Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3062 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

QUALITY SERVICE SYSTEMS SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona

del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 240, presso lo studio dell’avvocato

BELLONI ARIANNA, rappresentata e difesa dagli avvocati CENSONI PAOLO

FELICE e FABBRI PAOLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO QUALITY SERVICE SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41,

presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZOCCHI PAOLA, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA – appartenente al Gruppo Bancario UniCredit e

soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di

UniCredit Società per Azioni, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avv. PAGLIARI

MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. ROBERTO

ROCCARI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13.3.09, depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Arianna Belloni (per delega avv.

Paolo Felice Censoni) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente (UniCredit Banca SpA) l’Avvocato Carlo

Borromeo (per delega avv. Massimo Pagliari) che si riporta ai motivi

del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– Che è stata depositata in cancelleria il la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con sentenza emessa nell’ottobre 2003 il Tribunale di Forlì dichiarava il fallimento della QUALITY SERVICE SYSTEMS s.r.l. in liquidazione, su ricorso della UNICREDITBANCA s.p.a..

La successivo opposizione era respinta dal medesimo tribunale con sentenza 3 marzo 2007.

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 27 luglio 2000.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la QUALITY SERVICE SYSTEMS s.r.l. in liquidazione, deducendo:

1) la violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. nella ritenuta validità della notificazione, eseguita con il rito degli irreperibili, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., senza che venisse prioritariamente tentata la notifica presso la sede della persona giuridica, nè presso la residenza del suo legale rappresentante indicato nell’atto;

2) la carenza di motivazione circa le ragioni della presunto, irreperibilità, volontaria o colpevole, del legale rappresentante della società;

3) la contraddittorietà della motivazione circa la predetta circostanza della presunta irreperibilità, volontaria o colpevole, del legale rappresentante la società fallita.

Resistevano con controricorso sia la curatela del fallimento QUALITY SERVICE SYSTEMS s.r.l. in liquidazione, sia la creditrice ricorrente Uncredit Banca s.p.a.

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia, prima facie, inammissibile.

Come correttamente richiamato in sentenza, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’esigenza di assicurare l’esercizio del diritto di difesa dell’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l’obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra tale diritto di difesa e l’esigenza di speditezza e operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorchè normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cassazione civile , sez. 1^, 7 gennaio 2008, n. 32).

Nella specie, è stato accertato che presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese, la QUALITY SERVICE SYSTEMS s.r.l, in liquidazione non era più reperibile, essendovisi insediata altra società.

Anche la notifica sussidiaria al legale rappresentante presso la sua residenza anagrafica aveva avuto esito negativo: e quindi sussistevano i presupposti per la notifica dell’avviso di convocazione in camera di consiglio con il rito degli irreperibili, ex art. 143 cod. proc. civ..

Al riguardo, si osserva che le particolari esigenze di urgenza del processo fallimentare consentono di ritenere accertata l’irreperibilità della società presso la sede risultante nel registro delle imprese anche in forza di relazione negativa di un atto di precetto notificato dalla creditrice istante in epoca temporalmente contigua all’apertura della istruttoria prefallimentare, da cui risultava non già la mera chiusura (che poteva anche essere occasionale o temporanea) della sede sociale, ma il positivo insediamento di altro soggetto: e dunque, un’immutazione della situazione di fatto da presumere fondatamente irreversibile.

Nè sussisteva l’obbligo di ricerche ulteriori dell’effettiva residenza del legale rappresentante, oltre la verifica documentale delle risultanze anagrafiche.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

– che la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

– che all’udienza del 20 Dicembre 2010, in camera di consiglio, il P.G. non ha mosso rilievi critici alla conferma della relazione ed i difensori della ricorrente e dell’Unicredit Banca s.p.a. si sono riportati ai propri scritti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.900,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge in favore dell’Unicredit Banca s.p.a. ed in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge in favore del fallimento Quality Service System s.r.l. in liquidazione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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