazione di una clausola risolutiva espressa, confermava l’esplicito giudicato esterno in ordine alla nullità delle clausole di rideterminazione del canone e di sua indicizzazione, aggiungendo che quanto a quest’ultima mancava anche uno specifico motivo di appello. E parimenti avallava la statuizione di primo grado in ordine al difetto di specifica contestazione afferente ai rimborsi per i lavori di straordinaria manutenzione;

avverso questa decisione ricorreva per cassazione la Podestà Immobiliare s.r.l. formulando due motivi;

resistevano con controricorso la Sviatur Carasco s.r.l. in liquidazione, e la Parco Vacanze Paradiso s. r. l.;

il pubblico ministero formulava conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

parte ricorrente, con atto depositato il 19 luglio 2018, ha rinunciato al ricorso, con accettazione in pari data, a spese compensate, da parte dei contro ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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