Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30621 del 20/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30621 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 18659-2012 proposto da:
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI – GE.SE .PU.

– S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3785

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 20/12/2017

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. c.f. 00410080584;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5703/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2011 R.G.N.
11572/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso
udito l’Avvocato FABRIZIO PROIETTI;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

R.G. 18659/2012

FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.5703/2011 la Corte d’Appello di Roma rigettava il
gravame proposto da Gestione Servizi Pubblici GE.SE.PU. S.p.A. avverso

a cartella esattoriale emessa a favore dell’Inps, notificata il 12.3.2008,
per euro 462.478,13, a titolo di contributi previdenziali e somme
aggiuntive.
A sostegno della pronuncia la Corte sosteneva l’infondatezza dei motivi di
appello posto che i rilievi formali, ivi compreso quello riferito alla nullità
insanabile della cartella per omessa notifica di qualsivoglia verbale di
accertamento, andavano ritenuti assorbiti per la tardiva proposizione della
opposizione; il motivo relativo all’eccezione di prescrizione, oltre ad essere
generico, era infondato alla luce dell’interruzione ritualmente effettuata
dall’INPS in forza di lettera di diffida dell’aprile 2007; il motivo
concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori era inammissibile
non essendo stata contestata la tardività delle stesse istanze, peraltro
sicuramente tardive; la censura riferita all’onere della prova in materia di
obbligo contributivo era irrilevante in quanto nel ricorso introduttivo non
erano stati proposti rilievi attinenti al merito della pretesa; il motivo
riguardante l’erronea valutazione delle sentenze della commissione
tributaria prodotte era inammissibile difettando di specificità ed in ogni
caso era tardivo perché il ricorso in opposizione non conteneva rilievi in
ordine al merito.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gestione Servizi
Pubblici GE.SE.PU. S.p.a. con nove motivi di censura illustrati da
memoria. Resiste l’Inps con controricorso. Equitalia Gerit S.p.A. è rimasta
intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 numero 3 c.p.c. – dell’articolo 25 decreto legislativo numero

la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la sua opposizione

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46/1999 nonché dell’articolo 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla formulata
eccezione di decadenza; posto che i giudici di merito, tanto in primo che
in secondo grado, non si erano minimamente pronunciati sull’eccezione in
questione ritualmente proposta; immotivatamente trascurando che
l’iscrizione a ruolo dei contributi in questione, relativi agli anni dal 2002 al
2005, fosse avvenuta oltre il termine di cui all’art. 25 ovvero oltre il 31
dicembre dell’anno successivo alla data dell’accertamento (31 novembre

Finanza); nel caso in esame il ruolo era stato infatti reso esecutivo in data
20 dicembre 2007, e quindi oltre il termine decadenziale previsto dalla
legge.
1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto perché la
censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., e
quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c.,
n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in
quanto tale ultima censura presuppone che il giudice del merito abbia
preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo
giuridicamente non corretto. Solo la corretta deduzione della doglianza
come violazione di una norma processuale può consentire al giudice di
legittimità l’esame degli atti del giudizio al fine di verificare la effettiva
deduzione come motivo di appello della censura la cui mancata
considerazione da parte del giudice di secondo grado è dedotta come
motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 24/02/2004, n.
3646; 23/01/2004, n. 1170; Cass. 17/10/2003, n. 15555; Cass.
15/07/2003, n. 11034; Cass. 18/06/2003, n. 9707; Cass.17/01/2003, n.
604). Nella fattispecie, invece, la ricorrente ha proposto il ricorso
esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, con
conseguente ragione di inammissibilità del motivo.
1.2. – In ogni caso la doglianza è anche infondata nel merito. A tal fine va
considerato che la decadenza prevista dall’art. 25 d.leg. 26 febbraio 1999
n. 46 era riferita “ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1° luglio 1999” (ai sensi degli art.

