Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3062 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6490/2014 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,

LORELLA FRASCONA, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

L’ASTROLABIO S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO VANNUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/09/2013 r.g.n. 936/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione proposta da L’astrolabio scarl avverso l’iscrizione a ruolo relativa a cartella esattoriale con cui la società concessionaria della riscossione della provincia di Livorno aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.617,14 a titolo di omesso pagamento di premi INAIL e relative sanzioni.

2. La Corte territoriale confermava la decadenza dell’INAIL dall’iscrizione a ruolo già ritenuta dal Tribunale, argomentando che il provvedimento da cui far decorrere il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, andasse identificato nel verbale di accertamento ispettivo del novembre 2008, e non nel successivo certificato di variazione del 6 aprile 2009, riepilogativo di quanto già accertato con il predetto verbale, mentre l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 25 ottobre del 2010. Riteneva poi che la disposizione di cui alla L. n. 122 del 2010, art. 38, comma 12, che ha apportato una deroga temporale al regime generale in tema di decadenza, fosse applicabile solo ai contributi Inps e non ai premi Inail.

3. Per la cassazione della sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato a 3 motivi, cui L’astrolabio scarl ha resistito con controricorso.

4. L’Inail ha depositato anche memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. come primo motivo di ricorso l’istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 1 e dell’art. 36 comma 6, modificato della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25 e del D.Lgs. n. 46 del 1999. Sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, il provvedimento definitivo da considerare ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui del D.Lgs. n. 46 del 1999, citato art. 25, comma 1, lett. B, non possa essere individuato nel verbale di accertamento ispettivo del 14.11.2008, ma nella richiesta di pagamento inviata alla ditta con il certificato di variazione, notificata in data 28.4.2009, in cui l’istituto aveva liquidato il proprio credito sulla base, appunto, dell’accertamento ispettivo effettuato, certificato nel quale era indicata la data del 18/5/2009 come termine per il pagamento dei premi.

6. Come secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, relazione al disposto del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 12, conv. in L. n. 122 del 2010. Il motivo attinge la decisione della Corte d’appello là dove ha ritenuto non applicabili all’Inail le disposizioni del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12.

7. Come terzo motivo lamenta la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e sostiene che i giudici di merito, limitandosi a dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, abbiano omesso di esaminare il merito della pretesa e quindi di procedere a quanto richiesto dall’INAIL nella memoria di costituzione.

8. Il secondo motivo, che può essere esaminato per primo in quanto preliminare ed assorbente, è fondato.

9. Questa Corte ha affrontato le questioni trattate con il recente arresto n. 5963 del 12/03/2018, cui occorre dare continuità.

10. Si richiama quindi la motivazione ivi resa, nella quale si è in primo luogo premesso che in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi e previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:

a. l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda per il recupero dei crediti, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie;

b. coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;

c. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all’art. 24 Cost., di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.

11. Si è poi aggiunto che l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 e poi più volte ulteriormente dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 e dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione per i “contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004”.

12. Su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra P1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore”.

13. Nel richiamato arresto n. 5963 del 12/03/2018 si è anche in proposito chiarito che l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, è stato quello di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla L. n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio.

14. Il legislatore ha quindi ulteriormente inciso sulla decadenza dall’iscrizione a ruolo, con norma che realizza la sua portata per tutte le ipotesi alle quali inizialmente si applicava, e dunque anche con riferimento ai premi Inail, com’è confermato dal fatto che non vi è limitazione in relazione all’oggetto degli “accertamenti” e che la disposizione trova collocazione nell’ambito di una normativa dettata in materia tributaria, non limitata specificamente alla previdenza gestita dall’Inps.

15. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. In conclusione, la nuova disposizione si pone in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta.

16. Inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010.

17. In definitiva, come chiarito nell’arresto sopra richiamato, tale norma ha, in sostanza, neutralizzato gli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva con verbale notificato nel 2008 ed iscritta a ruolo nell’anno 2010.

18. La natura processuale della decadenza, inoltre, priva di significato un’ eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell’efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata.

19. Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento al secondo motivo, assorbiti gli altri motivi, e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione perchè, alla luce al principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare le spese anche di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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