Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30620 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30620 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 12353-2012 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F.
80224030587, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente contro
2017
3774

VACCA GIULIA ASSUNTA, domiciliata in ROMA PIAZZA
DELLA CORTE SUPREMA DI

CAVOUR presso LA CANCELLERIA
rappresntti.-3

e

ditea

dnYl’avvocato

GIUSEPPE ANDREOZZI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 594/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 09/01/2012 R.G.N.

638/2010.

Camera di consiglio del 28.9.2017 n.33 del ruolo
RG n.12353/12
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. 12353/2012

che con sentenza in data 9.1.2012, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata accolta la
domanda proposta da Giulia Assunta Vacca, diretta ad ottehere l’inquadramento nel
profilo professionale di amministrativo, Area funzionale C, posizione economica 2 con
decorrenza giuridica ed economica dal 29.3.2004, con conseguente condanna del
Ministero del lavoro, della salute ‘e delle politiche sociali alla ricostruzione della carriera
della ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, degli arretrati e delle relative
differenze retributive spettanti in ragione della operata ricostruzione, oltre accessori
dovuti per legge, con ogni conseguenza sotto il profilo contributivo, nonché al
rimborso delle spese di viaggio per l’accesso alla documentazione amministrativa
relativa alla procedura di riqualificazione;

che avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha
resistito Giulia Assunta Vacca con controricórso;

CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. , in combinato disposto con l’allegato A del
contratto integrativo nazionale di lavoro 25.10.2000 recante alla lettera C i requisiti
richiesti per l’accesso all’area funzionale C – Posizione economica C2 – Profilo 7 Funzionario Amministrativo per il personale in servizio presso il Ministero del Lavoro in
relazione all’art. 360 comma 1 , n. 3 c.p.c.
Precisa il ricorrente di aver escluso la Vacca dalla procedura di riqualificazione, in
quanto, pur avendo la medesima lavorato in posizione economica Cl, alla data della
domanda non apparteneva formalmente al profilo di collaboratore amministrativo

RILEVATO

(requisito inderogabile di ammissione previsto dal bando, all’art.2) bensì al diverso
profilo di collaboratore dell’Ispettorato del lavoro;
2.

con il secondo motivo di ricorso, il Ministero denuncia l’insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia , in relazione
all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. In particolare, il ricorrente ritiene illogica la
parificazione, emergente dalla sentenza impugnata, della rinuncia al profilo di
collaboratore dell’ispettorato da parte della lavoratrice e l’ appartenenza al profilo

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della
motivazione sulla sussistenza dell’anzianità di servizio della durata di quattro anni nel
profilo professionale di collaboratore amministrativo indicato nell’art. 2, lettera b del
bando;
1.1., 2.1. e 3.1. I tre motivi di ricorso sono inidonei ad incidere sulla “ratio decidendi”
su cui si basa la sentenza impugnata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr., ex plurimis, Cass. n.
3386 del 2011), con il ricorso per cassazione deve essere contestata specificamente la
“ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata.
Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la decisione di accoglimento della
domanda del giudice di primo grado, ritenendo che la Vacca fosse in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal bando, compreso il requisito dell’appartenenza al profilo
professionale di collaboratore amministrativo Cl, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, in quanto, in applicazione della Circolare ministeriale
n. 8 del 27.1.2000, la lavoratrice aveva manifestato, in data 23.3.2000, la propria
volontà di rinunciare, con parere favorevole del capo dell’Ufficio, alla qualifica ispettiva
in precedenza rivestita, provvedendo alla restituzione del tesserino ispettivo.
La Corte territoriale ha sottolineato che, in virtù della predetta circolare, emanata
proprio allo scopo di risolvere definitivamente la situazione in cui si erano trovati
numerosi dipendenti, che, come la Vacca, erano formalmente inquadrati nel profilo
ispettivo, pur essendo assegnati allo svolgimento di mansioni amministrative, la
lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata nel profilo di collaboratore
amministrativo sin dalla data della rinuncia, sicchè non avrebbe potuto essere esclusa
dalla partecipazione al processo di riqualificazione per carenza di tale requisito.
Questa “ratio decidendi” non è stata idoneamente censurata dal ricorrente, che non ha
tenuto conto della interpretazione della circolare contenuta nella pronuncia della Corte
territoriale, secondo la quale alla rinuncia alla qualifica ispettiva consegue l’obbligo
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professionale di collaboratore amministrativo;

dell’Amministrazione di procedere al reinquadramento del prestatore di lavoro nel
profilo di collaboratore amministrativo, ricorrendo tutti i presupposti sostanziali di
accesso a tale profilo.
Il terzo motivo, poi, è inammissibile, in quanto formula una questione giuridica
implicante un accertamento in fatto non trattata nella sentenza impugnata, sicchè il
ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione
dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del

veridicità di tale asserzione. In assenza di tali indicazioni, il motivo deve dichiararsi
inammissibile per novità della censura (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 8206 del 2016);
4. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali al 15%.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28.9.2017

precedente giudizio fosse stata dedotta, onde dare modo alla Corte di controllare la

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