2005, assumendo come tale quella di notifica del verbale della Guardia di

R.G. 18659/2012

36, 6° comma, e 39). Successivi interventi normativi di proroga hanno
fatto slittare la data di efficacia della norma al 31 dicembre 2012 (art. 4,
25° comma, I. 24 dicembre 2003 n. 350; art. 38, 12° comma, d.l. 11
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in I. 30 luglio 2010 n.
122); l’art. 38 cit. ha infatti stabilito che “le disposizioni contenute
nell’articolo 25 d.leg. 26 febbraio 1999 n. 46, non si applicano,
limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31

successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall’ente creditore”. Nel
caso in esame si tratta di accertamento notificato 31 novembre 2005
successivamente alla suddetta data; talchè la decadenza non poteva
operare.
2.-

Col secondo motivo il ricorso deduce la violazione e la falsa

applicazionei ex articolo 360 numero tre c.p.c. / della legge n. 335 del 1995,
articolo 3, comma 9 e 10 in combinato disposto con l’articolo 2943 comma
3 c.c. e con l’articolo 2697 c.c.. Intervenuta prescrizione dei crediti
azionati. Inidoneità della nota dell’Inps del 19 aprile 2007 ad interrompere
il corso della prescrizione.
3.- Col terzo motivo viene dedotta la violazione falsa applicazione – ex
articolo 360 numero tre c.p.c. – della legge 335 del 1995, articolo 3,
commi 9 e 10, in combinato disposto con l’articolo 2943 comma 3 c.c. e
con gli artt. da 1362 a 1371 c.c. Intervenuta prescrizione dei crediti
azionati. Errata interpretazione del contenuto negoziale della nota
dell’Inps del 19 aprile 2007. Inidoneità della stessa ad interrompere il
corso della prescrizione.
4. Col quarto motivo si deduce la motivazione insufficiente, contraddittoria
circa un fatto controverso decisivo del giudizio articolo 360 numero cinque
c.p.c. in ordine al contenuto della diffida dell’Inps del 19 aprile 2007 e
della sua idoneità ad interrompere il corso della prescrizione.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, attenendo all’eccezione di
prescrizione del credito dell’INPS, possono essere esaminati
unitariamente. Ad illustrazione delle censure, sollevate con i medesimi
motivi, si sostiene che la nota dell’INPS del 19 aprile 1007, non potesse

dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati

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costituire idoneo atto di messa in mora in quanto non richiamava il
rapporto contributivo, non specificava le singole posizioni lavorative, non
menzionava in maniera intelligibile le singole asserite violazioni
contributive, non indicava neppure i distinti importi ed i titoli della pretesa
creditoria; tutti elementi non desumibili dal richiamato verbale della
Guardia di Finanza che pacificamente non faceva menzione di
contribuzione previdenziale alcuna. Inoltre, a fronte dell’eccezione di

esso incombente di provare la sussistenza di un valido atto interruttivo del
termine. La diffida in questione non soddisfaceva neppure i requisiti
minimi previsti dalla prassi dell’Inps (circolare numero 31 del 2012;
numero 55 del 2000; numero 18 del 1996). La sentenza impugnata
violava pure le richiamate regole di ermeneutica negoziale. Ed era
gravemente illogica sotto il profilo motivazionale avendo dato rilievo a
fatti decisivi, ma assenti nel documento in questione.
I motivi in esame sono tutti inammissibili e comunque infondati. Nella
sentenza d’appello si afferma al riguardo che l’appellante non avesse
reiterato con precisione in fase di gravame l’eccezione di prescrizione non
articolandola in uno specifico motivo di appello; ed inoltre che in primo
grado la società non avesse indicato la durata della prescrizione e la
-no
decorrenza. A fronte di tali distinte ratio decidendi (mancanza di
specificità del motivo di appello e genericità della eccezione di prescrizione
per come già sollevata in primo grado) il ricorrente avrebbe dovuto
impugnare la sentenza con apposite censure (oltre a indicare il motivo
dell’appello e trascrivere l’eccezione di prescrizione); in mancanza delle
quali i motivi di ricorso afferenti alla prescrizione sono inammissibili per
essersi formato il giudicato interno sulla questione relativa alla genericità
della stessa eccezione ed alla mancanza di specificità del motivo di
appello. D’altra parte nella stessa parte del ricorso in cui si richiamano i
motivi dell’appello, risulta che l’eccezione sollevata in fase di gravame,
riguardasse l’esistenza di un valido atto interruttivo del termine
prescrizionale quinquennale riferito a periodi contributivi anteriori al
12/3/2003; laddove in questo giudizio si discute dell’idoneità della lettera
di diffida in relazione alla totalità del credito dell’INPS.

