Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30620 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5650/2017 proposto da:

NEW FOODS INDUSTRY SPA, in persona del Presidente e Legale

Rappresentante N.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CONDOTTI, 91, presso lo studio dell’avvocato LUCA ALBANESE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO FORTE

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAS MUTUA, già RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD Rappresentanza generale

e direzione per l’Italia in persona del suo Dirigente e procuratore

speciale Dott. G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO

MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

IANNACCONE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11241/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La F.lli S. s.p.a. conveniva in giudizio la New Foods Industry s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della presenza del colorante Sudan I nel peperoncino rosso acquistato dalla stessa, esponendo che la suddetta sostanza, rinvenuta a seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, era stata ritenuta cancerogena e dichiarata inutilizzabile nelle sostanze alimentari ad opera della normativa comunitaria, costringendo la deducente, dopo aver subito sequestri, al ritiro dei prodotti posti in commercio nei mercati Europei e confezionati avvalendosi della materia prima in parola.

La convenuta resisteva, per quanto qui ancora rileva, unitamente alla RSA Sun Insurance Office LTD, chiamata in manleva.

Il tribunale rigettava la domanda, affermando l’inesistenza, all’epoca dei fatti, di metodi di rilevamento del Sudan I negli alimenti, e l’imprevedibilità della contaminazione.

La corte di appello, rinnovando con esiti diversi la consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure, accoglieva invece la pretesa, osservando che avrebbe comunque potuto rilevarsi che nel prodotto venduto era presente una sostanza diversa da quella che avrebbe dovuto esserci. Di conseguenza, condannava la New Foods Industry al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio, e la RSA a tenere indenne la garantita nei limiti della copertura assicurativa.

La New Foods Industry e la RSA proponevano ricorso in sede di legittimità, e questa Corte cassava la decisione limitatamente al rapporto di garanzia, rilevando che era stato violato l’art. 1227 c.c., escludendo erroneamente la sussistenza, a carico dell’acquirente della materia prima poi commercializzata, di un obbligo di controllo che, invece, avrebbe potuto evitare o ridurre i danni registrati.

Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale accertava quindi i danni che l’adempimento del menzionato obbligo di diligenza avrebbe impedito, e condannava la New Foods Industry alla restituzione, in favore dell’ente assicurativo, delle somme corrispondenti alla parte di quei danni evitabili che, nella precedente fase di merito, erano stati ritenuti coperti dalla garanzia e, dunque, oggetto dell’obbligazione di rimborso.

Avverso quest’ultima decisione ricorre per cassazione la New Foods Industry formulando un motivo.

Resiste con controricorso la Itas Mutua, già RSA Sun Insurance Office LTD.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dall’ammissione, documentata da uno scritto della stessa New Foods Industry, prodotto dalla F.lli S. in primo grado e confermato da un testimone in quel giudizio, con cui si dava atto dell’assenza di coloranti artificiali nel prodotto compravenduto, tra cui era annoverabile il Sudan I, che non era stato oggetto di specifica menzione perchè, prima dell’allerta comunitaria del 2003, era sconosciuto dagli operatori del settore e, perciò, trascurato dagli organi di controllo, anche a causa della mancanza di un metodo ufficiale e scientificamente validato per la sua ricerca analitica.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il primo profilo di inammissibilità afferisce alla mancata trascrizione del documento richiamato nella censura, in violazione del requisito di autosufficienza e quindi specificità della stessa.

Il secondo profilo attiene alla complessiva finalità di elusione, sottesa al motivo, del vincolo proprio del giudizio di rinvio.

Questa Corte, con la statuizione cassatoria in questione, aveva stabilito che l’oggetto del giudizio consisteva nel verificare se l’acquirente dell’alimento adulterato, operatore professionale e produttore, mediante l’utilizzazione del componente acquistato, della sostanza alimentare finale destinata al consumo umano, avesse un onere di diligenza che gli imponesse di effettuare, a sua volta, controlli a campione volti a escludere la presenza dell’additivo nella spezia acquistata prima del suo impiego nel prodotto finale.

Era stato quindi rilevato che a quel quesito il giudice d’appello aveva dato una risposta negativa, sia richiamando la disciplina della vendita (sarebbe stato New Foods il soggetto tenuto a garantire la bontà di quanto forniva), sia sul rilievo che una corresponsabilità della F.lli S. sarebbe stata configurabile esclusivamente nei confronti del consumatore.

Questa Corte chiariva che si trattava di conclusione che non teneva conto di “tre elementi essenziali:

– del fatto che gli accorgimenti diretti ad elidere, in quanto possibile, le conseguenze negative della mancanza di qualità essenziali nelle cose consegnategli sono riconducibili al dovere di cooperazione che ciascun contraente è tenuto a rispettare nell’interesse comune per la corretta esecuzione del contratto, dall’art. 1227 c.c., comma 2, sorgendo, appunto, l’onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l’aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore;

– della circostanza che si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 c.c., secondo comma, quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici;

– infine, del rilievo che, particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, proprio la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del produttore nei confronti del consumatore finale avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello: (a) per un verso, a ritenere configurabile un onere di diligenza della F.lli S. traducentesi nel controllo di genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi usato su scala industriale, anche se da altri acquistato, senza che detta società potesse fare esclusivo affidamento sull’osservanza dell’obbligo del rivenditore di fornire un prodotto non adulterato nè contraffatto, a meno che avesse ricevuto, prima dell’impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era stato utilizzato; (b) per l’altro verso, ad escludere la traslazione sul rivenditore New Foods dell’intero danno, senza previamente valutare l’incidenza di questo onere di diligenza, e del conseguente dovere di cooperazione, sull’entità (o sulla stessa addebitabilità a New Foods) di talune voci di danno che sono state risarcite per l’intero (costi di produzione, distribuzione e ritiro del prodotto in cui è presente il peperoncino oggetto della fornitura; lesione dell’immagine)”.

Ora, l’odierna ricorrente sostiene, in buona sostanza, che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare che l’acquirente della materia prima aveva appunto ricevuto l’assicurazione sul mancato utilizzo del Sudan I quale colorante.

Ma, così ragionando, travisa evidentemente l’inciso di questa Corte sul punto, posto che non si deduce fosse stata data la “precisa e circostanziata garanzia” in parola, concernente, come specificato, la sostanza denominata Sudan I e risultata cancerogena, bensì solo, in tesi, la generica assicurazione dell’assenza di coloranti artificiali.

Ne deriva, evidentemente, che la ricorrente mira a superare i limiti del giudizio di rinvio e, al contempo, a ottenere, al di fuori di quelli, una rinnovazione del giudizio in fatto.

Dal che consegue l’anticipata inammissibilità.

3. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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