Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3062 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27851/2015 proposto da:

PLUVITEC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 3, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELLA TURINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO PASETTO;

– ricorrente –

contro

PASTIGLIE LEONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’Avvocato MARIO CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FABRIZIO GAIDANO;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

M.G.; FALLIMENTO (OMISSIS) SRL; CARIGE ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

PASTIGLIE LEONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’Avvocato MARIO CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FABRIZIO GAIDANO;

– ricorrente incidentale –

contro

PLUVITEC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 3, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELLA TURINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO PASETTO;

– controricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MONICA NEGRO, MARCO

FRANCO SCALVINI;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9,

presso lo studio dell’Avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ZANALDA;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

CARIGE ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MONICA NEGRO, MARCO

FRANCO SCALVINI;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (già CARIGE ASSICURAZIONI SPA), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocata FABIO ALBERICI, con domicilio eletto nel suo

studio in ROMA, VIA DELLE FORNACI 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 1/10/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con citazione notificata il 18 marzo 2010 Pastiglie Leone s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Torino M.G. e (OMISSIS) s.r.l., cui aveva rispettivamente affidato la progettazione/direzione e l’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del tetto di un proprio edificio, lamentando l’insorgenza di vizi e conseguenti infiltrazioni e chiedendone la condanna in solido al pagamento di quanto necessario per eliminarle, oltre al risarcimento del danno;

che il M. si costituì chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa Garige Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice per la responsabilità professionale, onde esserne in ipotesi manlevato;

che (OMISSIS) si costituì eccependo la prescrizione e la decadenza dell’attrice dall’azione di garanzia e chiamando in causa Pluvitec s.p.a., fornitrice dei materiali, sempre a fine di eventuale manleva;

che costituitesi le terze chiamate ed espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda ritenendo fondata l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia e condannò l’attrice al pagamento delle spese sostenute da convenuti e chiamate in causa;

che avverso la sentenza propose appello, con atto di citazione del 25 ottobre 2013, Pastiglie Leone, chiedendone l’integrale riforma, e le restanti parti si costituirono chiedendo il rigetto del gravame;

che la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’impugnazione quanto alla questione di prescrizione, ritenendo che la società committente fosse venuta a conoscenza dell’entità, della natura e delle cause delle infiltrazioni sin dal 23 gennaio 2009, quando aveva inviato a (OMISSIS) una diffida ad intervenire che richiamava gli accertamenti svolti da un tecnico di sua fiducia; rispetto a tale circostanza era ininfluente la successiva perizia acquisita alcuni mesi dopo, che non a caso richiamava i pregressi accertamenti limitandosi ad approfondirli; al momento della notifica della citazione, pertanto, era già perento il termine annuale di cui all’art. 1669 c.c., comma 2;

che la Corte accolse invece l’appello proposto in punto di spese, compensandole integralmente nei rapporti fra la committente e la terza Pluvitec, sul rilievo del fatto che la chiamata in causa di questa da parte di (OMISSIS) non dipendeva dalla domanda principale;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso Pluvitec sulla base di tre motivi;

che Pastiglie Leone ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi;

che M.G. ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello di Pastiglie Leone e fondato su un unico motivo;

che Pluvitec e il fallimento (OMISSIS) s.r.l. hanno depositato controricorso al primo ricorso incidentale; Amissima (già Carige) Assicurazioni ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale di M.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che hanno depositato memorie Pluvitec, Pastiglie Leone e il Fallimento (OMISSIS).

Considerato che è preliminare in ordine logico l’esame del ricorso incidentale di Pastiglie Leone;

che con il primo motivo la ricorrente incidentale Pastiglie Leone denunzia violazione degli artt. 1324-1362 c.c. e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello, nell’attribuire valore ricognitivo dei vizi alla propria missiva del 23 gennaio 2009, avrebbe violato il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., ed omesso di considerare un’altra prova da essa offerta, ovvero la successiva perizia dalla quale emergevano con chiarezza la natura e l’origine dei vizi;

che il motivo è inammissibile;