prescrizione avanzata in ricorso, l’INPS non aveva assolto l’onere su di

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5. Col quinto motivo il ricorso denuncia la violazione falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c. – dell’articolo 2697 c.c. in combinato
disposto con l’articolo 112 c.p.c.; nonché – ex articolo 360 numero 5
c.p.c. – l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto
controverso decisivo per il giudizio, e ciò in quanto nessuno dei giudici di
merito aveva ritenuto di dover prendere posizione sulla eccezione relativa
alla mancata prova della notifica dei modelli DM10/V, unici atti nei quali

della partite contributive asseritamente omesse.
Il motivo è inammissibile sia perché l’omessa pronuncia deve essere fatta
valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della
sentenza e del procedimento), e non come violazione o falsa applicazione
di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed a maggior ragione
come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo
quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti
rilevanti ai fini della decisione della controversia). Sia perché la censura
non illustra comunque la rilevanza del motivo alla luce della tesi esposta
nella sentenza impugnata secondo cui col ricorso introduttivo non erano
stati proposti rilievi attinenti al merito della pretesa contributiva.
6.- Con il sesto motivo il ricorso denuncia, in relazione all’articolo 360
numero 3 c.p.c., violazione falsa applicazione degli articoli 20, 23, comma
3, 27 del decreto legislativo 276/2003, mancato rilievo dell’effetto
liberatorio del coobligato; violazione dell’articolo 1292 c.p.c. nonché
omessa insufficiente contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto
controverso decisivo, con riferimento all’articolo 360 numero 5 c.p.c.
atteso che vertendosi, in base al verbale della guardia di Finanza
30.11.2005 in materia di somministrazione irregolare, nessun
provvedimento di riqualificazione dei rapporti di lavoro era stato mai
notificato alla ricorrente ed inoltre andava tenuto conto del pagamento del
coobligato ed accertato perciò preliminarmente in quale misura la
cooperativa si fosse mostrata inadempiente all’obbligo contributivo.
Il sesto motivo è parimenti inammissibile, a fronte del contenuto della
sentenza d’appello la quale sostiene che nel ricorso in opposizione non
fossero stati proposti rilievi attinenti al merito della pretesa. Il ricorrente

avrebbe potuto prendersi cognizione dei valori, dei titoli e degli importi

R.G. 18659/2012

avrebbe dovuto impugnare la sentenza d’appello per violazione dell’art.
112 ex art. 360 n.4 c.p.c. deducendo di aver tempestivamente proposto
le medesime questioni nei precedenti gradi di giudizio.
7.-

Il settimo motivo lamenta l’omessa insufficiente contraddittoria

motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio ex articolo 360
numero 5 c.p.c.. Mancata pronuncia sulla domanda volta ad accertare

aggiuntive.
Il motivo è inammissibile per mancata impugnazione ex articolo 360 n. 4;
Inoltre nella parte del ricorso che riproduce le doglianze sollevate in primo
grado si evince che con riferimento alle somme aggiuntive il ricorrente
avesse sostenuto soltanto la prescrizione parziale e non la mancata
specificazione dei criteri di computo o la loro erroneità o l’erronea
determinazione dell’importo delle somme aggiuntive.
8.-

Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia l’omessa insufficiente

contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio
ex articolo 360 n. 5 c.p.c.;LL_a re_
vanza del giuOica-fo sugli atti impositivii
presuppo-sti;1 lamenta in proposito la ricorrente che, nonostante la
produzione, già in primo grado, di quattro fondamentali decisioni adottate
dai giudici tributari – rispetto agli avvisi di accertamento che trovavano la
loro fonte nel processo verbale della guardia di finanza del 30.11.2005 la Corte d’appello abbia affermato che la ricorrente non avesse reiterato
alcuna deduzione specifica al riguardo e non avesse precisato in che modo
l’accertamento tributario incidesse sul merito dell’obbligo contributivo.
Il motivo è infondato, atteso che non risulta in alcun modo dimostrato che
il ricorrente abbia contestato già in primo grado il credito contributivo,
anche in relazione al suo comprovato collegamento con l’accertamento
negativo del credito tributario di cui alle citate sentenze. Al contrario,
come più volte affermato, la sentenza impugnata ha escluso che il ricorso
in opposizione alla cartella contenesse una qualsivoglia contestazione nel
merito. D’altra parte solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. la società
ricorrente ha chiarito, per la prima volta, che il supposto collegamento tra
le due vicende fosse da intendere riferito alla non iscrivibilità a ruolo della

l’esattezza dei criteri di determinazione delle così dette somme

R.G. 18659/2012

pretesa contributiva in pendenza dei giudizi di opposizione agli avvisi di
accertamento di natura tributaria, ai sensi dell’art.24, comma 3 del
dIgs.46/1999; questione della quale l’impugnata sentenza non parla
affatto.
9.- Con il nono motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione, ex
articolo 360 numero 3 c.p.c., della legge numero 335/95, articolo 3

numero 276/2003, art. 102 c.p.c., art. 2943 comma 3 c.c., art. 24
Costituzione. Necessità di redazione di appositi verbali da notificare sia ai
soggetti asseritamente violatori di norme imperative in materia di
somministrazione di lavoro. Rivenienza di differenziali contributivi da
operazioni (ri)qualificatorie di rapporti di lavoro e di attribuzione della
relativa titolarità in capo soggetti diversi da quelli formali. Preclusione
artificiosa ed iniqua dell’accesso alla prova del pagamento del debito da
parte del terzo (cooperativa il Picchio Lavoratore ed altri). Mancata
integrazione del contraddittorio. Violazione del principio in materia
assolutoria del ne bis in idem. Violazione del principio costituzionale del
diritto alla difesa violazione del principio di prossimità della prova.
Violazione del principio di parità delle armi del processo civile nonché:
omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio con riferimento all’articolo 360 numero
5 c.p.c.
A contenuto della doglianza il ricorrente ha dedotto la violazione del
contraddittorio per non essere stata accolta la propria istanza di
integrazione con la società cooperativa il Picchio Lavoratore a r.I.; e che
con ogni probabilità i due soggetti protagonisti della controversia avessero
pagato due volte la stessa partita, senza essersi mai visti notificare alcun
verbale ai sensi dell’art.3, comma 20 della I. 335/1995.
Il motivo è inammissibile posto che il ricorrente deduce una pluralità di
questioni di merito che risultano contraddistinte da assoluta novità
rispetto a quanto emerge dalla sentenza impugnata e che pertanto non
sono deducibili per la prima nel ricorso per cassazione. Inoltre, quanto alla
questione di nullità insanabile della cartella per omessa notifica del
verbale di accertamento, la stessa doglianza era stata disattesa nella

comma 20, in correlazione con: gli articoli 2697 c.c., decreto legislativo

R.G. 18659/2012

sentenza impugnata perchè ritenuta assorbita per tardiva notifica
dell’opposizione; e la medesima statuizione non risulta oggetto di uno
specifico motivo di censura.
10. In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure esposte
nei motivi di ricorso il quale va pertanto rigettato. Le spese del giudizio
seguono la soccombenza come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in complessive C 7200 di cui C 7000 per
compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2017.

P. Q. M.

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