Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3062 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3062 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Indennità espropio
Rinvio P.U. Sez
6°/5a.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
BARONE GIORGIO residente a Matino,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.268/23/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione di Lecce n. 23, in data
13.05.2010, depositata il 24 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Data pubblicazione: 11/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27701/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza

Staccata di Lecce n.23, il 13.05.2010 e DEPOSITATA il
24.09.2010.
Con tale decisione,

la Commissione ha respinto

l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato quella
primo grado, che aveva riconosciuto dovuto il chiesto
rimborso della ritenuta IRPEF, operata sulla indennità
corrisposta, all’esito di procedura espropriativa.
La ricorrente Agenzia affida l’impugnazione ad un
mezzo, con cui censura l’impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione dell’art.11 della Legge
n.413/1991.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)La questione posta dall’unico mezzo va esaminata
tenendo conto del principio, espressione di un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
” In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo
fiscale di cui all’art.11, comma 5 ° , della legge 30
dicembre 1991 n.413, è sufficiente che la percezione
della

somma,

che

realizzi

una plusvalenza,

in

dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta
2

n.268/23/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Bari Sezione

dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla
rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto
precedentemente, ed in particolare prima dell’i gennaio
1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui al

plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore
della legge n.413 del 1991, assoggettandole a
tassazione a condizione che nel triennio successivo al
31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte
della plusvalenza, sia la percezione della somma”(Cass.
n.5477/2004, n.7449/2003, n.8719/2003, n.8719/2002, n.
2490/2005, n. 10811/2010, n.14362/2011).
I Giudici di appello, decidendo nei termini citati,
sembra abbiano fatto malgoverno del quadro normativo di
riferimento e del trascritto principio.
4) Posta la realtà fattuale, si ritiene, quindi, che la
causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai
sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base del trascritto principio, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che la questione posta dal ricorso di che
3

comma nono del citato art.11, concerne soltanto le

trattasi, giustifica l’approfondimento in pubblica
udienza e non consente la definizione del ricorso in
questa sede, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc;
Considerato, quindi, che la causa va rinviata a nuovo

udienza in questa Sezione Sesta-Quinta;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la successiva
fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Presidente

ruolo, per la relativa calendarizzazione in pubblica

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