che sotto il primo profilo, infatti, la ricorrente incidentale non precisa in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dal canone ermeneutico che assume violato, proponendo in realtà una diversa interpretazione del contenuto del proprio scritto; ed allo stesso modo, per il restante profilo, invoca una diversa valutazione di risultanze istruttorie invece compiutamente scrutinate dal giudice d’appello;

che con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi della mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, di documenti da lei prodotti in relazione alla conoscenza dei vizi;

che il motivo è inammissibile in forza del disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in relazione al quarto, non essendovi spazio per dedurre una violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè la sentenza d’appello sia, come nella specie, confermativa della decisione di primo grado;

che con il terzo motivo è infine denunziata violazione dell’art. 1669 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta conoscenza dei vizi da parte sua; la ricorrente, in particolare, richiama le pronunce che impongono a tal fine la manifestazione della gravità dei difetti e la piena comprensione del fenomeno e delle sue cause, sostenendo che al riguardo la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare elementi fattuali che evidenziavano come al momento della diffida i vizi accertati fossero ben più modesti ed incerti di quanto successivamente emerso;

che la censura è anzitutto inammissibile, per le ragioni già esposte, nella parte in ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo;

che essa è infondata per il resto, poichè la sentenza d’appello, nel ritenere tardiva la denunzia dei vizi rispetto alla loro conoscenza, si è attenuta ai criteri più volte affermati da questa Corte, secondo cui è necessario che sussista una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (cfr. ad es. Cass. n. 3040/2015; Cass. n. 7612/1999), e rispetto a tale decisione la ricorrente propone una diversa valutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede;

che, passando ad esaminare il ricorso principale, con il primo motivo Pluvitec denunzia violazione dll’art. 91 c.p.c. e artt. 1490 c.c. e segg., nonchè nullità della sentenza, in relazione alla compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello sul rilievo della mancanza di rapporto causale fra la domanda principale della committente e la chiamata in garanzia svolta dall’appaltatrice;

che il motivo è fondato;

che costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Cass. n. 7431/2012; n. 12301/2005) quello secondo cui, attesa la lata accezione del termine soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi da questo sostenute e poi risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico del chiamante qualora la sua iniziativa si riveli palesemente arbitraria;

che tale ultima non è l’ipotesi di specie, ove la chiamata in causa di Pluvitec – fornitrice dei materiali – da parte dell’appaltatrice (OMISSIS) va ricondotta al fatto che la denunzia dei vizi da parte della committente si fondava anche sull’impiego di materiali (membrane impermeabili) di qualità mediocre;

che la ritenta fondatezza del primo motivo di ricorso principale rende superflua la disamina dei restanti motivi del medesimo ricorso, sempre attinenti alla pronuncia sulle spese;

che la complessiva ritenuta manifesta infondatezza del ricorso incidentale di Pastiglie Leone rende superfluo l’esame del ricorso incidentale del M., condizionato all’accoglimento del primo;

che, pertanto, il ricorso principale di Pluvitec è accolto, quello incidentale di Pastiglie Leone è rigettato e quello incidentale condizionato di M. assorbito;

che, per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata nella parte in cui elimina la condanna, disposta dal Tribunale, della s.r.l. Pastiglie Leone a rimborsare alla Pluvitec le spese processuali;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il ripristino della condanna alle spese disposta dal Tribunale e con la condanna della Pastiglie Leone al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Pluvitec nel grado di appello, liquidate in complessivi Euro 6.500 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, salvo per quanto riguarda il rapporto M. – Amissima Assicurazioni, dove l’assorbimento del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale Pastiglie Leone, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

– accoglie il ricorso principale Pluvitec, rigetta il ricorso incidentale Pastiglie Leone e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di M.;

– cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, ripristina la condanna alle spese disposta dal Tribunale di Torino con la sentenza in data 27 maggio 2013 a favore della Pluvitec e a carico della Pastiglie Leone e condanna la Pastiglie Leone al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Pluvitec nel grado di appello, liquidate in complessivi Euro 6.500 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;

– condanna Pastiglie Leone al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuno, in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

– dichiara compensate le spese tra M. e Amissima Assicurazioni. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale Pastiglie Leone, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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