Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30619 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ETR ESAZIONE TRIBUTI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARICONDA VINCENZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA, C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3879/2005 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato MATTEO Luigi, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MARICONDA Vincenzo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17-2-2005 al Giudice di Pace di Cosenza C.R. proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale notificata dalla E.T.R. Esazione Tributi per la Provincia di Cosenza s.p.a. in data 21-1-2005 relativa a sanzioni per infrazioni al C.d.S. con la quale l’ente impositore aveva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 112,72.

L’opponente chiedeva dichiararsi la nullità della predetta cartella in quanto essa aveva ad oggetto un verbale di contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale di Roma nei cui confronti il C. aveva proposto ricorso al Prefetto di Roma il 19-3-2001 senza che quest’ultimo si fosse pronunciato; pertanto ai sensi dell’art. 204 C.d.S. il ricorso avrebbe dovuto essere considerato accolto con conseguente annullamento del relativo verbale.

Costituendosi in giudizio la E.T.R. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni non riferibili all’attività propria del concessionario ed affermava la propria legittimazione soltanto relativamente alla fase della notifica della cartella di pagamento ed a quella della riscossione.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 7-12-2005 in accoglimento del ricorso ha annullato la predetta cartella esattoriale ed ha condannato in solido la ETR ed il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza la E.T.R. Esazione Tributi ha proposto un ricorso affidato a due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dei principi informatori della materia della riscossione, premesso che il C. aveva impugnato la cartella di pagamento notificatagli dall’esponente soltanto perchè il verbale in forza del quale la cartella stessa era stata emessa sarebbe stato annullato, assume che tale contestazione non era riferibile alla E.T.R., la cui funzione è limitata alla fase della notifica delle cartelle di pagamento ed alla successiva fase della riscossione del tributo, mentre l’opponente aveva lamentato esclusivamente la mancanza del titolo impositivo;

pertanto la sentenza impugnata, avendo violato il principio informatore della materia della riscossione in base al quale i concessionari si occupano soltanto della fase della riscossione, deve essere cassata nella parte in cui ha condannato l’esponente al pagamento delle spese di lite.

Con il secondo motivo la ricorrente assume che il Giudice di Pace di Cosenza non ha assolutamente preso in esame l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’esponente, la quale si era limitata ad emettere la cartella di pagamento opposta.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.

La sentenza impugnata ha rilevato che effettivamente dalla documentazione in atti era risultato che avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Roma era stato proposto rituale e tempestivo ricorso al competente Prefetto e che questi, nei termini di rito, e nemmeno in seguito, non si era mai pronunciato negativamente riguardo alle ragioni addotte dal ricorrente, cosicchè ai sensi dell’art. 204 C.d.S. il ricorso doveva essere considerato accolto con conseguente annullamento del verbale.

Pertanto, mentre correttamente l’opposizione avverso la suddetta cartella esattoriale è stata accolta nei confronti del Comune di Roma quale ente cui apparteneva l’organo autorizzato alla contestazione della violazione accertata, nessuna soccombenza in proposito poteva essere attribuita all’attuale ricorrente, la quale, come concessionaria per l’esazione, era legittimata passivamente soltanto riguardo alla regolarità formale della cartella esattoriale e degli atti esecutivi, e non anche alla sussistenza del titolo legittimante l’iscrizione a ruolo; di qui quindi l’erroneità della statuizione della condanna della ETR al pagamento delle spese di giudizio.

In definitiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla condanna della ETR al pagamento delle spese di giudizio; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per dichiarare non ripetibili le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della ETR al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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